Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22197 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22197 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2024 RAGIONE_SOCIALE CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto:
–che con sentenza del 13/09/2024 la Corte di appello di Torino ha confermato la sen Tribunale di Vercelli del 17/11/2022, di condanna di NOME alla pena di mesi die venti di reclusione per il delitto di cui all’art. 7, comma 1, d.l. 4 del 2019 per comunicare variazioni del reddito o del patrimonio nonché di altre informazioni dovute e ai fini RAGIONE_SOCIALE revoca o RAGIONE_SOCIALE riduzione del beneficio del reddito di cittadinanza;
–che, con un primo e un secondo motivo, il ricorrente lamenta mancanza, contraddit manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione in ordine alla penale responsabilità dell’impu aver la Corte valutato il tenore delle allegazioni e delle dichiarazioni dell’imputato considerato l’incapacità dell’imputato di distinguere la differenza tra possesso e p bene mobile oppure la coincidenza tra “occupato” e la titolarità RAGIONE_SOCIALE carica di amm unico e socio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con ciò difettando, pertanto, anche l’elemento so reato ascritto;
–che, con un terzo motivo, lamenta mancanza di motivazione in ordine al m riconoscimento dell’assoluzione per particolare tenuità del fatto per aver la Corte accoglibile la richiesta di assoluzione ai sensi dell’art. 131A-bis cod. pen. in quanto nelle conclusioni dell’atto di appello e, quindi, del tutto immotivata oltre che infon l’imputato avrebbe percepito alcune mensilità del reddito di cittadinanza;
–che, con un quarto motivo, il ricorrente rileva l’intervenuta abolizione del reato
–che, i primi due motivi sono inammissibili posto che il ricorrente, riproponendo le censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende a questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate da merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentit di legittimità. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto un del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamen come tale, quindi, non censurabile.
–che, sul punto, la Corte ha correttamente motivato con argomentazioni non sindacabil di legittimità jpost2_che_d_ricarleng posto che, dal contenuto RAGIONE_SOCIALE CRAGIONE_SOCIALE, è emerso come, a seguito dell’applicazione RAGIONE_SOCIALE misura di custodia cautelare si accertava che il medesimo era percettore del reddito di cittadinanza e si appu “Quadro FC I dati del componente” il ricorrente aveva barrato la casella non occupat lo stesso risultasse ricoprire le cariche di amministratore unico e socio unico RAGIONE_SOCIALE che nel “Quadro FC2 patrimonio immobiliare” il medesimo aveva indicato di essere tit quattro rapporti finanziari, omettendo di indicare di essere titolare di ulteriori due che nel “Quadro F6 autoveicoli e altri beni durevoli” l’imputato aveva dichiarat intestatario unicamente di una Lancia Delta targata TARGA_VEICOLO TARGA_VEICOLO TARGA_VEICOLO TARGA_VEICOLO TARGA_VEICOLO TARGA_VEICOLO data ACI egli risultava intestatario di ulteriori nove autovetture;
–che, pertanto, risulta essere pienamente provata la penale responsabilità dell’imputato, an sotto il profilo soggettivo;
–che, quanto al terzo motivo di appello, la Corte ha correttamente negato la richiest assoluzione per particolare tenuità del fatto in quanto non congruamente motivata e infondat
posto che l’COGNOME ha recepito diverse mensilità del reddito di cittadinanza a lui non spett
–che, anche il quarto ed ultimo motivo di ricorso è inammissibile in quanto prospetta enunci ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la qu
l’abrogazione, a far data dall’01/01/2024, del delitto di cui all’art. 7 d.L. 28 gennaio 201
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 31
legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l’applicazione delle sanzioni penali dallo st previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia RAGIONE_SOCIALE relativa disciplina,
principio di retroattività RAGIONE_SOCIALE “lex mitior”, altrimenti conseguente ex art. 2, comma se cod. pen., ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non prese
profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all’indebita erogazione del redd cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che l
prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all’art d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, r agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza (ex multis, Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Rv. 285964 – 01) — che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile;
— che, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità – non pote escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 1 – segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende, RAGIONE_SOCIALE somma, equitativamente fissata, di euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella amera di consiglio del 28 febbraio 2025.