Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41560 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41560 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOMENOME nato a Cuneo il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 05/05/2025 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoriadel Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 6 giugno 2023, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Cuneocondannava NOME COGNOME alla pena di otto mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 7, commi 1 e 5 lett. g), d.l. n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019, per aver omesso di comunicare informazioni dovute in merito alla propria situazione personale e alla modifica del proprio nucleo familiare obbligatoriamente richieste per il conseguimento, mantenimento e determinazione del beneficio del reddito di cittadinanza, ed in particolare, percependo il beneficio dal mese di settembre 2020, ometteva di comunicare di essere detenuto dalla data del 30/03/2020 entro il termine di due mesi previsto dalla norma.
Con sentenza del 5 maggio 2025, la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, NOME COGNOME, tramite il difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, la difesa lamenta violazione di legge sostanziale in relazione all’art. 7 d.l. 4/2019, 1, comma 318, l. n. 197/2022, 8 e 13 d.l. n. 48/2023 e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta persistenza della rilevanza penale del fatto contestato al ricorrente.
In sintesi, la difesa deduce che l’assunto della Corte di appello circa la continuità normativa tra le due figure criminose previste dall’art. 7 d.l. n. 4/2019 e 8 d.l. n. 48/2023, essendovi invece le due disposizioni diverse quanto alla platea dei potenziali beneficiari, ai requisiti ed alle modalità per l’erogazione, nonchØ agli obblighi per il mantenimento del beneficio, tanto che il legislatore si Ł preoccupato di precisare all’art. 13, comma 3, d.l. n. 48 del 2023 che al beneficio di cui all’art. 1 del d.l. n. 4 del 2019 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 7 del medesimo d.l., vigenti alla data in cui il beneficio Ł stato
concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023.
Osserva, inoltre, che la contestazione mossa al ricorrente, vale a dire la mancata comunicazione del proprio stato detentivo, non ha piø rilevanza penale nella normativa che disciplina l’assegno di inclusione, non costituendo piø obbligo di comunicazione lo stato di detenzione dei componenti del nucleo familiare.
Argomenta altresì la difesa che la richiamata norma di cui all’art. 13, comma 3, d.l. n. 48 del 2023 non può trovare applicazione nei confronti del ricorrente, perchŁ successiva e piø sfavorevole rispetto all’art. 1, comma 318, l. n. 197 del 2022, con cui Ł stata disposta l’abrogazione dell’intero corpus normativo di cui al d.l. n. 4 del 2019, rilevando, inoltre, profili di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 318, l. n. 197 del 2022 nella parte in cui espunge dall’ordinamento una fattispecie penale con effetto differito ad un anno dalla sua adozione, per contrasto con l’art. 3 Cost., con l’art. 27, comma 3, Cost. e con gli artt. 97 e 11 Cost.
2.2. Con il secondo motivo, la difesa lamenta violazione di legge sostanziale in relazione all’art. 7 e 7-ter d.l. 4/2019, e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo del reato.
Sostiene la difesa che la comunicazione dello stato detentivo di uno dei componenti del nucleo familiare del beneficiario del reddito di cittadinanza non possa costituire un comportamento penalmente sanzionato dall’abrogato art. 7 d.l. n. 4 del 2019, posto che il comma 2 del predetto art. 7, nel sanzionare l’omissione di comunicazioni relative a variazioni del reddito o del patrimonio, nonchØ di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio, richiama i soli termini di cui ai commi ottavo, nono e undicesimo dell’art. 3 d.l. n. 4 del 2019, relativi ai requisiti occupazionali, reddituali e lavorativi, non anche quelli riferibili alle variazioni anagrafiche del nucleo familiare, nØ quelli relativi allo status libertatis di uno dei componenti il nucleo familiare, prevedendo in quest’ultimo caso la legge solo un’incidenza sul parametro della scala di equivalenza e disponendo l’art. 7-ter d.l. n. 4 del 2019 esser compito del giudice che applica la misura cautelare la sospensione del beneficio e la relativa comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE.S.
Rileva ancora la difesa che i commi 8, 9 e 11 dell’art. 3 richiamati dall’art. 7, comma 2, d.l. n. 4 del 2019 sono riferibili ai soli mutamenti che comportano la revoca del beneficio, non anche a quelli comportanti la riduzione del beneficio stesso, e svolgono una funzione delimitativa dell’area penale volta a selezionare le ipotesi di informazione la cui omessa comunicazione dava vita ad una fattispecie di rilevanza penale.
2.3. Con il terzo motivo denuncia un vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, argomentando sulla mancanza di chiarezza del dato normativo e sull’assenza di una specifica previsione dalla quale potesse ricavarsi un obbligo di comunicazione penalmente sanzionato con specifico riferimento allo stato detentivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso Ł infondato.
La giurisprudenza di legittimità Ł, infatti, ferma nel ritenere che la formale abrogazione della norma incriminatrice di cui all’art. 7, d.l. n. 4 del 2019, disposta dall’art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, a far data dall’1 gennaio 2024, non integra un’ipotesi di “abolitio criminis”, di cui all’art. 2, comma 2, cod. pen., ma dà luogo a un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, inquadrabile nel disposto di cui all’art. 2, comma 3, cod. pen., avuto riguardo alla corrispondente incriminazione introdotta dall’art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, del tutto
sovrapponibile e riferita al reddito di inclusione in sostituzione di quello di cittadinanza (Sez. 3, n. 39155 del 24/09/2024, COGNOME, Rv. 286951; Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, COGNOME, Rv. 285964).
Ed invero il d.l. n. 48/2023, nel “sostituire”, a decorrere dal 1 gennaio 2024 la misura del reddito di cittadinanza con quella dell'”assegno di inclusione” (art. 1), ha previsto, all’art. 8, commi 1 e 2, nuova fattispecie di reato e ipotesi di responsabilità contabile e disciplinare, contestualmente prevedendo che al reddito di cittadinanza continuassero ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019 vigenti alla data in cui il beneficio Ł stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023.
Le argomentazioni del ricorrente non si confrontano criticamente con l’orientamento di questa Corte di legittimità, avallato dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 54 del 2024 che rende infondati i rilievi di incostituzionalità sul punto), che ha già affermato a piø riprese, sul punto, che la disposizione sopravvenuta fa salva l’applicazione delle sanzioni penali dalla stessa previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina e che dunque rende manifestamente infondati i rilievi di legittimità costituzionale sollevati dal ricorrente. La previsione sostanzialmente deroga al principio di retroattività della lex mitior altrimenti conseguente, ex art. 2, comma 2, cod. pen., alla prevista abrogazione dell’art. 7 d.l. 4/2019, ma questa deroga non presta il fianco a censure, essendo indubbiamente sorretta da una del tutto ragionevole giustificazione: essa assicura tutela penale all’erogazione del reddito di cittadinanza, in conformità ai presupposti previsti dalla legge, sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di tale beneficio, così coordinandosi con la sua prevista soppressione a far tempo dal 10 gennaio 2024 e con la nuova incriminazione di cui all’art. 8 d.l. n. 48/2023, che, strutturata in termini del tutto identici e riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza, continua a prevedere il medesimo disvalore penale delle condotte di mendacio e di omessa comunicazione volte all’ottenimento o al mantenimento delle nuove provvidenze economiche (Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, COGNOME, Rv. 285964; in senso conforme, Sez. 3, n. 38877 del 05/07/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 39155 del 24/09/2024, COGNOME, Rv. 286951).
Il secondo motivo di ricorso Ł infondato.
Deve essere precisato preliminarmente che la disposizione di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019 ha previsto due diversi reati, uno per la fase genetica e l’altro per la fase successiva al riconoscimento del beneficio economico, disponendo che: «1. Salvo che il fatto costituisca piø grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all’articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, Ł punito con la reclusione da due a sei anni. 2. L’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonchØ di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all’articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, Ł punita con la reclusione da uno a tre anni».
Trattasi di due reati di condotta e di pericolo, la cui ratio si rinviene nella tutela dell’amministrazione contro affermazioni mendaci o omissioni relative all’effettiva situazione patrimoniale, reddituale e personale dei soggetti che vogliano accedere o abbiano già avuto accesso al reddito di cittadinanza (Sez. U, n. 49686 del 13/07/2023, Giudice, Rv. 285435).
Consegue che, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, la condotta rilevante ex art. 7, comma 2, del d.l. n.4/2019, in relazione allo stato detentivo sopravvenuto di un componente il nucleo familiare consiste nell’omessa comunicazione di un’informazione dovuta – tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 2, (che indica i requisiti in possesso del
nucleo familiare per l’ottenimento del beneficio che devono sussistere al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio), in relazione all’art. 3, comma 13 – e rilevante ai fini della riduzione del beneficio.
Infatti, secondo la previsione di cui al comma 13 dell’art. 3 del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, con legge n. 26 del 2019 nel caso, fra l’altro, “in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stata detentivo”, di tali componenti “non si tiene conto” ai fini della individuazione del “parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a)” della medesima disposizione (Sez. 3, n. 24419 del 21/02/2025, COGNOME‘, Rv. 288397), dovendosi ricordare che il beneficiario ex lege del reddito di cittadinanza non Ł il richiedente ma il nucleo familiare del quale il richiedente fa parte (Sez. 3, n. 1351 del 25/11/2021, dep. 2022, Rv. 282637).
Il richiamo che l’art. 7 opera all’art. 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11 Ł funzionale non in relazione ai casi ivi previsti, ma solo in relazione ai termini, sicchØ l’interpretazione per cui le cause di revoca o riduzione sarebbero solo quelle previste da tali commi si pone in contrasto con il dato letterale dell’art. 7, comma 2.
Inoltre, i commi 8 e 9 fanno riferimento al mutamento delle condizioni di reddito rispettivamente per lavoro dipendente e da attività d’impresa o di lavoro autonomo; il comma 11 fa invece riferimento alle variazioni patrimoniali che comportano la perdita dei requisiti. Tali commi non fanno dunque riferimento, secondo l’interpretazione datane dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 32610 del 24/05/2024, Dieni, non mass.), ai casi di riduzione del beneficio, sicchØ l’interpretazione sopra accennata Ł irrazionale, perchØ finirebbe con l’abrogare parte della norma; la lettura sistematica ritenuta garantisce, invece, la tipicità della fattispecie, attraverso il chiaro riferimento dell’art. 7, comma 2, alle cause di riduzione, specificamente previste nell’art. 3, comma 13, ed all’obbligo di persistenza delle condizioni relative all’an ed al quantum del beneficio previsto dall’art. 2.
NØ può farsi riferimento alla disposizione di cui all’art. 7-ter d.lgs. n. 4 del 2019 che disciplina le ipotesi di sospensione dal beneficio, ritenute da questa Corte esplicitamente escluse dall’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019 (Sez. 3, n. 19873 del 04/02/2025, COGNOME, Rv. 288106). Ed invero l’art. 7-ter, nel disporre che «nei confronti del beneficiario o del richiedente cui Ł applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, nonchØ del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati all’articolo 7, comma 3, l’erogazione del beneficio di cui all’articolo 1 Ł sospesa» e che «la medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell’art. 296 cod. proc. pen. o che si Ł sottratto volontariamente all’esecuzione della pena», attribuisce al giudice che dispone la misura cautelare o che emette la sentenza di condanna non definitiva o ancora al giudice che ha dichiarato la latitanza o al giudice dell’esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l’ordine di esecuzione al quale il condannato si Ł volontariamente sottratto il dovere di adottare il provvedimento di sospensione dal beneficio; ipotesi, quelle disciplinate dall’art. 7-ter, diverse da quella nella fattispecie verificatasi, in cui era intervenuto lo stato detentivo del richiedente il beneficio, ma non per titolo cautelare.
NØ ancora può sostenersi che nella normativa che disciplina l’assegno di inclusione non sia piø rilevante lo stato di detenzione dei componenti del nucleo familiare e che tale stato non sia piø oggetto di alcun obbligo di comunicazione, dal momento che l’art. 8, comma 3, d.l. n. 48 del 2023 prevede che, alla condanna in via definitiva del beneficiario per i reati di cui ai commi 1 e 2 o per un delitto non colposo che comporti l’applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, anche se sostituita da una delle pene indicate
nell’art. 20-bis, primo comma, numeri 1), 2) e 3), cod. pen., nonchØ all’applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione da parte dell’autorità giudiziaria, consegue, di diritto, l’immediata decadenza dal beneficio e il beneficiario Ł tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
Del resto, Sez. U, Giudice, precisa che l’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, nonchØ delle altre informazioni dovute ai fini della revoca o della riduzione del beneficio Ł penalmente sanzionata, purchØ i dati non comunicati siano rilevanti, come nel caso in esame (cfr., in proposito, Sez. 3, n. 24419 del 21/02/2025, COGNOME‘, cit., che sottolinea l’obbligo della segnalazione della presenza, nel nucleo familiare, di componenti in stato detentivo, poichØ il comma 13 dell’art. 3 prevede che di tali componenti non si tenga conto ai fini della individuazione del ‘parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a)’ della medesima disposizione); solo l’omessa comunicazione di dati non rilevanti costituisce puramente e semplicemente un fatto atipico che non reca alcuna offesa al patrimonio e agli interessi pubblici dell’ente erogante, essendo il patrimonio dell’ente il bene tutelato dalle fattispecie di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019.
Il terzo motivo di ricorso Ł parimenti infondato.
Con specifico riguardo all’elemento soggettivo del reato, Ł opportuno infatti richiamare l’insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di false dichiarazioni finalizzate all’ottenimento del reddito di cittadinanza, l’ignoranza o l’errore circa la sussistenza del diritto a percepirne l’erogazione, in difetto dei requisiti a tal fine richiesti dall’art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l’anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all’art. 7 del citato d.l.» (Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024, COGNOME Rv. 286413, la quale ha precisato, in motivazione, che non ricorre neanche un caso di inevitabilità dell’ignoranza della legge penale, non presentando la normativa in tema di concessione del reddito di cittadinanza connotati di cripticità tali da far ritenere l’oscurità del precetto).
In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 25/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME