Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1044 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1044 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a BOLOGNA il 06/12/1972
avverso la sentenza del 16/05/2024 del TRIBUNALE di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 16.5.2024 il Tribunale di Bologna ha confermato la sentenza con cui il Giudice di Pace NOME aveva ritenuto GL NOME colpevole del reato di cui agli artt. 40 e 590 cod.pen. a lei 3scritto condannandola alla multa di Euro 600,00 oltre che al risarcimento dei danni favore della parte civile NOMECOGNOME da liquidarsi in separato qiud civile.
L’addebito mosso all’imputata è quello di avere cagionato, per colpa generic consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia e per colpa specifica, per omesso di custodire con le debite cautele il proprio cane, lasciandolo libe -o sulla pubblica via, la caduta del ciclista COGNOME che, mentre percorreva via Fondovalle di Savena con direzione Bologna, per evitare l’animale che trovava sulla strada, era costretto ad una manovra repentina a causa della qu perdeva il controllo del mezzo cadendo a terra (fatto avvenuto in Monghidoro Bologna il 17.9.2016).
Come ricostruito dalle sentenze di merito, COGNOME NOME stava facendo un giro insieme ad un gruppo di ciclisti, essendo il primo della fila, allorché u di media taglia di colore nero gli aveva attraversato la strada cosicché a dovuto sterzare per evitarlo cadendo a terra. Condotto in ospedale conseguenza della caduta, veniva operato per la frattura del femore ed il tra alla spalla.
Il giudice di primo grado ha ritenuto provata la responsabilità dell’impu quale proprietaria del cane, per l’omessa custodia del medesimo sulla sco delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, apparse credibili, e riscont -ate da quanto dichiarato dagli altri testimoni oculari (testi COGNOME e COGNOME del COGNOME) e dagli agenti di P.G..
La sentenza d’appello, nel rigettare il gravame proposto dall’imputíit confermato quella di primo grado.
Avverso detta sentenza l’imputata, a mezzo del difensore di fiducia, proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
Con il primo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc in relazione agli artt. 40 e 590 cod.pen. per avere il Tribunale ri sussistente il nesso causale tra l’omessa custodia del cane e le lesioni sup ciclista a seguito della caduta nonché la violazione dell’art. 606, comma 1, e) cod.proc.pen.
Si censura la sentenza impugnata per non aver valutato la sussistenza dE I ne causale tra le lesioni riportate dal COGNOME e l’omessa custodia del ca i
oggetto di appello, rivelandosi contraddittoria laddove ha ritenuto che la sentenza di primo grado avrebbe implicitamente riconosciuto un concrso di colpa del ciclista.
Si rileva che non vi é stata una ricostruzione certa della dinamica del sinistro, né può escludersi che la caduta sia stata causata solo dalla negligenza del ciclista e della violazione della regola cautelare di adeguare la velocità allo stato dei luoghi.
Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 606 comma 1, iett. b) cod.proc.pen. in relazione all’art. 539 cod.proc.pen. nonché la violazione dell’art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen.
Si contesta la condanna dell’imputata al risarcimento dei danni nei confrorti della parte civile che discenderebbe dall’erroneo convincimento circa la sussistenza del nesso causale tra i fatti addebitati all’imputata e l’evento lesivo occorso alla persona offesa.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
La parte civile ha depositato memoria difensiva.
La difesa dell’imputata ha depositato conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso é nel suo complesso infondato.
Va in primo luogo ritenuta la inammissibilità di entrambe le censure ne113 parte in cui invocano un vizio di motivazione, in quanto ai sensi dell’art. 606, comma 2 bis, cod.proc.pen. contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui al comma 1 lett. a) b) e c).
Con riguardo agli ulteriori profili, quanto al primo motivo, laddove lamenta la violazione di legge, lo stesso è infondato.
La sentenza impugnata, a fronte di un motivo di appello che verteva sulla sussistenza del nesso causale tra le lesioni riportate dalla persona offesa COGNOME e la presenza del cane sulla strada, con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, ha confermato il giudizio di penale responsabilità nei confronti dell’imputata, facendo richiamo alla c.d. teoria condizionalistica, in base alla quale nella vicenda in esame senza la viclazione della regola cautelare dell’omessa custodia del cane, e quindi della sua presenza sulla strada, il ciclista non sarebbe caduto rovinosamente a terra nel tentativo di evitarlo. Ha chiarito inoltre che la condotta del ciclista il quale, pur avendc visto cane sulla strada, non ha regolato la velocità del mezzo, nonostante la pendenza
del 5%, il manto stradale sdrucciolevole e la presenza di segnaletica verticale che indicava il pericolo di attraversamento di “animali selvatici” norché la circostanza che COGNOME fosse il primo o l’ultimo della fila dei ciclis:i, non integra una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento ma può, invece, al più incidere sul piano del risarcimento del danno, venendo in rilievo un concorso di colpa del medesimo ai sensi dell’art. 1227 cod.civ.
2. Il secondo motivo è parimenti infondato.
Infatti, non può essere censurata la sentenza impugnata laddove ha confermato la generica condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, essendo conseguenza immediata e diretta dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputata.
In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della spese sostenute dalla parte civile in questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore della parte civile NOME COGNOME liquidate in Euro tremila, oltre accessori come per legge.
Così deciso 1’11.12.2024