Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24991 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24991 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a REGALBUTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore
AVV_NOTAIO NOME conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede raccoglimento.
AVV_NOTAIO NOME conclude insistendo nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 31 maggio 2022, il Tribunale di Enna condannava NOME COGNOME per il reato di cui agli artt. 30 e 31 legge n. 646 del 1982 e agli artt. 76, comma 7, e 80 d.lgs. n. 159 del 2011, perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza in forza di decreto del 13 novembre 2014 divenuto irrevocabile il 13 luglio 2017, aveva omesso la comunicazione delle variazioni rilevanti del proprio patrimonio, in violazione dell’obbligo previsto dalla legge a suo carico per un decennio.
Secondo l’impostazione accusatoria, recepita dal Tribunale, l’imputato, nel 2018, aveva donato, con riserva di usufrutto, alla sorella NOME degli immobili per un valore complessivo di euro 592.201,00; inoltre, nel 2019, insieme alla predetta NOME, aveva acquistato immobili per un valore complessivo di euro 36.000. L’imputato aveva omesso di comunicare alla Guardia di Finanza, nei termini di legge, gli atti compiuti.
Il Tribunale, concesse le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, determinava la pena in un anno e sei mesi di reclusione ed euro 9.000,00 di multa, con sospensione dell’esecuzione della sola pena detentiva e con la confisca dei beni immobili in giudiziale sequestro e delle somme sottoposte a vincolo.
L’imputato proponeva gravame rivolto alla Corte di appello di Caltanissetta, che lo rigettava con sentenza del 14 marzo 2023 confermando la sentenza di primo grado.
Il difensore di NOME NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in quattro motivi.
4.1. Con il primo motivo il ricorrente, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., deduce violazioni ed erronea applicazione degli artt. 42 cod. pen., 76, comma 7, d.lgs. n. 159 del 2011 in relazione agli artt. 5 e 47 cod. pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Secondo il ricorrente, la circostanza che fino al 2017, epoca del termine della sottoposizione a misura di prevenzione, COGNOME aveva assolto al suo obbligo informativo, comunicando l’acquisto di alcuni terreni avvenuto nel 2016, rende evidente l’assenza di consapevolezza e volontarietà della omissione de qua, anche perché le sue ultime disposizioni patrimoniali risultavano tutt’altro che occulte, anzi erano specificamente menzionate nei rispettivi atti pubblici. La sentenza non aveva poi indagato sull’effettiva sussistenza del dolo in detta omissione. COGNOME, dopo il costante rispetto, durante la vigenza di misura di prevenzione, del suo obbligo in
materia, aveva ritenuto che tale impegno fosse venuto meno una volta terminata la sottoposizione alla misura medesima.
4.2. Con il secondo motivo, la difesa prospetta questione di legittimità costituzionale dell’art. 76, comma 7, d.lgs. n. 159 del 2011, in riferimento agli artt. 3, 27, 42 e 117 Costituzione – quest’ultimo in relazione al Protocollo addizionale alla CEDU, nonché agli artt. 17 e 49 CDFUE – nella parte in cui il citato comma 7 prevede, per il reato di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali, una condanna da due a sei anni di reclusione e alla multa da euro 10.329 a euro 20.658, nonché la confisca obbligatoria del bene acquistato o del corrispettivo in forma equivalente. Secondo il ‘ricorrente, si dovrebbe demandare alla Corte Costituzionale la questione riguardante la cornice edittale e di conseguenza l’aspetto punitivo della fattispecie, stante nel caso di specie la ricorrenza di un’ipotesi di lieve entità, integrata dalla mera omissione inerente ad operazioni comunque sottoposte ad altra forma di pubblicità. La norma incriminatrice de qua, in particolare, sanziona con le medesime pene anche le omissioni di comunicazione, peraltro risolvibili mediante consultazione dei relativi atti pubblici, e, pertanto, estranee a finalità illecite dissimulatrici. La previsio della confisca obbligatoria, che trova applicazione anche quando i beni interessati sono di legittima provenienza, impedisce, inoltre, al giudice di graduare la sanzione in rapporto all’effettivo disvalore della condotta in esame, collegando così ad una violazione soltanto formale un’eccessiva compressione del diritto di proprietà, anche in mancanza di qualsiasi manifestazione di pericolosità sociale.
4.3. Con il terzo motivo, la difesa chiede che venga posta la questione di legittimità costituzionale degli artt. 164, comma 3, e 166, comma 1, cod. pen,, in relazione agli artt. 3, 27 e 42 Costituzione, nella parte in cui le predette disposizioni del cod. pen. impediscono al giudice di potere estendere la sospensione condizionale alla sanzione della confisca obbligatoria.
4.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e la mancanza di motivazione in proposito. La difesa afferma che, in ragione dell’entità del fatto contestato, è integrata l’ipotesi della sua particolare tenuità erroneamente non rilevata dal giudice di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso, volto a criticare l’affermazione di sussistenza del reato con particolare riguardo al profilo dell’elemento soggettivo e alla sottoposizione degli atti stipulati a regime di pubblicità legale, è infondato.
1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali, da parte di sottoposto a misura di prevenzione, è configurabile anche nel caso in cui l’omissione abbia ad oggetto la stipulazione di atto pubblico soggetto a regime di pubblicità legale, in quanto tale formalità non assicura all’autorità competente la conoscenza dei mutamenti dello stato patrimoniale dell’obbligato. (Sez. 1, n. 44586 del 19/10/2021, Rv. 282227 01).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’incertezza derivante da contrastanti orientamenti giurisprudenziali nell’interpretazione e nell’applicazione di una norma non abilita da sola ad invocare la condizione soggettiva d’ignoranza inevitabile della legge penale; al contrario, il dubbio sulla liceità o meno deve indurre il soggetto ad un atteggiamento più attento, fino cioè, secondo quanto emerge dalla sentenza n. 364 del 1988 della Corte costituzionale, all’astensione dall’azione se, nonostante tutte le informazioni assunte, permanga tale incertezza, dato che il dubbio, non essendo equiparabile allo stato d’inevitabile ed invincibile ignoranza, è inidoneo ad escludere la consapevolezza dell’illiceità. (Sez. 5, n. 2506 del 24/11/2016, dep. 2017, Rv. 269074 – 01; fattispecie in tema di omessa comunicazione di variazioni patrimoniali da parte di sottoposti a misure di prevenzione, in cui l’imputato, che aveva compiuto atti dispositivi dei propri beni tramite atto notarile senza darne comunicazione, aveva invocato l’esclusione del dolo del reato per il fatto che, a suo dire, la giurisprudenza del locale Tribunale non era uniforme sull’obbligo di comunicazione delle variazioni compiute con atto pubblico, avendolo dapprima escluso, salvo ritenerlo poi sussistente in base ad un orientamento più rigoroso, affermatosi solo successivamente agli atti dispositivi posti in essere). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.2. In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibili, deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame – e in mancanza delle condizioni per la rimessione di alcuna questione alle Sezioni Unite penali – che la sentenza di appello è immune dai vizi lamentati e che le doglianze difensive non colgono nel segno, poiché il giudice del gravame ha correttamente interpretato la norma incriminatrice e ha tenuto conto dei principi di diritto che regolano la materia. In particolare, la Corte di appello ha spiegato anche le ragioni in base alle quali non poteva negarsi la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato in capo all’imputato.
Le questioni di legittimità costituzionale dedotte con il secondo e il terzo motivo di ricorso sono manifestamente infondate.
In proposito, è sufficiente ricordare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 99 del 2017, ha già dichiarato non fondate le questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 31, comma 1, della legge 13 settembre 1982, n. 646, «nella parte in cui si riferisce anche alle variazioni patrimoniali compiute con atti pubblici dei quali è prevista la trascrizione nei registri immobiliari e la registrazione a fi fiscali», e dell’art. 76, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 «nella parte in cui si riferisce anche alle variazioni patrimoniali compiute con atti pubblici dei quali è prevista la trascrizione nei registri immobiliari e la registrazione a fini fiscali», questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione.
Il quarto motivo di ricorso, volto a criticare la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., che prevede l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è infondato.
3.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di ricorso per cassazione, è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d’appello che non abbia rilevato ex officio, alla stregua di quanto previsto dall’art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Rv. 284160 – 01).
3.2. In applicazione del richiamato principio di diritto, pienamente condivisibile, deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, che la sentenza di appello è immune dai vizi lamentati e che le doglianze difensive non colgono nel segno. Il giudice di appello, infatti, nell’esprimere le proprie considerazioni in ordine al tema del trattamento sanzionatorio, ha infatti affermato che il fatto «è comunque grave per le modalità della condotta e per le diverse operazioni finanziarie poste in essere», così rendendo evidente in modo congruo, benché la valutazione sia formulata in relazione a detto diverso tema, l’insussistenza di spazi per la qualificazione del fatto stesso in termini di «particolare tenuità» ai fini dell’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e, conseguentemente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 14 dicembre 2023.