Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40720 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40720 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TRASACCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Avezzano che lo aveva riconosciuto responsabile del delitto di cui all’art.95 D.P.R. 30 Maggio 2002 n.115 per avere omesso di comunicare entro la definizione del procedimento penale n.1747/2012 del Tribunale di Avezzano, in relazione al quale era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, le variazioni dei limiti di reddito verificatesi negli anni di imposta 2015 e 2016, e lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 310 di multa.
Il giudice distrettuale ribadiva la materialità RAGIONE_SOCIALE condotte contestate atteso che era risultato dimostrato, all’esito di accertamento dell’RAGIONE_SOCIALE, che il nucleo familiare del prevenuto, in relazione ad anni di imposta successivi a quello di ammissione al patrocinio, aveva maturato redditi superiori rispetto a quello indicato nell’istanza e, in relazione agli anni di imposta 2015 e 2016 redditi complessivi che gli avrebbero precluso il mantenimento del beneficio. Riconosciuta la sussistenza del fatto reato in ragione RAGIONE_SOCIALE omissioni RAGIONE_SOCIALE comunicazioni RAGIONE_SOCIALE variazioni di reddito, pure previste dall’art.79 comma 1 lett. D) d.P iR, 115/2002/ ravvisava l’elemento psicologico del reato, rappresentato dal dolo generico, in ragione dell’utilità per il COGNOME di non evidenziare circostanze che gli avrebbero precluso il mantenimento del beneficio e non avendo il ricorrente allegato alcun elemento da cui inferire un errore scusabile. Escludeva altresì che il fatto potesse essere qualificato ai sensi dell’art.125 comma 1 Dpr 115/2002 e non riconosceva la causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen.
Con un primo motivo di ricorso la difesa del COGNOME assume violazione di -elegge in relazione all’art.649 cod.pen. assumendo di essere stato già giudicato per i fatti di cui al presente procedimento laddove, in relazione ad una analoga contestazione per fatti della stessa specie, l’imputato era stato assolto con riferimento agli anni di imposta 2016 e 2017 perché il fatto non sussiste e in relazione all’anno di imposta 2015 ai sensi dell’ar.131 bis cod.pen.. In relazione poi all’anno di imposta 2015 era intervenuta un’altra pronuncia assolutoria ai sensi dell’art.131 bis cod.pen., con sentenza della Corte di appello di L’Aquila n.399/2001, che si poneva in rapporto di incompatibilità logica con la pronuncia oggetto di impugnazione.
3.1 Con un secondo articolato lamenta violazione di legge laddove assumendo che l’art.95 TU spese di giustizia non sanziona penalmente il mancato invio della comunicazione della variazione di reddito, non rinvenendosi all’interno di tale disposizione un espresso richiamo a tale ipotesi, e sostiene che le falsità e le omissioni rilevanti ai fini della integrazione della fattispecie sono solo quelle contenute
nella dichiarazione o nella comunicazione, mentre non risultano sanzionate le omissioni concernenti adempimenti successivi alle stesse.
Rileva ancora che la esclusione dal novero RAGIONE_SOCIALE ipotesi disciplinate dall’art.95 TU cit. di quella concernente il mancato adempimento dell’obbligo di comunicazione RAGIONE_SOCIALE variazioni reddituali, intervenute negli anni successivi a quello della richiesta di ammissione, risulterebbe confortata dalla previsione di cui all’art.112 dPR 115/2002, la quale fa derivare da tale inosservanza soltanto la revoca del beneficio; afferma che una tale previsione non sarebbe stata necessaria qualora per la medesima inosservanza operasse la fattispecie incriminatrice dell’art.95 D.Lgs. 115/2002, che prevede espressamente la revoca del beneficio come conseguenza dell’illecito, dettando al contempo una disciplina diversificata in punto di retroattività della revoca e di recupero di quanto anticipato dall’erario con spese a carico dell’interessato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile. La giurisprudenza del S.C. ha affermato che ai fini della preclusione connessa al principio del “ne bis in idem”, l’identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (da ultimo sez.4, n.3325 del 6/12/2016, COGNOME, Rv.269223; n.12175 del 2/11/2016, P.C. in proc.Bordogna e altri, Rv.270387; sez.1, n.42630 del 27/04/2022, PG c/Piccolomo, Rv.283687-01 la ).
Nella specie dalle stesse deduzioni della parte ricorrente e dall’esame dei titoli allegati risulta evidente che non sussiste identità naturalistica tra i fatti oggetto di odierna contestazione e i fatti separatamente giudicati, i quali attengono a distinte richieste di ammissione al patrocinio a spese dello stato intervenute nel procedimento penale n.1747/2012 e quindi a condotte materialmente diverse da quelle che vengono oggi in considerazione, laddove gli esiti assolutori riguardano condotte e profili soggettivi inerenti a richieste di ammissione introdotte dal richiedente nei suddetti distinti procedimenti penali.
A fronte di ciò il ricorrente avrebbe inoltre dovuto dare evidenza del fatto che il giudicato formatosi in relazione alle contestazioni giudicate separatamente abbia riguardato anche i fatti oggetto del presente giudizio. Vale la pena rammentare che non è compito del giudice di legittimità svolgere gli accertamenti di merito richiesti dalla prospettazione della ricorrenza di un vietato bis in idem. Sicché grava sul ricorrente l’onere di dimostrare l’identità dei fatti in comparazione. Tale
onere non è stato soddisfatto dall’odierno ricorrente e, pertanto, il motivo risulta anche sotto questo aspetto inammissibile, stante la sua aspecificità.
Il secondo motivo di ricorso è infondato. La interpretazione dell’art.95 d.P.R. 115/2002 fornita dalla parte ricorrente, argomentata sulla scorta del raffronto tra detta disposizione e quella dell’art.112 dello stesso testo normativo secondo cui alla mancata comunicazione all’agenzia RAGIONE_SOCIALE entrate RAGIONE_SOCIALE variazioni reddituali intervenute negli anni successivi a quelli in cui era stata presentata la richiesta di di ammissione al(g. – VEonseguirebbe soltanto la revoca del beneficio e non la ipotesi di cui all’art.95 d.P.R. cit.- è smentita dalla lettera della disposizion incriminatrice e dall’interpretazione fornita dal giudice di legittimità.
2.1 L’art.95 sopra richiamato eleva a illecito penale non solo le falsità e le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ma anche quelle “nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall’art.79 comma 1, lett.a), b), c) e d)”. Orbene l’art.79 comma 1 lett.d) d.P.R. 115/2002 prevede espressamente che il richiedente si impegni “a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dall scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione”. Ricorre pertanto nella specie la ipotesi tipizzata dalla norma incriminatrice corrispondente alla omissione della comunicazione RAGIONE_SOCIALE variazioni reddituali essenziali (risultanti dal capo di imputazione) in relazione agli anni di imposta 2015 e 2016.
2.2 D’altro canto la giurisprudenza di legittimità ha fornito una interpretazione del tutto coerente con la lettera della disposizione incriminatrice, laddove ha stabilito che il reato di cui all’art.95 d.P.R. 115/2002 risulta integrato non da qualsiasi infedele attestazione, ma dalle dichiarazioni con le quali l’istante affermi, contrariamente al vero, di avere un reddito inferiore a quello fissato dalla legge come soglia di ammissibilità, ovvero neghi o nasconda mutamenti significativi del reddito dell’anno precedente, tali cioè da determinare il superamento di detta soglia (sez.4, n.40804 del 18/09/2008, Pecora, Rv.241327-01); ciò si è verificato nel caso in esame ove, all’esito degli accertamenti eseguiti dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sono stati riscontrati redditi in capo ai componenti del nucleo familiare del NOME superiori alla soglia prevista per potere accedere al beneficio. All’uopo va infatti evidenziato come la falsità o l’incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dall’art. 79, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 115 del 2002, non comportano, qualora i redditi effettivi non superino il limite di legge, la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che può essere disposta solo nelle ipotesi espressamente disciplinate dagli artt. 95 e 112 d.P.R. n. 115 del 2002
( SU n.14723 del 19/12/19 Pacino, 278871) in tal modo risultando graduate, per gravità, rilevanza e retroattività, le sanzioni della revoca dell’ammissione al beneficio rispettivamente disciplinate dall’art.95 ultima parte d.P.R. 115/2002 e dall’art.112 comma 1 lett.a) stesso d.P.R., in ipotesi di omessa comunicazione di variazioni dei limiti di reddito.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Così deciso in Roma 1’8 Giugno 2023
Il Consigliere estensore
Il Presi ente