Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2275 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2275 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME VALLO DELLA LUCANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
COGNOME
che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzioNOMErio e rigetto nel resto
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 20/03/2025 la Corte di appello di Salerno ha rigettato l’appell proposto da COGNOME NOME e confermato la sentenza di condanna alla pena di anni uno e mesi sei reclusione per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 7, comma 2, D.L.4/2019, per con una pluralità di condotte poste in essere in tempi diversi, allo scopo di beneficiare del re di cittadinanza concesso sulla base della domanda presentata il 20/03/2019, nella DUS RAGIONE_SOCIALEISEE del 13/01/2020 e nella domanda RAGIONE_SOCIALE RDC del 20/01/2021, omesso di comunicare all’RAGIONE_SOCIALE nel termine previsto le variazioni occupazionali verificatesi in corso di erogazione del redd cittadinanza e in data antecedente e successiva alla presentazione delle domande, e in particolare di non aver comunicato di essere stato assunto presso un panificio con contratto tempo determiNOME prima e poi a tempo indetermiNOME, e di non aver comunicato che Scarpa RAGIONE_SOCIALE, componente il nucleo familiare, aveva percepito un reddito da lavoro.
Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione COGNOME NOME, affidando il ricorso a quattro motivi.
2.1. GLYPH Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce vizio della motivazione violazione di legge in ordine alla riferibilità della domanda di reddito di cittadinanza, in le relative dichiarazioni del 2020 e del 2021 sono prive di sottoscrizione. Evidenzia ch suddette dichiarazioni e domande non sono state né redatte né sottoscritte dal beneficiario m sono state compilate telematicamente a mezzo di operatore del CAF. Il giudice a quo ha richiamato il criterio dell’interesse ed affermato che la mancanza di sottoscrizione non escl che la richiesta sia attribuibile al ricorrente, in quanto egli ne era il beneficiario. evidenzia il ricorrente, tale parametro di natura oggettiva non consente di accertare l’eleme soggettivo del reato, ossia l’intenzione di omettere di comunicare la variazione redditua considerato che egli ha avuto contezza di aver ricevuto ratei non dovuti solo con la notifica decreto di citazione a giudizio, essendo del tutto ignaro di aver effettuato una falsa attestaz
Infatti, è emerso in giudizio che l’incaricato del CAF che ha compilato telematicamente richieste ha erroneamente barrato mediante flag la casella sbagliata (cioè, quella di disoccupato posto che il COGNOME aveva correttamente riferito di essere lavoratore e non di ess disoccupato. Ne segue che l’errore è attribuibile esclusivamente all’incaricato del CAF, aven il ricorrente comunicato e dichiarato la variazione occupazionale.
2.2.Con il secondo motivo di ricorso deduce la carenza dell’elemento soggettivo del reato e l’illogicità della motivazione del giudice d’appello, che ha affermato che il ricorrente a dovuto effettuare l’adempimento successivo, che è stato invece omesso, ovvero presentare il modello NUMERO_DOCUMENTO per lui e la moglie e gravando sull’istante un onere di correzione dell’error del dipendente del CAF. In tal modo, si evidenzia tuttavia, il giudice a quo rimprovera all’ag un comportamento successivo, non previsto dalla norma penale incriminatrice, che non prevede la presentazione di alcun modello. Peraltro, il ricorrente, all’atto della prima richiesta, av compilato nel 2019 il suddetto modello, indicando correttamente la propria occupazione
lavorativa e quella della moglie, come risulta dal verbale stenotopico e dalle dichiarazioni teste COGNOME COGNOME, e aveva comunque percepito fin dal 2019 il beneficio economico, sebbene abbia comunicato di essere lavoratore. Pertanto, avendo egli già compilato il suddetto modello nel 2019, dichiarando l’occupazione lavorativa, e avendo sempre percepito il reddito di cittadinanza, pur avendo effettuato la comunicazione di essere lavoratore, non ha mai avut contezza né avrebbe potuto avere alcun sospetto né dell’errore commesso dal CAF né che i ratei non erano dovuti, considerato che nessuna richiesta di restituzione dell’indebita percezione stata formulata dall’RAGIONE_SOCIALE.
E’, pertanto, evidente che l’ errore di fatto del terzo, che ha barrato con il flag la scorretta, sebbene il ricorrente abbia riferito in modo veritiero le variazioni reddituali, e dolo.
2.3.Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta vizio della motivazione e viola dell’art. 131 bis cod. pen. La Corte di appello ha escluso la particolare tenuità del fa relazione alla duplicità della condotta, riferita alle variazioni reddituali sia dell’imputato moglie, in relazione all’entità del danno cagioNOME all’Erario, avendo indebitamente percepit reddito di cittadinanza per un anno. Il ricorrente evidenzia che trattasi di condotta uni inerente alla situazione reddituale del nucleo familiare, che non può essere considerata dupli e l’esigúità dell’importo ricevuto, considerato che l’RAGIONE_SOCIALE non ha richiesto la restituzione dei non dovuti.
2.2. GLYPH Con il quarto motivo di ricorso deduce violazione di legge in ordine al trattament sanzioNOMErio, in quanto il giudice territoriale ha ritenuto erroneamente che il minimo edi fosse di anni due di reclusione e non di un anno, e ha confermato, sulla base di tale erron supposizione, le statuizioni del primo giudice.
Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzioNOMErio e il rigetto del ricorso nel res
Il ricorrente ha depositato memoria di replica alla requisitoria e alle conclusion Procuratore generale e ha depositato documentazione attestante il piano di pagamento dei ratei non dovuti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In ordine alla prima doglianza, concernente l’attribuibilità della richiesta di erog del reddito di cittadinanza al ricorrente, si ribadisce che si è affermato in giurisprudenz “integra il delitto di cui all’art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convert modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, la falsa attestazione contenuta in un’ista inoltrata in via telematica all’RAGIONE_SOCIALE in funzione dell’ottenimento del reddito di cittadinanz sottoscritta con le modalità previste dall’art. 65, comma 1, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (cd. co
dell’amministrazione digitale), atteso che l’irrituale sottoscrizione, non determin l’inesistenza della richiesta, non le preclude di produrre l’effetto costituito dall’erogazi sussidio (Sez.3, n. 32763 del 11/06/2024 Ud. (dep. 21/08/2024 ) Rv. 286736). Tanto premesso, nel caso in disamina, correttamente, il giudice a qu , con motivazione niente affat illogica, ha evidenziato che la domanda di ottenimento del reddito di cittadinanza è st formulata nell’interesse economico del ricorrente, il quale aveva evidentemente conferit l’incarico all’operatore del CAF che materialmente ha compilato per via telematica il modulo e acquisito la documentazione.
2. In relazione alla seconda doglianza, concernente in modo specifico l’elemento soggettivo del reato, si osserva che il giudice a quo non ha infatti condiviso la prospettazione dife secondo la quale si tratterebbe di un errore esclusivo dell’operatore del CAF che ha trasmesso la domanda e che non ha operato la dovuta evidenziazione della casella corretta in quanto lo stesso operatore, COGNOME NOME, pur avendo ammesso di aver spuntato la voce “lavoratore” e non quella “disoccupato”, ha correttamente evidenziato che è obbligo del beneficiario, a seguit di variazioni reddituali, fare un adempimento successivo presso il medesimo CAF o presso altro ente, ossia compilare il modello NUMERO_DOCUMENTO, adempimento che il COGNOME non aveva effettuato, pur essendo stato edotto dall’operatore del Caf fin dal 2019 su tutti gli adempimenti success e obblighi informativi gravanti sul beneficiario. Ne segue che nessuna incidenza ha sortit suddetto errore del terzo che ha spuntato la casella erronea, posto che al ricorrente si conte l’omessa presentazione del NUMERO_DOCUMENTO, ossia del modulo che i beneficiari del reddito di cittadinanza devono inviare all’RAGIONE_SOCIALE per comunicare eventuali variazioni reddituali o lavorat non risultanti nella dichiarazione ISEE, adempimento che è obbligatorio in caso di inizio di nuovo rapporto di lavoro (sia dipendente che autonomo) durante la fruizione del beneficio, doveva essere presentato entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa, pena la decad del beneficio, e che non è stato effettuato sotto il profilo oggettivo. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Non rileva neppure l’ignoranza della sussistenza dell’obbligo informativo, trattandosi errore sul precetto, in quanto l’ignoranza o l’errore circa gli, adempimenti da espletare a dell’esercizio del diritto a percepire il reddito di cittadinanza, a norma dell’art. 2 d.l. 2 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in un er su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l’anzidet disposizione integra il precetto penale di cui all’art. 7 del citato d.l. (Sez. 2, n. 07/05/2024, EI, Rv. 286413 – 01). Tale apparato argomentativo è in linea con una corretta impostazione giuridica della regiucanda poiché l’art. 7, comma 2 del D.L. n. 4 del 2019 punisc l’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti d attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoc riduzione del beneficio entro i termini di cui all’articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e la reclusione da uno a tre anni. Ne deriva che l’omessa comunicazione, cosciente e volontaria, da parte del ricorrente, mediante il predetto modulo RdC COM, della sua sopravvenuta condizione di lavoratore dipendente integra tanto l’elemento oggettivo quanto l’element
soggettivo del reato in disamina, a prescindere dall’erronea indicazione da parte dell’operato del CAF sul documento da lui redatto, la presentazione del quale non elideva certamente l’obbligo del beneficiario ditiroTE — ail modello RdC COM così comunicando la variazione della sua condizione economica.
Ouanto al profilo attinente specificatamente alla prospettazione difensiva secondo cui ricorrente era in buona fede e non aveva nessuna consapevolezza di percepire ratei non dovuti, il giudice di merito ha correttamente evidenziato che l’imputato, malgrado la variazio reddituale, ha continuato a percepire consapevolmente per un anno il sussidio nell’entit concretamente corrisposta, a cui non avrebbe avuto diritto nella misura percepita. Del rest l’errore sul carattere indebito delle erogazioni percepite si risolve in un errore su extrapenale integratrice del precetto penale, poiché l’ignoranza o l’errore sul possesso requisiti legittimanti la percezione del beneficio, con particolare riguardo al requisito con alla situazione reddituale, si risolve in ignoranza o in errore sul precetto rilevante non ex comma 3 cod. pen., ma esclusivamente ex art. 5 cod. pen., non sussistendo d’altronde gi estremi per ravvisare un’ignoranza inevitabile della legge penale, stante l’univocità precettiva d norma violata.
3. In relazione alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all’a bis cod. pen., si ribadisce che il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessari la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l’integrazione della fattis cosicché i criteri indicati nel primo comma dell’art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quant giudizio finale circa la particolare tenuità dell’offesa, ai fini del riconoscimento della caus punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l’applicazione di detta c è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022 COGNOME, Rv. 283044; Sez, 6 n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Nel caso in disamina il giudice a quo ha evidenziato che l’omessa comunicazione concerne due variazioni reddituali, ossia quella dell’imputato e dell moglie, e considerato l’entità del danno cagioNOME l’erario indicato nel capo di imputazione somma indebitamente percepita per circa un anno in assenza di condotta ripristiNOMEria.
Al riguardo è preclusivo rilevare che l’esame della documentazione allegata dal ricorrent che attesta il piano di restituzione dei ratei indebitamente percepiti, richiede accertame fatto preclusi nel giudizio di legittimità e non può essere dedotta per la prima volta in sede.
4. E’, invece, fondato il quarto motivo di ricorso, concernente il trattamento sanzioNOME Come già specificato, al ricorrente si contesta la violazione dell’art. 7 comma 2 D.L. n. 4/2 che punisce l’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, con l reclusione da uno a tre anni. Nel caso in disamina, il giudice di primo grado, considerati cr di cui all’art. 133 cod. pen., ha ritenuto equo irrogare la pena finale di anni uno e mesi reclusione, assumendo come pena base la pena di anni due di reclusione ed applicando l’aumento per la continuazione di tre mesi di reclusione, giungendo ad anni due e mesi sei di reclusio
cui ha applicato la riduzione di un terzo per la scelta del rito. Il giudice a quo, nell’a l’infondatezza del motivo di appello concernente il trattamento sanzioNOMErio, con il qu l’imputato aveva esplicitamente chiesto la riduzione della pena base nella misura del minimo edittale, ha affermato erroneamente che la pena base è stata determinata dal primo giudice nella misura del minimo edittale, indicando tra parentesi anni due, sebbene il minimo editta previsto dalla norma violata sia di anni uno di reclusione.
5.Si impone pertanto, limitatamente al punto concernente il trattamento sanzioNOMErio un pronunciamento rescindente, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Salerno.
Il ricorso deve essere rigettato nel resto.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzioNOMErio e rinvia ad altr Sezione della Corte di appello di Salerno. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso all’udienza del 03/12/2025
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