Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12492 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12492 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TRIVENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Campobasso ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Campobasso, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena a NOME per il reato di cui agli artt. 79 e 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
2.NOME, per mezzo del proprio difensore, ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello per due distinti motivi:
Con un primo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione del provvedimento che non risulta coerente con il canone valutativo obbligatoriamente prescritto dall’art. 533 c.p.p. In particolare, denuncia manifesta illogicità della motivazione con specifico riferimento a fratture logiche emergenti dalla sentenza in punto di valutazione degli elementi di prova.
Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione per travisamento della prova relativa alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Il ricorrente ha depositato memoria difensiva con la quale insiste nel ricorso e chiede che lo stesso venga deciso con le forme ordinarie.
I motivi del ricorso sono manifestamente infondati, in quanto si risolvono in doglianze che costituiscono una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 24383801). Contrariamente a quanto dedotto, infatti, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici, circa il profilo della penale responsabilità del prevenuto. La corte territoriale precisa che la certezza sull’esatto maggiore ammontare dei redditi non sia un elemento essenziale ai fini della configurabilità del reato, quanto l’accertamento della violazione dell’obbligo di comunicazione delle variazioni rilevanti dei limiti di reddito. La corte dà atto che, nel caso di specie, è provata la consapevole determinazione dell’agente di non comunicare le variazioni reddituali all’autorità giudiziaria per cui è accertato il dolo generico richiesto per la configurazione del delitto.
4,Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024