Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9450 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9450 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CINQUEFRONDI il 26/06/1988 avverso l’ordinanza del 01/10/2024 del TRIB. LIBERTA’ di Reggio Calabria vista la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sost. Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Reggio Calabria con ordinanza emessa in data 1 ottobre 2024 ha confermato, nei confronti di NOME COGNOME il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal GIP in data 2 settembre 2024.
La contestazione provvisoria riguarda la violazione della norma incriminatrice di cui agli artt. 30 e 31 della legge 19 settembre 1982 n.646 (omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali). In particolare, Consiglio Damiano : a) Ł stato condannato in via definitiva (irrevocabilità del 16 maggio 2018) per il delitto di cui all’art. 416 bis cod.pen. ; b) risulta aver acquistato in data 8 febbraio 2022 una autovettura – usata – al prezzo dichiarato di euro 13mila, senza comunicare la variazione patrimoniale al Nucleo di Polizia tributaria competente .
E’ stata pertanto sottoposta a sequestro l’autovettura, posto che il valore del bene supera la soglia di rilevanza (euro 10.329) della omissione.
In motivazione, a fronte delle doglianze difensive, il Tribunale rileva, in sintesi, che: a) nessun rilievo ha il fatto che per sostenere il costo dell’acquisto si sia ottenuto un finanziamento che prevede un rimborso rateale di euro 250 mensili, posto che ad essere rilevante Ł il valore integrale del bene acquistato; b) l’acquisto del veicolo non può farsi rientrare nella ulteriore ipotesi di irrilevanza penale che concerne i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani, posto che le esigenze di locomozione potevano essere soddisfatte con veicoli di costo inferiore nØ vi Ł prova della indisponibilità di altri veicoli.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge –
Consiglio NOME.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – Consiglio COGNOME Il ricorrente deduce violazione di legge anche sotto il profilo dell’assenza di motivazione.
Secondo la difesa il Tribunale non ha espresso una motivazione effettiva circa la ricorrenza del dolo, pur se generico . Non vi era alcun indicatore in proposito, specie considerando che la vettura Ł stata acquistata grazie ad un finanziamento che trova origine in un lecito rapporto di lavoro.
In secondo luogo si evidenzia che il Tribunale ha omesso di argomentare circa il profilo della offensività in concreto, in ragione di quanto affermato, in motivazione, da Corte cost. n.99 del 2017, specie considerando la tipologìa di bene acquistato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato, al secondo motivo.
1.1 Come Ł noto, l’art. 30, primo comma, della legge n. 646 del 19 settembre 1982, nel testo di tale comma sostituito dall’art. 7, comma 1, lett. b), della legge 13 agosto 2010, n. 136, stabilisce che le persone che sono state condannate con sentenza definitiva per i delitti di criminalità organizzata di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., o per il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all’art. 12-quinquies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modif. dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o che sono già sottoposte, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, devono comunicare al nucleo di polizia tributaria del loro luogo di dimora abituale le variazioni nell’entità e nella composizione del loro patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore a euro 10.319,14. La comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dal fatto (primo periodo) e entro il 31 gennaio di ciascun anno (secondo periodo) per le variazioni dell’anno precedente che, sommate tra loro («concernono complessivamente elementi»), risultino non inferiori al suddetto importo di euro 10.319,14 . Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani.
1.2 La fattispecie incriminatrice ha posto – come Ł noto – aspetti di particolare criticità interpretativa sia sotto il profilo della individuazione concreta del precetto (si pensi alla elasticità della formula ‘beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani’ da cui deriva la esclusione dell’obbligo) che in ragione della stessa estensione temporale (i dieci anni dalla definitività del provvedimento-fonte) dell’obbligo imposto.
L’evoluzione giurisprudenziale ha portato a ritenere punibile la condotta omissiva – di eventi che integrano il superamento delle due soglie di valore prima ricordate – sostenuta da dolo generico, rappresentato dalla coscienza e volontà di non ottemperare all’obbligo comunicativo, con abbandono di posizioni interpretative che richiedevano necessario un particolare ‘dolo di occultamento’, incompatibile con la registrazione – ad altri fini – dell’atto negoziale.
Ciò posto, va ricordato che nelle decisioni di questa Corte e del giudice delle leggi succedutesi nel corso del tempo si Ł evidenziato che la ratio della disposizione Ł quella di permettere l’esercizio di un controllo patrimoniale piø analitico e penetrante nei confronti di persone ritenute particolarmente pericolose (in rapporto all’evento giudiziario fondante l’obbligo) onde accertare per tempo se le variazioni dipendano o meno dall’eventuale svolgimento di attività illecite (v. Sez. V n. 13077/2016, Artale, rv. 266381- 01).
Dalla decisione giurisdizionale fondativa dello status deriva – in altre parole – il fondamento razionale dell’obbligo comunicativo penalmente sanzionato, posto che il reato commesso (o l’ accertamento della pericolosità in sede di procedura di prevenzione) concretizzano una condizione di ‘latente pericolosità’ del destinatario della statuizione che impone un periodo di osservazione ed una ‘particolare attenzione’ verso le iniziative a contenuto patrimoniale del soggetto.
La comunicazione rende, in tale chiave, possibile un tempestivo controllo circa la derivazione
degli incrementi o circa la causale dei decrementi, a tutela del bene giuridico protetto, da identificarsi nell’ordine pubblico .
La rilevanza penale del comportamento omissivo – in tale ottica – può non esservi in tutte quelle occasioni in cui pur risultando integrata la tipicità della condotta (per avvenuto superamento delle soglie di rilevanza economica della operazione) e pur non potendosi dubitare della sussistenza dell’elemento psicologico, la omissione non determina – in concreto – alcun danno o pericolo al bene giuridico protetto.
Si tratta di una considerazione, comune a tutte le fattispecie di pericolo presunto, di particolare interesse nel caso del reato di cui si sta parlando, in ragione dei contenuti espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n.99 del 2017 .
In detto arresto non viene ritenuto sussistente alcun deficit di ragionevolezza secondo il parametro della offensività «in astratto», atteso che «occorre un monitoraggio costante sui beni delle persone pericolose gravate dal legislatore dell’obbligo in questione; monitoraggio che non può essere assicurato dalla registrazione e dalla trascrizione degli atti che determinano le variazioni patrimoniali» . Trattandosi, tuttavia, di reato di pericolo presunto viene ribadito il necessario controllo del giudice comune sulla offensività della specifica condotta oggetto di giudizio «..sempre che non si possa escludere il dolo, spetta poi al giudice comune il compito di allineare il fatto oggetto del giudizio al canone dell’offensività ‘in concreto’, in quanto compete a questo giudice verificare se la singola condotta, rappresentata nel caso in esame dalla omessa comunicazione, risulti assolutamente inidonea, avuto riguardo alla ratio della norma incriminatrice, a porre in pericolo il bene giuridico protetto e dunque, in concreto, inoffensiva, escludendone in tal caso la punibilità».
Dunque l’approdo interpretativo piø recente del giudice delle leggi Ł nel senso del mantenimento in essere della previsione incriminatrice – nell’ambito di un piø ampio sistema di tutela dell’ordine pubblico economico – cui accede il «correttivo» della verifica giudiziale della eventuale carenza di offensività in concreto.
Come di recente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. del 28 novembre 2024, con disponibilità della informazione provvisoria) il parametro della offensività in concreto della omissione comunicativa necessita – pertanto – di una motivazione espressa in ogni occasione in cui si tratti di dare applicazione alla disposizione incriminatrice di cui agli artt. 30 e 31 della legge n.646 del 1982.
E’ evidente, peraltro, che simile dovere argomentativo si pone come obbligatorio anche nei casi – come quello in cui si procede – caratterizzati dalla imposizione del vincolo del sequestro a fini di confisca, posto che il sacrificio correlato alla indisponibilità del bene può dirsi giustificato solo in rapporto ad una ragionevole previsione di condanna e non anche in caso diverso.
L’assenza di argomentazioni – da parte del Tribunale – sul profilo della offensività in concreto della omissione, in un caso caratterizzato da un rilievo economico della operazione di poco superiore al limite di rilevanza e relativo ad un bene che almeno in parte realizza una esigenza primaria del nucleo familiare conduce, per quanto sinora detto, all’annullamento della ordinanza impugnata,con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c.p.p.
Così Ł deciso, 05/12/2024
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME