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Omessa custodia cane: la responsabilità del padrone

La Cassazione conferma la condanna per omessa custodia cane nei confronti di una proprietaria. Il suo animale, libero in strada, ha causato la caduta di un ciclista. Per i giudici, la responsabilità penale sussiste anche se il ciclista ha una parte di colpa, che rileva solo per il risarcimento del danno.

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Pubblicato il 10 settembre 2025 in Diritto Penale, Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Omessa Custodia Cane: Quando il Padrone Risponde Penalmente

L’omessa custodia cane è una questione che unisce aspetti di responsabilità civile e penale, spesso al centro di complesse vicende giudiziarie. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito principi fondamentali in materia, chiarendo fino a che punto si estende la responsabilità del proprietario quando il suo animale causa un incidente, anche in presenza di una possibile negligenza da parte della persona danneggiata. Il caso analizzato riguarda un ciclista caduto per evitare un cane lasciato libero sulla pubblica via, un esempio emblematico delle implicazioni di una custodia non adeguata.

I Fatti del Caso

Un ciclista stava percorrendo una strada provinciale insieme a un gruppo di amici quando un cane di media taglia gli ha improvvisamente attraversato la strada. Per evitare l’impatto con l’animale, l’uomo ha dovuto compiere una manovra repentina, perdendo il controllo della bicicletta e cadendo rovinosamente a terra. A seguito della caduta, ha riportato gravi lesioni, tra cui la frattura del femore e un trauma alla spalla, che hanno richiesto un intervento chirurgico.
La proprietaria del cane è stata ritenuta responsabile del reato di lesioni colpose (art. 590 c.p.) per negligenza, imprudenza e per la violazione specifica delle norme sulla custodia degli animali. Sia il Giudice di Pace che il Tribunale in appello l’hanno condannata al pagamento di una multa e al risarcimento dei danni in favore del ciclista, costituitosi parte civile.

La Decisione della Cassazione sull’Omessa Custodia Cane

La proprietaria del cane ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo principalmente due punti:
1. L’assenza di un nesso causale certo tra la sua omessa custodia cane e le lesioni del ciclista. La difesa ha ipotizzato che la caduta potesse essere stata causata esclusivamente dalla condotta imprudente della vittima, che non avrebbe adeguato la velocità alle condizioni della strada.
2. L’illegittimità della condanna al risarcimento dei danni, derivante dall’errata valutazione del nesso causale.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato e confermando la condanna della proprietaria. I giudici hanno chiarito che, ai fini della responsabilità penale, la condotta colposa della persona danneggiata non è sufficiente a interrompere il legame causa-effetto con l’omissione del proprietario dell’animale.

Le Motivazioni della Sentenza

La Corte ha fondato la sua decisione su principi giuridici consolidati, distinguendo nettamente tra la responsabilità penale e la quantificazione del danno civile.

Il punto centrale della motivazione è l’applicazione della teoria condizionalistica (o conditio sine qua non). Secondo questo principio, la condotta della proprietaria – ovvero non aver custodito il cane con le dovute cautele, permettendogli di vagare sulla strada – è stata la causa originaria e necessaria dell’incidente. Senza quella omissione, il ciclista non si sarebbe trovato nella condizione di dover sterzare bruscamente e, di conseguenza, non sarebbe caduto.

La Corte ha poi affrontato il tema della condotta del ciclista. Sebbene egli non avesse regolato la velocità nonostante le condizioni della strada (manto sdrucciolevole, pendenza, segnaletica di pericolo per animali selvatici), questo comportamento non costituisce una “causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento”. In altre parole, la negligenza del ciclista non è stata un evento eccezionale e imprevedibile tale da cancellare l’efficacia causale della colpa originaria della proprietaria. Al contrario, tale condotta si inserisce nella serie causale già innescata dalla presenza del cane.

Questo comportamento, tuttavia, non è irrilevante. La Corte specifica che la condotta del ciclista può integrare un concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227 del codice civile. Tale concorso, però, non esclude la responsabilità penale dell’imputata, ma incide esclusivamente sul piano civilistico, ovvero sulla quantificazione del risarcimento del danno, che potrà essere ridotto in proporzione alla colpa del danneggiato.

Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche

La sentenza ribadisce un principio fondamentale: chi possiede un animale ha un obbligo di custodia che, se violato, può portare a gravi conseguenze penali. La responsabilità per l’omessa custodia cane sorge nel momento in cui l’animale crea una situazione di pericolo per terzi. Anche se la vittima dell’incidente ha tenuto un comportamento non pienamente prudente, ciò non è sufficiente a esonerare da colpa il proprietario. La colpa del danneggiato potrà, al massimo, portare a una diminuzione del risarcimento economico, ma non a un’assoluzione in sede penale. Questa decisione serve da monito per tutti i proprietari di animali, sottolineando l’importanza di adottare sempre le massime cautele per prevenire danni a persone o cose.

Il proprietario di un cane è penalmente responsabile se il suo animale causa la caduta di un ciclista?
Sì, secondo la sentenza, il proprietario è penalmente responsabile per le lesioni colpose derivanti dall’omessa custodia del proprio animale, poiché la sua negligenza nel non controllare il cane è la causa diretta dell’incidente.

La condotta imprudente del ciclista (es. velocità eccessiva) esclude la responsabilità del proprietario del cane?
No, la condotta del ciclista, pur se negligente, non interrompe il nesso causale e non esclude la responsabilità penale del proprietario. Può però configurare un concorso di colpa rilevante ai fini della riduzione del risarcimento del danno in sede civile.

Cosa significa che la colpa del danneggiato non è una ‘causa sopravvenuta da sola sufficiente’?
Significa che la negligenza del ciclista non è stata un evento talmente eccezionale, imprevedibile e autonomo da essere considerata l’unica vera causa dell’incidente. La causa principale e originaria rimane la presenza del cane sulla strada, dovuta all’omessa custodia da parte della proprietaria.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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