Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15259 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15259 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ravenna nel procedimento a carico di NOME COGNOME nato a Liegi 1’8/9/1961
avverso la sentenza del 5/3/2024 del Tribunale di Ravenna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 5 marzo 2024 il Tribunale di Ravenna ha assolto NOME COGNOME dal reato di cui all’art. 361 cod. pen., perché il fatto non sussiste.
Secondo la contestazione, l’imputato, all’epoca dei fatti Comandar te della Polizia locale di Faenza, aveva omesso di denunciare NOME COGNOME
anch’egli in servizio come agente di polizia locale nel medesimo Comand( , pur se NOME COGNOME gli aveva riferito che aveva saputo da NOME COGNOME che il comune collega NOME COGNOME stava compiendo una condotta estorsiva nei (. onfronti dell’imprenditore NOME COGNOME da cui aveva preteso 10.000 eur ) con la minaccia che, in caso di rifiuto, gli avrebbe fatto spaccare le gambe da ur gruppo di albanesi.
Avverso l’anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassE zione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, che ha dedotto l’erronea applicazione dell’art. 361 cod. pen., atteso che la notizia, ricevuta dall’imputato, doveva ritenersi sufficientemente vestita. L’imputato aveva ricevuto una rappresentazione dei fatti corrispondenti a una fattispecie incriminati ce e ciò sarebbe stato sufficiente a far sorgere l’obbligo di comunicazione, se iza che avesse rilievo alcuno un dubbio in merito al fatto reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Deve innanzitutto precisarsi che il ricorso proposto non è per saltu,n, come qualificato, invece, dalla stessa Parte pubblica ricorrente.
Il comma 3 dell’art. 593 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs n. 150 del 2022, stabilisce, infatti, che sono inappellabili le sentenze di condanni per cui è stata applicata la sola pena dell’ammenda o la pena sostitutiva del I3voro di pubblica utilità nonché le sentenze di proscioglimento per i reati punill i con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.
Nel caso in esame viene in rilievo il reato di cui all’art. 361 cod. per ., che è punito con la sola pena pecuniaria, così che la sentenza di primo grado non era appellabile ma solo impugnabile con ricorso per cassazione.
Tanto premesso, va rilevato che il Tribunale ha ritenuto accertato :he il 14 settembre 2019 NOME COGNOME aveva riferito all’imputato che un SU) amico, NOME COGNOME di cui, però, conosceva anche i precedenti penali, lo aveva in :ontrato e chiesto un consiglio sulla seguente questione: NOME COGNOME, nolE:ggiatore di auto, aveva avuto un incontro con NOME COGNOME, agente di p( GLYPH del medesimo Comando dell’imputato, che gli aveva chiesto di fornirgli la somma di 10.000 euro per mettere a tacere alcuni albanesi, i quali, altrimenti, gli a) rebbero spaccato le gambe. COGNOME aveva suggerito a COGNOME di accompagnar( l’amico noleggiatore in Commissariato per organizzare uno scambio concordat ) e fare
arrestare in flagranza COGNOME Il suggerimento era stato recepito da NOME COGNOME in quanto il successivo 24 settembre 2019 COGNOME era stato arrestato e di e giorni dopo COGNOME aveva ringraziato l’amico ispettore per il consiglio ricevuto. COGNOME aveva precisato che aveva avuto, dapprima, rapporti di amicizia con NOME COGNOME e, poi, di progressivo distacco a causa della frequentazione intrattenuta da collega con una donna albanese, a seguito della quale COGNOME aveva iniziato a I egarsi a compagnie equivoche e a tenere comportamenti irrispettosi nei confr)nti dei colleghi. La notizia ricevuta da COGNOME, secondo il teste COGNOME potev, essere parzialmente attendibile, con l’unica riserva di averla ricevuta non direti amente dalla vittima ma da una poco affidabile persona interposta. COGNOMEi aveva riferito di aver comunicato pochi giorni più tardi la notizia al proprio COGNOME ndante, comunicando pure il suggerimento rivolto a COGNOME di recarsi al Commi3sariato nonché la sua complessiva valutazione sulla dubbia attendibilità della -icenda. L’imputato, tuttavia, non aveva dato a COGNOME alcuna disposizione in merito, né aveva redatto un’annotazione di polizia giudiziaria o segnalato person lmente il fatto all’autorità giudiziaria.
Il Tribunale ha assolto l’imputato perché ha ritenuto che quest’ulti – no non avesse ricevuto una notizia di reato “vestita”. Ciò sia per il modo confuso con cui il teste COGNOME che aveva riferito all’imputato della confidenza rice iuta da COGNOME in ordine alla condotta estorsiva posta in essere dal collega COGNOME aveva rappresentato i contenuti della sua comunicazione, sia per la pacifica rappresentazione perplessa dell’affidabilità della sua fonte da parte dellc stesso teste, sia ancora per la condivisione da parte dell’imputato del consiglio rià dato da COGNOME a COGNOME di rivolgersi al Commissario di P.S., che aveva già n corso un’indagine a carico di COGNOME, che aveva portato all’arresto di ques L’ultimo nella flagranza di reato. Per di più, l’imputato si era già in passato atti-ato nei confronti di COGNOME e le indagini avevano condotto all’instauraz one di procedimenti penali per truffa e falso nei confronti dello stesso COGNOME.
3.1. Si tratta di argomentazioni che sfuggono al sindacato di questa Corte.
Secondo la giurisprudenza di legittimità integra il delitto di omessa d enuncia di reato la condotta del pubblico ufficiale che ometta, ovvero ritardi, la d enuncia di un reato perseguibile di ufficio quando egli è in grado di individuarne gli clementi ed acquisire ogni altro dato utile per la formazione della denuncia stessa Sez. 6, n. 49833 del 3/07/2018, COGNOME, Rv. 274310 – 01; Sez. 6, n. 27508 del 7/5/2009, COGNOME, Rv. 244528 – 01).
Nel caso in esame, non è illogico sostenere – come effettuato nella s ?ntenza impugnata – che i fatti riferiti da NOME COGNOME all’imputato fossero ‘ ,aghi e, quindi, che la notizia non fosse “vestita”, così che non era ravvisabile in capo al ricorrente l’obbligo di denuncia rilevante ai sensi dell’art. 361 cod. pen.
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4. Trattandosi di parte pubblica ricorrente, alla declaratoria di inamm ssibilità
non conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso 1’11 marzo 2025.