Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38049 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38049 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ISOLA DI CAPO RIZZUTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all’art. 95 d.P.R. 115/2002, per avere omesso di comunicare successivamente alla presentazione della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, una rilevante variazione del reddito familiare.
Considerato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale; violazione dell’art. 95 d.P.R. 115/2002 in relazione all’art. 79, comma 1, lettera d), d.P.R. 115/2002; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. 2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 521 c.p.p.; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. 3. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale, violazione dell’art. 95 d.P.R. 115/2002; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. 4. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p.; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Letti i motivi aggiunti tempestivamente depositati innanzi a questa Corte, nei quali la difesa, richiamandosi alle ragioni di doglianza, ha insistito nel richiedere l’annullamento della sentenza impugnata.
Tutto ciò premesso osserva quanto segue.
Il primo ed il terzo motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente per l’intima connessione delle ragioni illustrate dalla difesa, oltre ad essere riproduttivi delle doglianze già esaminate in sede di appello e disattese con motivazione congrua, non censurabile dalla Corte di legittimità, risultano palesemente versati in fatto.
Il profilo riguardante l’insussistenza del reato in ragione della prospettata variazione in diminuzione del reddito dell’istante, oltre a sollecitare una rivisitazione delle emergenze probatorie, non consentita in questa sede, è manifestamente infondato. La Corte di merito ha fatto buon governo dell’orientamento di legittimità in base al quale “Integra il delitto di cui all’art. d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 la condotta di false dichiarazioni od omissioni, anche parziali, dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dall’effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio” (Sez. 4, n. 8302 del 23/11/2021, dep. 2022, Rv. 282716).
Deve in proposito rammentarsi come, in base a principio consolidato di questa Corte, la comunicazione della variazioni di reddito sia dovuta anche se queste non implichino il superamento delle condizioni per il mantenimento (Sez. 5, n. 13309 del 24/01/2008, COGNOME, Rv. 239387), dovendosi rendere noti i dati suscettibili di valutazione da parte dell’autorità, nell’adempimento di un obbligo di lealtà del singolo verso le istituzioni: all’uopo non è superfluo richiamare l’articolo 96 d.P.R. 115/02, che consente al magistrato procedente di revocare l’ammissione allorquando, dalle informazioni ricevute riguardo al tenore di vita o a redditi non dichiarati egli possa ricavare la convinzione che il richiedente abbia un reddito superiore alla soglia individuata dall’art.76 del citato decreto.
Ne consegue la necessità di non confondere i presupposti per la sussistenza del reato di falso di cui all’art. 95 d.P.R. 115/02 e quelli riguardanti l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Sotto il profilo soggettivo, la Corte di Cassazione insegna che la condotta debba essere pur sempre sorretta da dolo generico, sicché grava sull’accusa l’onere di provare la volontà cosciente di compiere il fatto e la consapevolezza di
agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero. In tale senso si è affermato che non si configura il reato tutte le volte in cui emerga che il soggetto agente abbia dichiarato il falso per difetto di controllo, qualificabile in termini giuri come atteggiamento colposo, salva l’ipotesi della imputazione a titolo di dolo eventuale, che, tuttavia, non può essere evocato alla stregua di una formula di chiusura, per sottrarsi al puntuale accertamento giudiziario (Sez. 4 n. 37144 del 5/6/2019, COGNOME NOME, Rv. 277129; n. 21577 del 21/4/2016, COGNOME, Rv. 267307; n. 4623 del 15/12/2017, dep. 2018, Avagliano, Rv. 271949; n. 7192 del 11/1/2018, COGNOME, Rv. 272192).
Ebbene, la Corte di merito non si è sottratta all’obbligo motivazionale sul punto, evidenziando come non emergano elementi dai quali potersi desumere che l’omessa comunicazione della variazione di reddito sia stata frutto di errore: nessuna circostanza, si legge in motivazione, è stata addotta dalla difesa a sostegno della prospettazione, se non il basso grado di scolarizzazione dell’imputato, che non consente di escludere la ricorrenza dell’elemento soggettivo, dato che la richiesta di ammissione viene presentata attraverso il difensore, il quale deve rendere edotto il proprio assistito delle conseguenze in caso di dichiarazioni non veritiere realizzate anche mediante omissioni.
Non è priva di rilievo in proposito l’ulteriore considerazione riportata in sentenza, riguardante il fatto che il ricorrente abbia anche taciuto sulla esatta composizione del suo nucleo familiare, di cui faceva parte anche la figlia, e che non abbia indicato nella richiesta di ammissione di essere intestatario di numerosi veicoli e di essere legale rappresentante di due società. Circostanze queste deponenti per la volontarietà della condotta.
Quanto al secondo motivo di ricorso, deve escludersi che i giudici di merito siano incorsi in una violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., non essendo intervenuto in sentenza alcun mutamento del contenuto dell’addebito mosso all’imputato (avere omesso di comunicare le variazioni di reddito). Il riferimento operato alla mancanza di indicazioni provenienti dall’imputato circa l’esatta composizione del nucleo familiare, l’intestazione di beni mobili registrati e la carica rivestita nelle società citate in sentenza, valgono a corroborare anche sotto il profilo soggettivo l’accusa elevata a carico del ricorrente.
Quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il beneficio è stato validamente escluso in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata e dell’intensità del dolo riscontrato, elementi apprezzati con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 ottobre 2025