Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38528 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38528 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Caltanissetta nel procedimento a carico di: COGNOME NOME, nata a San Cataldo (CL) il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 10/04/2025 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento della sentenza limitatamente all’omessa confisca, con rinvio al
giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10 aprile 2025, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta condannava NOME COGNOME alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, in quanto ritenuta colpevole dei reati di cui agli artt. 5, 10 e 10-quater d.lgs. n. 74/2000, poiché, in qualità di amministratrice di fatto della RAGIONE_SOCIALE a far data dal 19/02/2024, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, non presentava, essendovi obbligata, la dichiarazione IVA per l’anno di imposta 2023 (capo 1), e, in qualità di amministratrice unica e legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fino al 19/02/2024, occultava per l’anno di imposta 2023 le relative scritture contabili e i documenti fiscali di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione del volume degli affari (capo 2) e non versava, utilizzando in compensazione crediti non spettanti, le somme dovute per gli anni 2020, 2021, 2022 (capo 3), concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Avverso la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Caltanissetta ha proposto ricorso per cassazione, deducendo erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606, lettera b), cod. proc. pen., per aver omesso l’applicazione dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000.
Deduce il Procuratore Generale ricorrente che il Giudice ha erroneamente applicato la legge penale, avendo omesso di disporre la confisca per equivalente dei beni nella disponibilità ‘ del reo per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato, trattandosi di confisca obbligatoria che deve essere ordinata anche quando non risulta disposto alcun sequestro preventivo finalizzato alla confisca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Occorre premettere, con riferimento alla legittimazione del Procuratore generale a impugnare la decisione, che, avendo il Tribunale ritenuto la responsabilità dell’imputata per i reati contestatile, si è in presenza di una sentenza non appellabile da parte dell’ufficio del pubblico ministero, in tutte le sue articolazioni (cfr., Sez. U., n. 21716 del 23/2/2023, P., Rv. 284490), con la conseguenza che il ricorso presentato va qualificato non per saltum, ma come
ricorso diretto ai sensi dell’art. 608 cod. proc. pen. e che il giudice del rinvio, nel caso di annullamento, sarà da individuarsi nel Tribunale.
1.2. Quanto al motivo di impugnazione, il Tribunale di Caltanissetta ha ritenuto la responsabilità di NOME COGNOME in ordine ai reati ascritti in imputazione (artt. 5, 10 e 10-quater d.lgs. 74/2000), ma ha omesso di disporre la confisca, diretta o per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo dei delitti accertati che deve essere sempre disposta nel caso di condanna o di sentenza. di applicazione concordata della pena ai sensi dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 (introdotto dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158).
In relazione ai reati accertati dal Tribunale di Caltanissetta con la sentenza impugnata doveva essere disposta, a norma dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, la confisca, anche nella forma per equivalente, dei beni che costituirono il profitto o il prezzo dei delitti accertati o, comunque, sarebbe stato necessario motivare in ordine alla concreta insussistenza dei relativi presupposti che, per quanto detto, sembrano invece emergere dall’accertamento compiuto.
Del resto, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, in tema di confisca, diretta o per equivalente, il giudice della cognizione, nei limiti del valore corrispondente al profitto del reato, può emettere il provvedimento ablatorio anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessità della individuazione specifica dei beni da apprendere (Sez. 3, n. 7030 del 22/10/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 14969 del 30/01/2023, COGNOME, non mass.; Sez. 5, n. 9738 del 02/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262893; Sez. 3, n. 20776 del 06/03/2014, Hong, Rv. 259661; Sez. 3, n. 17066 del 04/02/2013, Volpe, Rv. 255113).
Poiché l’adozione della misura ablatoria omessa non può prescindere da accertamenti preliminari volti a calcolare l’ammontare del profitto o del prezzo dei reati commessi e a verificare, conseguentemente, se sussistano le condizioni per procedere alla confisca diretta ovvero alla confisca per equivalente, nel caso di accertata mancanza – nella disponibilità del reo – del profitto o del prezzo del reato, va escluso che la misura possa essere immediatamente disposta dalla Corte e l’annullamento della sentenza impugnata deve essere disposto con rinvio.
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata annullata.
All’annullamento consegue la trasmissione degli atti al Tribunale di Caltanissetta, in diversa persona fisica, ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. d),
cod. proc. pen., non potendo trovare applicazione, per quanto già detto al paragrafo 1.1., la previsione dell’art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta in diversa persona fisica limitatamente alla statuizione riguardante la confisca.
Così deciso il 14/10/2025.