Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38883 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38883 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a Rosarno, avverso la sentenza del 28.11.2023 della Corte di Appello di Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere COGNOME NOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28.11.2023, la Corte di Appello di Reggio Calabria confermava la sentenza di condanna emessa in data 13.01.2023 dal Tribunale di Palmi, a carico dell’odierno ricorrente, in relazione al reato p. e p. dall’art. comma 2, D.L. n. 4/2019.
Avverso la suindicata sentenza, il ricorrente, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo, lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 7, comma 1, 2 e 3, D.L. n. 4/2019,
convertito – con modificazioni – dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, 1, comma 318, L. 29 dicembre 2022 e D.L 4 maggio 2023, n. 48. Nello specifico, deduce l’abolitio criminis della fattispecie di reato contestatagli.
2.2. Con il secondo motivo, rileva l’asserita illogicità, apparenza ed apoditticità della motivazione della sentenza gravata, per aver la Corte di Appello contestatogli l’omessa comunicazione di una misura cautelare senza considerare che, al momento della presentazione della domanda per il conseguimento del beneficio assistenziale (28.03.2019), egli non fosse ancora stato costretto in vinculis. Argomenta, comunque, l’irragionevolezza di una interpretazione della norma penale che ritenga obbligato colui il quale si venga a trovare soggetto a misura cautelare a comunicare la propria condizione all’ente erogatore, tempestivamente, ma in assenza di un termine espresso per la suddetta comunicazione, il giorno stesso dell’emissione del provvedimento che dispone la misura in altro procedimento. Infine deduce come, in forza di una interpretazione della fattispecie penale rispettosa del principio di determinatezza e tassatività del fatto tipico, in virtù della asserita mancata rilevanza ai fini della riduzione o della revoca del beneficio economico, il caso della sottoposizione a misura cautelare debba correttamente essere escluso dal perimetro di rilevanza penale dell’omissione di informazioni, diverse da quelle reddituali, “dovute” ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 2, D.L. n.4/2019; di talché, la Corte di Appello avrebbe dovuto assolvere il ricorrente per insussistenza del fatto.
2.3. Con il terzo motivo, lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. avendo riguardo alla dosimetria della pena, alla mancata concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche e della esclusione della recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il proposto ricorso è, manifestamente infondato.
Con riferimento alla supposta abrogatio críminis del delitto di cui all’art. 7 D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni’ dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 deve ribadirsi l’orientamento di questa Suprema Corte secondo il quale l’abrogazione, a far data dall’01.01.2024, disposta ex art. 1, comma 318, Legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della “lex mitior”, altrime conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen. (Sez. 3 – n. 7541 del 24.01.2024 Rv. 285964 – 01); di talché, a nulla valendo le articolate argomentazioni spese
dal ricorrente, correttamente, la Corte di Appello ha condannato l’imputato in relazione al reato p. e p. dall’art. 7 D.L. cit.
3. Il ricorrente, con il primo ed il terzo motivo di ricorso, si limita riprodurre questioni già devolute e disattese, con motivazione congrua e coerente, in grado di appello.
È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr. in tal senso, ex multis, Sez III, n. 24319 del 09.04.2014; Sez. TI, n. 29108 del 15.7.2011, COGNOME non mass.; Sez. V, n. 28011 del 15.2.2013, COGNOME, rv. 255568; Sez. IV, n. 18826 del 9.2.2012, COGNOME, rv. 253849; Sez. TI, n. 19951 del 15.5.2008, COGNOME, rv. 240109; Sez. IV, n. 34270 del 3.7.2007, COGNOME, rv. 236945; Sez. I, n. 39598 del 30.9.2004, COGNOME, rv. 230634; Sez. IV, n. 15497 del 22.2.2002, COGNOME, rv. 221693).
2.1. Come chiarito dal Tribunale di Palmi e ribadito dalla Corte di Appello, conformemente al costante orientamento di questa Corte, l’omessa comunicazione di informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o riduzione del beneficio economico – anche se relative agli ulteriori requisiti inseriti in sede di conversione, quale quello della sottoposizione del richiedente a misura cautelare – integra il delitto di cui all’art. 7, D.L. cit. (Sez. III, n. 33431 del 04.03.2021, Sferlazza l’interpretazione sistematica, che porta a collegare le informazioni di rilievo per la domanda con quelle che devono essere comunicate ancorchè sopraggiunte, del D.L cit. agevolmente risolve la dedotta genericità e onnicomprensività della formulazione della sopracitata norma incriminatrice.
Nel caso di specie, il ricorrente presentava domanda in data 28.03.2019 e, a seguito del suo accoglimento, dall’aprile 2019 fino al settembre 2020 usufruiva del sussidio; 1’08.05.2019 veniva tratto in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari poi il 3 giugno 2019. Nel mese di novembre 2020, quindi, chiedeva ed otteneva la proroga del beneficio economico per ulteriori 18 mesi. Ha, dunque, omesso di comunicare, ex art. 7 connma 2 cit. come evidenziato dal tribunale e secondo una ricostruzione giuridica che alla luce dei fatti emersi non può che essere ribadita da questa Corte, quale qualificazione giuridica corretta, le variazioni informative sullo stato personale dovute e rilevanti (segnatamente,
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l’arresto e la sottoposizione a misura cautelare) nei requisiti per il mantenimento del predetto sussidio economico.
Le censure mosse dalla difesa anche in ordine all’asserita mancata previsione normativa di un termine tassativo entro cui comunicare le suddette informazioni non colgono nel segno posto che – come rimarcato in motivazione l’imputato ha nuovamente contravvenuto l’obbligo di comunicazione posto a suo carico dalla legge anche in sede di richiesta di proroga del sussidio. Senza che quindi venga in rilievo alcuna concreta disquisizione dul mancato rispetto di un termine e sussistendo piuttosto la violazione dell’obbligo di comunicazione contestato.
4. Contrariamente a quanto dedotto dall’odierno ricorrente, la Corte di Appello ha poi adeguatamente motivato in ordine alla dosinnetria della pena e alla mancata esclusione della recidiva. Va premesso che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza. (Sez. 4 – n. 5396 del 15/11/2022 (dep. 08/02/2023 ) Rv. 284096 – 01
In ossequio al dato normativo e ai principi elaborati da questa Corte, la Corte di Appello ha evidenziato, con inevitabile rilevanza in sede di spiegazione del trattamento sanzionatorio, la gravità della condotta emergente addirittura dalla proposizione di una richiesta di proroga accompagnata dalla persistente quanto ben consapevole mancata comunicazione della misura cautelare applicata, nonché la peculiare personalità criminale alla luce dei numerosi e diffusi nel tempo precedenti penali anche analoghi a quello qui giudicato. Ha altresì puntualmente indicato i criteri oggettivi e soggettivi ritenuti rilevanti non solo ai fini d determinazione della pena ritenuta di giustizia ma anche al riconoscimento della recidiva quali i parametri del grado di colpevolezza e della personalità del reo. Ha, infatti, inter alla evidenziato la commissione di molteplici reati espressivi di un’indole dell’imputato dedita al crimine nonché il margine di offensività ed allarme sociale RAGIONE_SOCIALE plurime condotte criminali, l’arco temporale esteso nonché il loro livello di disomogeneità (reati contro il patrimonio ma anche in materia di armi e stupefacenti)
Le censure in ordine al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, non essendo state eccepite in sede di appello, non sono proponibili per cassazione.
5. Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data
il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma, di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 02.10.2024.