Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21933 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21933 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a GIOIA TAURO il 26/03/1980
avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 13/06/2024, di conferma della sentenza del Tribunale di Palmi del 03107/2023, di condanna per il reato di cui all’art. 7, comma 2, d.m. 4 del 2019 perché, qua percettore del reddito di cittadinanza, ometteva di comunicare le variazioni informative s stato personale dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio.
Con un primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge e mancanz contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per aver la Corte di appello ri provata la penale responsabilità della ricorrente sulla scorta delle argomentazioni fornite giudice di primo grado.
Con un secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge e mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per aver la Corte di appello ri sussistente l’elemento psicologico del reato de quo, non avendo indicato l’iter logico-giuri attraverso il quale affermare la sussistenza del dolo richiesto.
Con un terzo ed ultimo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in punto di mancata applicazi dell’art. 131 bis cod. pen.
I primi due motivi sono manifestamente infondati. Ed invero, la ricorrente, riproponendo medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende a ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate da Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consen alla Corte di legittimità. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha reda motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e n manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile avendo la Corte correttamente ritenuto che l’odierna imputata, nell’omettere di comunicare all’organo competente l’intervenu modifica del proprio stato familiare, quale l’arresto del marito convivente, ha scienteme integrato il reato de quo.
Sul punto, giova ricordare che, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, integra il di cui all’art.7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo n. 26, l’omessa comunicazione del sopravvenuto stato di detenzione di un familiare quale causa di riduzione del beneficio del c.d. reddito di cittadinanza, in quanto incidente sulla composi del nucleo familiare, e quale parametro della scala di equivalenza per il calcolo della prestaz economica (Sez. 3, n. 1351 del 25/11/2021, Rv. 282637 – 01).
Anche il terzo ed ultimo motivo di ricorso è inammissibile posto che nel caso di appello propos per motivi relativi alla sussistenza del fatto e alla determinazione della pena, non essere dedotta come motivo nuovo a sostegno dell’impugnazione la questione concernente la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in qu
punto della decisione impugnata distinto da quelli fatti valere con l’atto di appello ori
(Sez. 3, n. 3162 del 18/11/2019, Rv. 278255 – 01).
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28/03/2025
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente