Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7719 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7719 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/03/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ANCONA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di quest’ultimo avverso la sentenza del 13/05/2022 del TRIBUNALE di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME: annullamento con rinvio limitatamente alla omessa confisca.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Ancona con sentenza del 13 maggio 2022 ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., a Dong Xueduo la pena di anni 1 di reclusione per il reato di cui all’art. 5, d. Igs. 74 del 2000, omessa presentazione della dichiarazione per l’anno di imposta 2014, con imposta evasa di euro 58.051,00.
Avverso la sentenza propone ricorso in cassazione il Procuratore Generale della Repubblica, presso la Corte di appello di Ancona, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
1. Violazione e falsa applicazione della legge penale.
Il giudice ha omesso l’applicazione della confisca. Ai sensi dell’art. 12 bis, d. Igs. 74 del 2000, la confisca per il delitto di cui all’art. 5 del d. Igs. 74 del 2000 andava disposta, sui beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato o per equivalente.
Ha chiesto quindi l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione della confisca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e la sentenza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Ancona, limitatamente all’omessa confisca.
La confisca per equivalente del profitto del reato va obbligatoriamente disposta, anche senza un sequestro in atto (Sez. 3, n. 44445 del 09/10/2013 – dep. 04/11/2013, P.G. in proc. Cruciani, Rv. 257616); ora dispone espressamente in tal senso l’art. 12 bis del d. Igs. n. 74 del 2000; precedentemente l’art. 1, comma 143 della legge n. 244 del 2007.
La somma per la confisca non risulta determinata nel suo preciso ammontare, sono necessari, quindi, ulteriori accertamenti di merito per disporre la confisca.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca dei beni con rinvio al Tribunale di Ancona.
Così deciso il 30/03/2023