Omessa Comunicazione Reddito e Gratuito Patrocinio: La Cassazione Conferma, l’Errore non è Scusabile
L’omessa comunicazione reddito da parte di chi beneficia del patrocinio a spese dello Stato è una questione seria con rilevanti conseguenze penali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: l’errata interpretazione della normativa non può essere invocata come scusante. Analizziamo insieme questa importante decisione per capire le sue implicazioni pratiche.
Il Caso: La Difesa Basata sulla Buona Fede
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda una persona condannata sia in primo grado che in appello per il reato previsto dall’art. 95 del D.P.R. 115/2002. L’imputata non aveva comunicato le variazioni del proprio reddito, superando così i limiti previsti per mantenere il beneficio del gratuito patrocinio.
La difesa ha tentato di sostenere la buona fede della ricorrente, attribuendo l’omissione a un’errata interpretazione della normativa. In sostanza, si è cercato di far passare l’idea che non ci fosse la volontà di commettere un reato, ma solo un errore involontario. Inoltre, la difesa ha contestato la decisione dei giudici di merito di non applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.).
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo su tutta la linea le argomentazioni difensive. I giudici hanno sottolineato che le motivazioni del ricorso erano volte a una rivalutazione dei fatti, un’operazione non consentita nel giudizio di legittimità, che si limita al controllo della corretta applicazione della legge.
Omessa Comunicazione Reddito: L’Errore sulla Legge non Scusa
Il punto centrale della decisione riguarda l’impossibilità di invocare un errore sulla legge per giustificare la propria condotta. La Corte ha richiamato un principio consolidato: la normativa sul patrocinio a spese dello Stato (in particolare l’art. 76 del D.Lgs. 115/2002), pur essendo una legge extrapenale, è direttamente richiamata dalla norma incriminatrice. Di conseguenza, l’errore su di essa non può avere efficacia scusante.
Questo significa che chi viene ammesso al gratuito patrocinio ha l’obbligo di informarsi correttamente sui doveri che ne derivano, inclusa la tempestiva comunicazione di ogni variazione reddituale che possa influire sul diritto a mantenere il beneficio. La presunta “buona fede” o l’ignoranza della norma non possono essere usate come scudo per evitare una condanna penale.
Le Motivazioni sul Diniego dell’Art. 131 bis c.p.
La Corte ha anche confermato la correttezza della motivazione della Corte d’Appello riguardo alla non applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. I giudici di merito avevano evidenziato elementi concreti per escluderla, tra cui:
* La gravità concreta della condotta.
* Il notevole margine di reddito che eccedeva il limite consentito per il beneficio.
* La persistenza della condotta omissiva nel tempo.
Questi fattori, nel loro insieme, hanno delineato un quadro di offensività tutt’altro che “tenue”, giustificando pienamente la condanna.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza un messaggio chiaro: il beneficio del patrocinio a spese dello Stato è un importante strumento di accesso alla giustizia, ma comporta precisi doveri di trasparenza e correttezza. L’omessa comunicazione reddito non è una semplice dimenticanza, ma un reato che non ammette ignoranza. I cittadini che usufruiscono di tale beneficio devono essere consapevoli che un errore o una negligenza nel comunicare le variazioni delle proprie condizioni economiche può portare a una condanna penale, oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
Perché il ricorso per omessa comunicazione del reddito è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché tendeva a una rivalutazione dei fatti e delle prove, un’attività che non è permessa alla Corte di Cassazione, il cui compito è limitato al controllo della corretta applicazione della legge (sindacato di legittimità).
L’errore nell’interpretare le norme sul gratuito patrocinio può giustificare l’omessa comunicazione dei redditi?
No. La Corte ha ribadito che la normativa sul patrocinio a spese dello Stato, anche se considerata legge extrapenale, è espressamente richiamata dalla norma incriminatrice. Pertanto, un errore su tale normativa non ha efficacia scusante e non può giustificare l’omissione.
Perché non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.)?
La non punibilità è stata esclusa a causa della gravità concreta della condotta, del notevole superamento del limite di reddito consentito per il beneficio e della persistenza nel tempo dell’omissione. Questi elementi hanno impedito di considerare il fatto come di particolare tenuità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8586 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8586 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a LIMA( PERU’) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 23 novembre 2022, di conferma della sentenza del Tribunale di Genova di condanna in ordine al reato di cui all’art. 95 d.P.R. n.11/2002 commesso in Genova il 21 giugno 2015.
Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità, è inammissibile, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione e lettura alternativa RAGIONE_SOCIALE fonti di prova estranea al sindacato di legittimità. Il difensore prospetta la buona fede della ricorrente, collegata ad una errata interpretazione della normativa, a fronte della motivazione in cui si è dato atto che NOME aveva omesso di comunicare i mutamenti del reddito. In ogni caso il motivo non tiene conto del principio consolidato secondo cui l’art. 76 D.Lgs. n. 115 del 2002, che disciplina la materia del patrocinio a spese dello Stato ed è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice di cui all’art. 95 stesso d.lgs., non costituisce legge extrapenale in ordine alla quale l’errore da parte del soggetto attivo possa avere incidenza scusante. (Sez. 6, n. 25941 del 31/03/2015, COGNOME, Rv. 263808; Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, COGNOME, Rv. 263013).
La Corte di Appello ha anche adeguatamente motivato in ordine alla non configurabilità nel caso di specie della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. con un richiamo alla gravità concreta della condotta e al notevole margine di reddito eccedente il limite consentito ai fini dell’ottenimento del beneficio e alla persistenza della condotta.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di tremila euro in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 14.2.2024