Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 35211 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 35211 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
SENTENZA
sul ricorso presentato da COGNOME NOME nata a Pescara il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila del 14/11/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME;
lette le conclusioni rassegnate, ex art. 23, comma 8, del decreto-legge n. 137 del 2020, dal Procuratore generale che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14 novembre 2024 la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la sentenza pronunciata il 6 febbraio 2023 con cui il Tribunale di Pescara ha condannato COGNOME NOME alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, in quanto ritenutt’
responsabile del delitto, continuato, di cui all’art. 7, comma 2, del D.L. n. 4/2019, commesso in Pescara, dal dicembre 2019 all’agosto 2020.
COGNOME ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, per l’annullamento della sentenza, affidato ad un unico motivo con cui lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., inosservanza o erronea applicazione di legge – artt. 7, comma 2, e 7-ter D.L. 4/2029, e 25 Cost.- .
Rammenta la difesa che la condanna è stata pronunciata in quanto sottoposta a misura cautelare personale il 17 dicembre 2019 dal Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Chieti, COGNOME aveva omesso di comunitare all’RAGIONE_SOCIALE, entro il termine previsto, le informazioni dovute e rilevanti tali d comportare la revoca del beneficio, che, in tal modo, continuava a percepire indebitamente.
Assume -reiterando parte di quando dedotto coi motivi di appello- che l’art. 7-ter D.L. 4/2019 (come vigente all’epoca dei fatti, nella versione in vigore dal 30 marzo 2019) prevedeva, al comma 4, che «Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione ,di cui .ai commi 1 e 2 sono comunicati dall’autorita’ giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla lor adozione, all’RAGIONE_SOCIALE per l’inserimento nelle piattaforme di cui all’articolo 6 che hanno in carico la posizione dell’indagato o imputato o condannato».
Il comma 1 del medesimo articolo prevede che «Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui e’ applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, nonche’ del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati all’articolo 7, comma 3, l’erogazione del beneficio di cui all’articolo 1 e’ sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell’articolo 296 del codice. di procedura penale o che si e’ sottratto volontariamente all’esecuzione della pena. La sospensione opera nel limite e con le modalita’ di cui all’articolo 3, comma 13», mentre, il comma 2, che «I provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono adottati con effetto non retroattivo ».
L’art. 7, comma 2, D.L. 4/2019 punisce «L’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attivita’ irregolari, nonche’ di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all’articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, nel caso che ne occupa ci si trova, invece, al cospetto di una causa di sospensione del beneficio, dunque la norma contestata non poteva trovare applicazione.
Il ricorso è fondato.
1. La contestazione è mossa, in fatto, riguardo alla condotta di omessa tempestiva comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE, entro i termini di legge, di variazioni e informazioni dovute e irrilevanti, tali da comportare la revoca del beneficio ottenuto a seguito di domanda presentata il 23 maggio 2019, nella specie la sottoposizione a misura cautelare personale sin dal 16 dicembre 2019, in esecuzione il 17 dicembre 2019. La rubrica, in diritto, reca indicazione degli artt. 81 cod.gen. e all’art. 7, comma 2, del D.L. n. 4/2019, il quale ultimo, alla data della contestazione, così recitava « 2. L’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all’articolo commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni». La applicazione di misura cautelare personale era annoverata, dall’art. 7-ter del medesimo testo normativo, quale causa di sospensione del beneficio: «1. Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo,
l’erogazione del beneficio di cui all’articolo 1 è sospesa».
2. Si osserva che la disposizione penale dell’art. 7, richiamato nel capo di imputazione, ha previsto due diversi reati, uno per la fase genetica e l’altro per la fase successiva al riconoscimento del beneficio economico, disponendo che: «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all’articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. 2. L’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all’articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni».
Pertanto, l’accesso e l’erogazione al beneficio sono presidiati dalla legge con apposite sanzioni per le ipotesi di falsità od omissioni rilevanti in sede di presentazione della domanda o mancato adempimento degli obblighi di aggiornamento imposti dalla disciplina stessa.
Trattasi di due reati di condotta e di pericolo, la cui ratio si rinviene nella tutela dell’amministrazione contro affermazioni mendaci o omissioni relative all’effettiva situazione patrimoniale, reddituale e personale dei soggetti che vogliano accedere o abbiano già avuto accesso al reddito di cittadinanza. La disciplina è incardinata
nel suo complesso al generale principio antielusivo che si basa sulla capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., la cui ratio risponde al più generale principio di ragionevolezza di cui all’art. 3; e si è precisato che integrano il delitto di cui all’a
7 le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell’autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza solo se funzionali a ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge. (Sez. U, n. 49686 del 13/07/2023, Rv. 285435).
Ebbene, nel caso di specie, la Corte di appello riconduce il comportamento silente dell’imputata ad una delle omissioni di carattere generale previste dal secondo comma del suddetto articolo, essendo evidente che la circostanza di essere sottoposta a misura cautelare non costituisca una informazione di carattere reddituale e non possa che rientrare nella residuale categoria delle “altre informazioni”.
3. Chiarito ciò, è necessario evidenziare che nel caso qui prospettato non ci si trovi dinanzi ad una situazione che è causa di revoca o riduzione del beneficio quanto piuttosto ad una situazione di “sospensione del beneficio”, così come disposto dall’art. 7 -ter del medesimo d.I., rubricato “Sospensione del beneficio in caso di condanna o applicazione di misura cautelare personale”.
E infatti, in base a quanto disposto dal primo comma del richiamato art. 7-ter, “nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, nonché del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati all’articolo 7, comma 3, l’erogazione del beneficio di cui all’articolo 1 è sospesa”.
Sancendo l’effetto sospensivo del beneficio, tale disposizione esclude esplicitamente la possibilità che la relativa omissione rilevi ai sensi dell’art. 7 de d.l. n. 4 del 2019, non potendo ricondursi il difetto di tale informazione al novero delle “informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio”.
Inoltre, il legislatore, nel disciplinare la sospensione del beneficio in caso di condanna o applicazione della misura cautelare personale, ha espressamente previsto, ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 7-ter del d.l. n. 4 del 2019, il dovere in capo al giudice che disponga la misura cautelare di adottare i provvedimenti di sospensione del beneficio, invitando l’indagato, nel primo atto cui è presente, a dichiarare se goda o meno del reddito di cittadinanza, ma non postulando in capo a quest’ultimo alcun obbligo di comunicazione all’ente erogatore. Si prevede, altresì, al comma 4, che, “ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti
di sospensione di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati dall’autorità giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all’RAGIONE_SOCIALE per l’inserimento nelle piattaforme di cui all’articolo 6 che hanno in carico la posizione dell’indagato o imputato o condannato”.
Alla luce di tali considerazioni, il fatto tipico previsto dalla norma incriminatric deve essere ritenuto insussistente, perché la condotta di mancata comunicazione dell’assoggettamento a misura cautelare personale non rientra nel suo ambito di applicazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma il 20 giugno 2025
La Cons. est.