Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28693 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28693 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Caltanissetta il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/03/2023 della Corte d’appello di Caltanissetta
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto de visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 16 miarzo 2023, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 7, commi 1 e 2, d.l n. 4 del 2019, e lo aveva condannato alla pena di un anno e quattro mesi di
reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata e applicazione della diminuente per il rito.
Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, NOME COGNOME, dopo aver ottenuto la concessione del c.d. “reddito di cittadinanza”, avrebbe omesso di comunicare, il 27 maggio 2020, l’acquisto di un motociclo di cilindrata pari a 279 c.c., circostanza ostativa al mantenimento del sussidio.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe NOME COGNOME, con atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art. 7, comma 2, d.l. n. 4 del 2019, nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del reato.
Si deduce che la sentenza impugnata fornisce notizie confuse ed imprecise in ordine alla data del commesso reato. Si segnala, innanzitutto, che non si comprende se la data del commesso reato venga individuata nel giorno di immatricolazione del motociclo, sebbene la legge preveda un termine di quindici giorni per comunicare le proprie variazioni patrimoniali all’RAGIONE_SOCIALE. Si osserva, poi, che sarebbe stato necessario accertare se l’immatricolazione indicata era una prima immatricolazione, o se comunque il motociclo fosse stato immatricolato entro i due anni precedenti, perché l’obbligo di comunicazione riguarda solo motocicli immatricolati per la prima volta nei due anni precedenti la richiesta di erogazione del c.d. reddito di cittadinanza.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art. 131-bis cod. pen, nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.
Si deduce che l’acquisto del motociclo avrebbe dovuto essere comunicato perché superava di poco la soglia rilevante, e cioè per soli 29 c.c., che l’attuale ricorrente ha restituito le erogazioni ricevute senza attendere l’esito del giudizio penale e che è apodittica l’affermazione dell’abitualità del comportamento illecito, perché fondata esclusivamente su precedenti molto datati.
2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 99 e 133, nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza della recidiva ed alla mancata applicazione del minimo edittale.
Si deduce che la sentenza impugnata, in punto di determinazione della pena, enfatizza la propensione dell’imputato a violare la legge, senza darne adeguata 7
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spiegazione, ed in contraddizione con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, mentre, in punto di esclusione della recidiva, nulla risponde.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.
Diverse da quelle consentite sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano l’affermazione della sussistenza del fatto, per la mancata individuazione della data del commesso reato e per il mancato accertamento in ordine alla prima immatricolazione del motociclo di cilindrata superiore a 250 c.c., l’omessa comunicazione del cui acquisto è stata posta a base della condanna.
Invero, l’atto di appello non aveva contestato la ricostruzione del fatto, né l’esatta individuazione dei profili in questione, ma solo l’affermazione della sussistenza del dolo.
E le circostanze fattuali di cui si discute nel ricorso sono puntualmente ed univocamente indicate nella sentenza di primo grado. Il Tribunale, infatti, rappresenta, sulla base di visure dell’A.C.I. acquisite al fascicolo, che: a) l’acquist del motociclo di cilindrata pari a 279 c.c. è avvenuto in data 27 maggio 2020, con intestazione all’attuale imputato; b) il medesimo motociclo è stato «immatricolato per la prima volta in data 27.05.2020»; c) la data di consumazione del reato si individua nell’Il giugno 2020, ossia con la scadenza del termine di quindici giorni dalla immatricolazione.
Di conseguenza, risultano indicate le circostanze fattuali concernenti: a) il sopraggiungere di una situazione incompatibile con la concessione del reddito di cittadinanza (l’art. 2 d.l. n. 4 del 2019, prevede come presupposto per l’accesso al beneficio, tra l’altro, la mancata disponibilità di «motoveicoli di cilindr superiore a 250 c.c., immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti»); b) la violazione dell’obbligo di comunicare nei quindici giorni le variazioni patrimoniali comportanti la predita dei requisiti per l’accesso al beneficio, come stabilito dall’art. 3, comma 11, d.l. n. 4 del 2019.
Manifestamente infondate sono censure formulate nel secondo motivo, che contestano il diniego dell’applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.
Invero, la sentenza impugnata ha rilevato come dal certificato penale emerga l’abitualità del prevenuto alla commissione di delitti; né questo rilievo può essere neutralizzato dalla generica affermazione che si tratta di precedenti molto datati. E, inoltre, il fatto, anche dal punto di vista oggettivo non può ritenersi tenue, posto
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che, come rileva la sentenza di primo grado, l'imputato ha percepito indebitamente la somma di 3.687,48 euro in epoca successiva all'acquisto e all'immatricolazione del motociclo.
Manifestamente infondate sono anche le censure relative all'applicazione della recidiva reiterata e al diniego del minimo edittale.
La sentenza impugnata, infatti, in modo corretto, ha evidenziato che la condotta oggetto di accertamento, considerata in relazione ai precedenti penali risultati dal casellario, dimostra l'insensibilità dell'imputato alle prescrizioni deve attenersi, nonché la propensione del medesimo a violare la legge.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 12/04/2024.