Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32414 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32414 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MILAZZO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di MESS/NA .’ ” dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Messina del 21 febbraio 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Messina il 13 marzo 2024, h ridetermiNOME in anni 2 di reclusione la pena a carico di NOME COGNOME, ritenuto colpev del reato ex art. 7, commi 1 e 3, del decreto legge n. 4 del 2019; fatto commesso in Messina 29 aprile 2020.
Osservato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la conferma del giudizi colpevolezza dell’imputato, per mancanza dell’elemento soggettivo del reato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti proba estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell’adeguata ricostruzione operata dai giud appello, i quali hanno ragionevolmente ritenuto penalmente rilevante la condotta dell’imputat questi, infatti, al fine di conseguire il reddito di cittadinanza, ha omesso di comunicare a erogatore un dato essenziale, cioè di essere sottoposto agli arresti domiciliari con ordinanza G.I.P. di Messina del 7 luglio 2018, avendo così indebitamente percepito la somma di 2.600 euro.
Evidenziato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata applicazi delle attenuanti generiche, è anch’esso manifestamente infondato, in quanto la Corte di appell ha rilevato, in maniera pertinente, la pluralità e la gravità dei precedenti penali dello imputato, non potendosi sottacere che la pena è stata comunque mitigata dalla Corte territoriale in ragione del fatto che l’indebita percezione del beneficio ha riguardato solo 4 mensilità.
Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risult sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutaz merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che a declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4 luglio 2025.