Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23352 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23352 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a IGLESIAS il 14/08/1983
avverso la sentenza del 09/12/2023 del TRIBUNALE di CAGLIARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
acétte il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME ehe ha concluso chiedendo 2.. I
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Cagliari in composizione monocratica ha dichiarato NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 20-bis I. 18 aprile 1975, n. 110, e lo ha condannato alla pena di euro 1000 di ammenda, con sospensione condizionale della stessa.
Avverso detta sentenza COGNOME propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore.
2.1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce violazione dell’art. 20-bis I. 18 aprile 1975, n. 110, per insussistenza dei presupposti integranti la fattispecie prevista da detta disposizione normativa.
Ci si duole che la penale responsabilità dell’imputato sia stata ravvisata apoditticamente nelle modalità di conservazione delle armi e precisamente del primo fucile all’interno di una cella frigo posizionata sul retro dell’immobile abitato, mentre l’altro all’interno dell’abitazione appeso ad un appendiabiti. Si rileva che le armi erano scariche e che le munizioni si trovavano sopra una panca di legno, distante dalle armi, e che l’abitazione non era frequentata da minorenni o comunque da soggetti indicati da detto articolo; e che, pertanto, non si potevano dire violate le cautele commisurate alla diligenza dell’uomo medio e proporzionate al pericolo che la suddetta norma intende scongiurare.
2.2. Col secondo motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio operato, con individuazione della pena base nel massimo edittale.
Il difensore insiste, quindi, alla luce di tali motivi, per l’annullamento della sentenza impugnata.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. NOME COGNOME conclude per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato con riguardo al primo motivo di impugnazione, senza dubbio assorbente rispetto al secondo, relativo al solo trattamento sanzionatorio.
Invero, ai fini dell’integrazione del reato di omessa custodia di armi, previsto dall’art. 20-bis, comma 2, della I. 18 aprile 1975, n. 110, è necessario che l’agente possa rappresentarsi, in relazione a circostanze specifiche, l’esistenza di una concreta situazione di fatto tale da richiedere l’adozione di cautele volte ad impedire che uno dei soggetti contemplati dalla predetta disposizione – minori, incapaci, persone inesperte o tossicodipendenti – riescano ad impossessarsi delle armi (Sez. 1, n. 20192 del 27/04/2018, COGNOME Rv. 273130; conforme Sez. 1, n. 849 del 29/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 261978).
Trattandosi di reato di pericolo e di mera condotta, esso si perfeziona per il solo fatto che l’agente non abbia adottato le cautele necessarie, sulla base di circostanze da lui conosciute o conoscibili con l’ordinaria diligenza, indipendentemente dal fatto che una delle persone indicate dalla norma incriminatrice sia giunta a impossessarsi dell’arma o delle munizioni (Sez. 1, n. 29849 del 7/05/2019, non massimata).
Nel caso in esame il Tribunale di Cagliari si limita ad affermare, apoditticamente, che l’imputato non aveva adottato cautele sufficienti a escludere la possibilità, per degli estranei, di entrare agevolmente in possesso delle armi lasciate alla loro portata per violazione dell’obbligo giuridico di usare le necessarie cautele. E ciò senza specificare e senza approfondire se l’abitazione in cui risulta effettuato il ritrovamento fosse frequentata da minori, incapaci, persone inesperte, tossicodipendenti, o, comunque, persone imperite nel maneggio; ciò che, invero, costituisce presupposto necessario per la configurazione della fattispecie di cui alla condanna. E senza, comunque, relazionare le circostanze del ritrovamento – uno dei fucili era rinvenuto all’interno di una cella frigo sul retro dell’abitazione, in una zona destinata ad ovile, e l’altro all’interno dell’abitazione, tra il locale cucina e le camere da letto, appeso ad un appendiabiti posto su una panca in legno su cui risultavano appoggiate delle munizioni – con l’obbligo di diligenza nella custodia delle armi di cui all’art. 20 della legge n. 110 del 1975 (ed eventualmente riqualificare la contravvenzione ai sensi di detto articolo), che – quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed
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esplosivi – deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono
esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell’id
(si veda per tutte, da ultimo, Sez. 1, n. 35453 del quod plerumque accidit
11/05/2021, Sciortino, Rv. 281897).
2. Le evidenziate carenze motivazionali impongono l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di
Cagliari, in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al
Tribunale di Cagliari, in diversa persona fisica.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2025.