Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7581 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7581 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/02/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
– Presidente –
Ord. n. sez. 2254/2026
NOME COGNOME COGNOME
– Relatore –
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a PAGO DEL VALLO DI LAURO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2025 della Corte d’appello di Napoli dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli con sentenza del 4 luglio 2025 confermava la condanna di NOME alla pena di mesi sei di arresto per la contravvenzione di cui all’art. 697 cod. pen.
Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato eccependo con motivo unico vizio di motivazione per mancato riscontro probatorio.
La avversata decisione, infatti, si fonderebbe su una piattaforma probatoria non idonea a supportarla.
In particolare, in ragione della ritenuta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese alla Pg dal figlio dell’imputato e non reiterate in dibattimento, difetterebbero elementi di prova certi da cui desumere la penale responsabilità del COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01)
I profili della decisione censurati nel ricorso, infatti, sono tutti stati esaminati ex professo
nel provvedimento impugnato che ha dato ragione e conto del perchØ, al netto delle dichiarazioni rese dal figlio dell’imputato e ritenute inutilizzabili, vi siano sufficienti elementi di prova residui per confermare la declaratoria di condanna.
Dunque, i lamentati profili di carenza o illogicità motivazionale sono inesistenti.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» – della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12 febbraio 2026
Il AVV_NOTAIO estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME