Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27118 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27118 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FABRIZIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/07/2023 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, nonché le conclusioni del difensore che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza emessa in data 18 luglio 2023 il Tribunale di Vibo Valentia condannava NOME NOME alla pena di 100 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 697 cod. pen.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso l’imputato tramite il difensore, lamentando violazione degli artt. 697 cod. pen., 38 TULPS nonché 546 cod. proc. pen., e vizio di motivazione per travisamento della prova in ordine alla dichiarazione di Spostamento di domicilio avvenuta su modulo prestampato e compilato dai carabinieri.
La declaratoria di penale responsabilità dell’imputato discendeva dal rinvenimento presso la sua abitazione, in uno con due armi regolarmente denunciate, di 23 cartucce non indicate in denuncia; per contro il provvedimento impugnato non aveva preso in alcuna considerazione gli elementi probatori a discarico forniti dalla difesa.
In particolare, il ricorrente ricordava che il 13 dicembre 2018, dovendo spostare le armi dal luogo ove si trovavano ed erano regolarmente denunciate, ad altro luogo, l’imputato si recava alla Stazione dei CC per effettuare la relativa denuncia che veniva materialmente compilata da un militare; detta denuncia però – non riconnprendeva proprio le cartucce poi rinvenute nel corso della perquisizione domiciliare, che erano sempre state indicate nelle precedenti denunce.
Secondo il ricorrente tali elementi avrebbero dovuto essere sufficienti a dimostrare la sua buona fede; per contro il giudice di merito aveva ritenuto che la sottoscrizione della dichiarazione da parte dell’imputato, senza alcuna indicazione sulla presenza delle munizioni, fosse elemento fondante la responsabilità del medesimo.
Ma tale motivazione non corrisponderebbe a quanto emerso dal dibattimento, configurandosi così un travisamento della prova.
Il dato probatorio che sarebbe stato travisato è la circostanza della compilazione del modulo da parte del militare in servizio presso la stazione; tale dato, in uno con le dichiarazioni dell’imputato, sarebbe stato interpretato in maniera scorretta, poiché, contrariamente a quanto accaduto, avrebbe dovuto convincere il giudice della buona fede dell’imputato, appalesandosi del tutto illogico che NOME avesse denunciato le pallottole nelle precedenti dichiarazioni e solo in quel caso avesse deciso di non denunciarle, pur detenendole ancora presso di sé.
Secondo il ricorrente sarebbe mancata – alla base della impugnata decisione – una corretta valutazione degli elementi di prova a carico.
Con riferimento alla lamentata violazione di legge rilevava l’assenza dell’elemento soggettivo del reato, poiché, per le modalità con cui era stata compilata la denuncia emergeva la totale inconsapevolezza dell’imputato che nella denuncia non fossero ricomprese anche le pallottole.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, il PG concludeva chiedendo l’annullamento sotto il secondo profilo, ritenendo non motivato sufficientemente l’aspetto della sussistenza dell’elemento psicologico, con particolare riguardo al principio dell’affidamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile sotto entrambi i profili enucleati.
1.1 II primo vizio denunciato, il travisamento della prova, chiama in causa, in linea AVV_NOTAIO, le ipotesi di infedeltà della motivazione rispetto al processo e, dunque, le distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio.
Tre sono le figure di patologia della motivazione riconducibili al vizio in esame: la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione); l’utilizzazione di una prova sulla base di un’erronea ricostruzione del relativo “significante” (cd. travisamento delle risultanze probatorie); l’utilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione).
In questi casi non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, COGNOME, Rv. 238215).
Detto vizio vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione merito dell’elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, COGNOME, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, COGNOME, Rv. 234605).
Alla luce di queste coordinate interpretative è evidente che in nessun traviamento della prova sia incorso il provvedimento impugnato.
La denuncia di detenzione di armi e munizione, che è l’elemento documentale rispetto al quale – nella prospettazione del ricorrente – si sarebbe verificato detto travisamento, non è certo stato travisato in quanto significante, poichè il contenuto del documento, la natura dello stesso, e le modalità di compilazione e sottoscrizione sono state correttamente descritte e riferite; nella motivazione dell’impugnato provvedimento, infatti, il Tribunale dà atto del fatto che la denuncia
fosse stata compilata dal Carabiniere addetto alla ricezione degli atti, e sottoscritta dall’imputato, sulla base delle cui dichiarazioni era stata compilata.
Ciò di cui si duole il ricorrente è il significato che il provvedimento impugnato ha attribuito a tale documento, ritenendolo ininfluente al fine di provare la buona fede dell’imputato, tanto è vero che nel ricorso ciò di cui si duole il difensore è i travisamento del dato probatorio emerso.
Ecco dunque che, stante il persistente divieto di rilettura e di re interpretazione nel merito dell’elemento di prova, il primo motivo di doglianza esula dal perimetro di indagine del giudice di legittimità, poiché attiene al significato probatorio ricavato dal documento stesso, descritto a valutato correttamente nella sua essenza ontologica.
Sotto il primo profilo, dunque, il ricorso è stato proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge ed è pertanto inammissibile.
1.2 È parimenti inammissibile anche il secondo motivo di ricorso.
Anche in punto alla denunciata erroneità nell’applicazione dell’art. 697 cod. pen. il ricorrente sollecita una diversa valutazione degli elementi di fatto al fine di pervenire ad una conclusione diametralmente opposta rispetto a quella cui è giunto il Tribunale di Vibo Valentia.
Ritiene, infatti, che dalla mera sottoscrizione della denuncia da parte dell’imputato non si potesse inferire la consapevolezza del medesimo circa la mancata denuncia delle pallottole; ma ciò non attiene ad un vizio nella applicazione della norma, bensì ad una non condivisa valutazione delle prove, al fine di ritenere integrato l’elemento soggettivo richiesto.
In ogni caso non si può non sottolineare come l’imputazione soggettiva della condotta rilevi anche sotto il profilo colposo, trattandosi di contravvenzione, oltre che sotto il profilo doloso.
La struttura della contravvenzione di detenzione abusiva di armi o munizioni, prevista dall’art. 697 cod. pen., infatti, è compatibile anche con una condotta colposa, giacché è possibile che l’omessa denuncia punita dalla norma incriminatrice si colleghi sul piano soggettivo ad un atteggiamento colpevolmente negligente dell’agente. (Sez. 1, n. 13355 del 07/02/2013, Bove, Rv. 255176 – 01).
A questa stregua il rilievo della buona fede è differente, infatti «nelle fattispecie contravvenzionali, la buona fede può acquistare giuridica rilevanza solo a condizione che si traduca in mancanza di coscienza dell’illiceità del fatto e derivi da un elemento positivo estraneo all’agente, consistente in una circostanza che induca alla convinzione della liceità del comportamento tenuto, la prova della sussistenza del quale deve essere fornita dall’imputato, unitamente alla dimostrazione di avere compiuto tutto quanto poteva per osservare la norma violata» (Sez. 4, n. 9165 del 05/02/2015, Felli, Rv. 262443 – 01).
Nel caso in esame è evidente come la condotta tenuta dall’imputato che ha sottoscritto la denuncia compilata da altri, nonostante la stessa mancasse della indicazione dei proiettili, al netto di quanto si dirà subito infra, ha un evidente profilo di negligenza che non consente di ritenere la sua condotta penalmente irrilevante sotto il profilo soggettivo; sotto il profilo della buona fede, poi ricorrente non ha provato la sussistenza della convinzione della liceità della condotta tenuta né di avere fatto tutto il possibile per osservare la norma violata.
È solo dalle dichiarazioni dell’imputato, poi, che emerge la circostanza che l’omissione della indicazione dei proiettili deriverebbe da un errore del compilatore della denuncia, poiché, se può ritenersi provato che nelle precedenti denunce tali munizioni fossero state inserite, non vi è prova che l’imputato al compilatore avesse dichiarato che la situazione era rimasta invariata.
In ogni caso, come già affermato, la sottoscrizione da parte dell’imputato della dichiarazione inesatta costituisce condotta negligente che gli vale l’attribuzione soggettiva del reato a titolo di colpa.
La natura dei motivi di ricorso, diversi da quelli consentiti, rende il ricorso inammissibile, ex art. 606, ult. co . cod. proc. pen; all’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» – della somma di euro 3.000 a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 31 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente