Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 12154 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 12154 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Pordenone il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 14/03/2023;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore gene NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; letta la memoria depositata dal difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che ha insist per l’accoglimento del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Trieste con sentenza emessa il 14 marzo 2023 (motivazione depositata il successivo 18 aprile), in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarato l’intervenuta prescrizione in relazione a tre episodi di omissione di denuncia – as a COGNOME NOME che, in qualità di curatore fallimentare e dunque pubblico ufficiale, ritarda denunciare alla Autorità giudiziaria i reati rilevati nel corso della sua doverosa attività, ex art. 33 I.fall. – confermando la condanna in riferimento all’ultimo episodio, relativo al fallimento RAGIONE_SOCIALE, rideterminando la pena nei confronti dell’imputato.
Avverso la sentenza di appello RAGIONE_SOCIALE, a mezzo del proprio difensore, ha proposto appello nel quale deduce tre motivi.
2.1. Con il primo motivo eccepisce violazione di legge in ordine all’affermata responsabil per il delitto di cui all’art. 361 cod. pen., atteso che non vi è stato alcun ritardo nella segna dei fatti alla Autorità giudiziaria, avvenuta non appena l’imputato ha avuto contezza dei possi estremi del reato.
2.2. Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata in riferimento alla denegata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.
2.3. Con il terzo motivo, infine, si deduce il vizio di motivazione in ordine al ma riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della non menzione.
2.4. Con memoria ritualmente depositata il difensore dell’imputato ha insistito per fondatezza dei motivi del ricorso invocando, in subordine, l’intervenuta prescrizione.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, co d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le concl come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e dunque inammissibile.
E’ pacifico che il curatore fallimentare riveste la qualifica di pubblico ufficiale (ex multis, Sez. 5, n. 9542 del 02/12/2015 – dep. 2016, PM in proc. Nivola).
Ciò premesso, la sentenza impugnata ha motivato in modo non illogico in ordine al fatto che “anni prima … del deposito della relazione ex art. 33 LF l’imputato aveva conosciuto elementi sufficientemente affidabili da indurre il professionista a ritenere la sussistenza di elementi desumere la commissione probabile di un reato”.
2.1. In riferimento al fallimento “RAGIONE_SOCIALE” (dichiarato il 10 luglio 2015, con deposito relazi art. 33 LF il 2 maggio 2017) si precisa che “i prelievi ingiustificati dell’amministratore da
correnti sociali per complessivi 252.000 euro erano rilevabili in base agli estratti conto banc alle scritture contabili della società fallita acquisiti dal curatore; in un’ottica di favor rei, la conoscenza del contenuto dei conti correnti sociali era sicuramente nota al momento della formazione dello stato passivo non opposto, depositato il 30 novembre 2015″.
2.2. Tale argomentazione viene criticata dal ricorrente / ma erroneamente perché la Corte territoriale, in modo certamente non illogico, àncora la conoscenza del fatto costituente re (ossia l’appropriazione da parte dell’amministratore della società di oltre 250.000 euro) ad momento nel quale la documentazione in possesso del curatore rivelava in modo evidente la condotta illecita dell’amministratore.
Sussistono pertanto tutti gli estremi della fattispecie contestata, atteso che «Integ delitto di omessa denuncia di reato (art. 361 cod. pen.) la condotta del pubblico ufficiale ometta, ovvero ritardi, la denuncia di un reato perseguibile d’ufficio, quando egli è in gra individuarne gli elementi ed acquisire ogni altro dato utile per la formazione del rapporto» ( 6, n. 27508 del 07/05/2009, Rizzo, Rv. 244528 – 01),
3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.
In riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., la sentenza impugnata motiva nel senso che “sia la gravità oggettiva del reato a rendere inapplicabile la scriminante invocata”. Nella sua sinteticità, l’argomentazione dà conto corretto esercizio del potere valutativo, correlato alla circostanza che sono stati accertati a dello COGNOME ben quattro episodi di omessa denuncia, quale curatore fallimentare, di fa penalmente rilevanti avvenuti nella gestione di società dichiarate fallite. E questa Corte ha chiarito che «In tema di “particolare tenuità del fatto”, la motivazione può risultare a implicitamente dall’argomentazione con la quale il giudice d’appello, per valutare la congrui del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado, abbia considerato gli in di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell’imputato, alla stregua dell’ar cod. pen.» (Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate Lugard, Rv. 283420 – 01).
Per quanto infine riguarda la mancata concessione delle attenuanti generiche e della non menzione della condanna (oggetto del terzo motivo del ricorso), la Corte di appello h evidenziato che gli elementi sui quali l’appellante ha fondato la relativa richiesta “non pertinenti: la partecipazione al processo, senza peraltro fornire contributi istruttori, positivamente valorizzabile; l’incensuratezza non è sufficiente a tale scopo; trattandosi di r di pericolo, l’assenza di danno non rileva ai fini della valutazione della gravità del reato. I caso, la pena base stabilita (200 euro di multa), unica rimasta all’esito della decurtazione d aumenti per i reati prescritti, risulta corretta ed equa al caso di esame”.
La non menzione della condanna è stata negata, nonostante la incensuratezza dell’imputato, “tenuto conto della particolare gravità dei fatti accertati, i quali hanno concretamente messo pericolo la possibilità che l’autorità giudiziaria potesse perseguire efficacemente reati econo
La non menzione della condanna è stata negata, nonostante la incensuratezza dell’imputato, “tenuto conto della particolare gravità dei fatti accertati, i quali hanno concretamente messo in pericolo la possibilità che l’autorità giudiziaria potesse perseguire efficacemente reati econo gravi, per i quali notoriamente la tempestività delle indagini rappresenta un elemen fondamentale per il loro accertamento”.
Trattasi di motivazione, per entrambi i profili, non illogica e quindi insindacabile in s legittimità.
4. In ragione della inammissibilità del ricorso, non è rilevante l’eventuale prescrizione reato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata atteso che l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarar cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., tra le quali la prescrizione del maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266 – 01; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005; COGNOME, Rv. 231164 – 01). Principio, questo, ribadito da Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 – dep. 2016, COGNOME, Rv. 266818 – 01 che ha precisato come l’obbligo di rilevare ex officio le cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. «non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibi attribuendo al giudice dell’impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione».
Segue la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e della somma giudicata congrua in relazione alla causa di inammissibilità – di tremila euro a favore della ca delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2023
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Il Presidente