Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4709 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4709 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Bitonto il DATA_NASCITA; rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia; avverso la sentenza della Corte di appello di Bari emessa in data 04/11/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta con la quale la Sostituta Procuratrice generale, NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 04/11/2024 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari emessa in data 06/05/2024 di condanna di NOME COGNOME per il reato di agli artt. 81, 640-bis cod. pen. (in esso riassorbito il reato di cui all’art. 7 comma 1, D.L. commesso in Bari il 06/10/2020 (data di presentazione della domanda per il reddito d cittadinanza).
Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, COGNOME, agli arresti domiciliari per altra causa, affidandolo a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazion sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 7, comma 1 4/2019, convertito con modificazioni dalla I. n. 26 del 2019 e all’art. 640-bis cod. osservando che i giudici di appello avrebbero erroneamente qualificato la condotta dell’imputa COGNOME, consistita nell’omessa comunicazione di essere sottoposto a misura cautelare, trattandosi di omissione riconducibile non già alla previsione di cui al comma 1 (che sanziona la condotta chi rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero ome informazioni dovute al fine di ottenere indebitamente il beneficio), bensì a quella di cui al c 2 del medesimo art. 7 I. cit., che disciplina specificamente l’obbligo di comunicazione di varia rilevanti ai fini della fruizione del beneficio e sanziona chi omette la comunicazione variazioni di reddito o del patrimonio ovvero altre informazioni dovute, che siano rilevanti della revoca o della riduzione del beneficio.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazi ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 640pen., osservando che la Corte territoriale – omettendo di motivare sul rapporto tra l’ar comma 1, D.L. 4/2019 e l’art. 640-bis cod. pen. (norme tra le quali esisterebbe un rapporto sussidiarietà tale per cui la norma sussidiaria di cui all’art. 7 I. cit. trova applicazione n cui difettino gli estremi della truffa ex art. 640-bis cod. pen., ossia gli artifici e raggiri e l’induz in errore dell’ente erogante) – avrebbe apoditticamente affermato la configurabilità, nel cas esame, del reato di cui all’art. 640-bis cod. pen., senza considerare “le concrete modalit commissione del fatto”, nonché “l’iter di approvazione della domanda di reddito di cittadinanza che avrebbero dimostrato il difetto dei requisiti della truffa aggravata ai danni dello considerati che, da un lato, la condotta dell’imputato è “consistita, sotto il profilo material mera compilazione della domanda attraverso il modello prestampato” e, dall’altro, che “l’ent erogante procedeva al riconoscimento del beneficio sulla base della sola rappresentazione positiva della detta domanda, senza procedere alla valutazione istruttoria e nel merito requisiti dichiarati, tant’è che solo successivamente all’erogazione, la Guardia di fina procedendo al controllo, faceva emergere il dato incongruente/omissivo”. Premesso ciò, la difesa
lamenta che la sentenza impugnata ha omesso di motivare che, nel caso di specie, manca sia l’impiego da parte dell’imputato di espedienti artificiosi volti ad influenzare il pro formazione della volontà dell’ente erogante sia l’induzione in errore di quest’ultimo, c limitava ad erogare il sussidio sulla base della sola presa in carico della domanda, in quan controlli sulle dichiarazioni non erano effettuati in via anticipata.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazio sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione al tratt sanzionatorio, osservando che la Corte territoriale avrebbe errato nel non avere considerato ch il reato di truffa per conseguimento di erogazioni pubbliche, previsto dall’art. 640-bis cod. costituisce una circostanza aggravante del reato di truffa di cui all’art. 640 cod. pen. e no figura autonoma di reato e che, applicando tale principio, la pena irrogata non è quella mini possibile, come affermato dalla Corte territoriale, in quanto avrebbero potuto essere concess le circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante di cui all’art 640-bis cod. p conseguentemente, applicarsi la pena disposta dall’art 640, comma 2, cod. pen. (che prevede la sanzione della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da euro 309 a 1.549,00).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Va osservato in via preliminare che l’art. 7 D.L. 4/2019, richiamato nel cap imputazione, ha previsto due diversi reati, uno per la fase genetica e l’altro per la fase succe al riconoscimento del beneficio economico, disponendo che: «1. Salvo che il fatto costituisca p grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all’articolo 3, utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informaz dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. 2. L’omessa comunicazione delle variazion del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i di cui all’articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno anni». Pertanto, l’accesso al beneficio e la sua erogazione sono presidiati dalla legge con appos sanzioni per le ipotesi di falsità od omissioni rilevanti in sede di presentazione della doman di mancato adempimento degli obblighi di aggiornamento imposti dalla medesima disciplina. Trattasi di due reati di condotta e di pericolo, la cui rado si rinviene nella tutela dell’amministrazione contro affermazioni mendaci o omissioni relative all’effettiva situazi patrimoniale, reddituale e personale dei soggetti che vogliano accedere o abbiano già avuto accesso al reddito di cittadinanza. La disciplina, nel suo complesso, è incardinata al gener principio antielusivo, basato sulla capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost. e si è preci
integrano il delitto di cui all’art. 7 dl. cit. le omesse o false indicazioni di informazioni nell’autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza solo se funzio ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura diversa (Sez. U, n. 49686 de 13/07/2023, Rv. 285435-01).
1.2. Ebbene, nel caso di specie, la Corte di appello riconduce il comportamento silent dell’imputato ad una delle omissioni di carattere generale previste dal secondo comma del suddetto articolo, essendo evidente che la circostanza di essere sottoposto a misura cautelar non costituisca un’informazione di carattere reddituale e non possa che rientrare nella residu categoria delle “altre informazioni”. Ciò posto, va rilevato come, nel caso di specie, non ci s dinanzi ad una situazione che è causa di revoca o riduzione del beneficio, quanto piuttosto una situazione di “sospensione del beneficio”, così come disposto dall’art. 7-ter del medesimo d.I., rubricato “Sospensione del beneficio in caso di condanna o applicazione di misura cautela personale”. Ed invero, in base al primo comma del richiamato art. 7-ter, “nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata seguito di convalida dell’arresto o del fermo, nonché del condannato con sentenza non definitiv per taluno dei delitti indicati all’articolo 7, comma 3, l’erogazione del beneficio di cui al 1 è sospesa”. Tale disposizione, sancendo l’effetto sospensivo del beneficio, esclud esplicitamente la possibilità che la relativa omissione rilevi ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 4/ potendo ricondursi il difetto di tale informazione al novero delle “informazioni dovute e ril ai fini della revoca o della riduzione del beneficio”. Inoltre, il legislatore, nel disc sospensione del beneficio in caso di condanna o applicazione della misura cautelare personale, ha espressamente previsto, ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 7-ter d.l. n. 4/2019, il dovere in capo al giudice che disponga la misura cautelare di adottare i provvedimenti di sospensione del benefici invitando l’indagato, nel primo atto in cui è presente, a dichiarare se fruisca o meno del re di cittadinanza, senza però postulare in capo a quest’ultimo alcun obbligo di comunicazion all’ente erogatore. Si prevede, altresì, al comma 4 dell’art. cit., che, “ai fini della loro i esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati dall’autorit giudiziaria procedente entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione all’INP l’inserimento nelle piattaforme di cui all’articolo 6 che hanno in carico la posizione dell’in o imputato o condannato”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Alla luce di quanto esposto, si deve concludere che il fatto tipico previsto dalla no incriminatrice deve essere ritenuto insussistente, perché la condotta di mancata comunicazione dell’assoggettamento a misura cautelare personale non rientra nel suo ambito di applicazione (cfr., in precedente del tutto sovrapponibile, Sez. 3, n. 19873 del 04/02/2025, Di Silvio 288106-01).
Lo stato custodiale per altra causa del ricorrente non viene ovviamente meno in conseguenza della presente pronuncia assolutoria.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 27/11/2025.