Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 36225 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 36225 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 11/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato
limitatamente al diniego della particolare tenuità del fatto.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di COGNOME NOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 09/11/2023, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna del Tribunale di Palermo per il reato di cui all’art. 95, in relazione all’art. 79, comma 1, lett. d), d.P.R. del 30 maggio 200,2 n. 115 perché, dopo aver avanzato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ometteva di comunicare nel termine previsto le variazioni rilevanti dei limiti di reddito. In particolare, ometteva di comunicare il reddito della convivente NOME COGNOME dell’anno 2019, pari ad euro 1.280,00 ed ometteva di comunicare il proprio reddito pari ad euro 12.209,00. Con l’aggravante di avere conseguito il mantenimento del beneficio nonostante le suddette omesse comunicazioni.
Il ricorso consta di tre motivi:
2.1. Con il primo motivo, si deduce la mancanza di motivazione, con riferimento alla mancata concessione del beneficio della non menzione;
2.2. Con il secondo motivo, si deduce la mancanza e l’illogicità della motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità dell’art. 131bis cod. pen. In particolare, non si comprenderebbe a che cosa si riferisca l’assunto della “evidente sproporzione tra reddito dichiarato e quello successivamente percepito”, atteso che l’imputazione riguarda l’omessa comunicazione delle variazioni di reddito rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio, non la dichiarazione di redditi di gran lunga inferiori rispetto a quelli realmente percepiti. A prescindere dalla illogicità di tale motivazione, il ricorrente rileva la mancanza di motivazione perché la Corte territoriale non ha affatto motivato sui due aspetti decisivi, evidenziati in sede di appello della non abitualità della condotta e dell’esiguità del danno;
2.3. Con il terzo motivo, si deduce la mancanza della motivazione in relazione alla mancata assoluzione dell’imputato perché il fatto non costituisce reato, per insussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato, in ragione della diversa disciplina in tema di gratuito patrocinio negli ambiti penale e civile, tale da aver indotto in errore l’imputato.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente al diniego della applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
GLYPH Meritevole di accoglimento è unicamente il primo motivo di ricorso, dovendo il ricorso essere rigettato nel resto.
Il secondo motivo è privo di pregio. Premesso che le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum, il Collegio rileva che, nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale affermato che l’importo reddituale complessivo (il reddito della convivente e quello dell’imputato in relazione allo svolgimento dell’attività di portiere dal maggio 2019), successivamente percepito e che avrebbe dovuto formare oggetto di comunicazione, risultava significativamente superiore al reddito dichiarato e «certamente incidente sull’intensità del dolo e dunque sulla consapevolezza dei redditi percepiti e sulla conseguente omessa comunicazione degli stessi». La Corte di merito ha, pertanto, motivatamente ritenuto la complessiva gravità del fatto-reato, secondo una ponderata valutazione di merito /insindacabile in cassazione.
Il terzo motivo, con cui si denuncia l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato, oltre ad essere manifestamente infondato, si appalesa reiterativo di doglianze e argomentazioni cui la Corte di appello – come già il Giudice di primo grado – ha fornito risposta congrua e corretta in diritto, laddove ha ricordato come concreti errore sulla legge penale, in quanto tale inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa, dovendosi intendere per «legge diversa dalla legge penale», ai sensi dell’art. 47 cod. pen., quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa non richiamata anche implicitamente (Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Bucca, Rv. 263013).
Pertanto, nel caso in cui si erri, come nel caso di specie, in ordine alla nozione di reddito valevole ai fini dell’applicazione della disciplina del patrocinio a spese dello Stato si versa in ipotesi di errore inescusabile.
É invece fondato, come si è detto, il primo motivo con cui il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine al beneficio della non
è
menzione. La sentenza impugnata, pur dando atto in premessa dello specifico motivo di appello sul punto, omette qualsiasi gei-ofre al riguardo.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla questione concernente il beneficio della non menzione, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Il ricorso deve essere rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente il beneficio della non menzione e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in data 11 giugno 2024