Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6045 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6045 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/01/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 114/2025
NOME COGNOME
CC Ð 22/01/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 37820/2024
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da
Avolicino NOME NOMECOGNOME nato a Santa Maria del Cedro il 3 settembre 1970;
avverso la sentenza del 30 aprile 2024 del Tribunale di Paola;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la memoria del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le memorie depositate il 10 e lÕ11 gennaio 2025 dallÕavv. NOME COGNOME nellÕinteresse della parte civile NOME COGNOME con la quale si chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite; letta la memoria depositata dallÕavv. NOME COGNOME nellÕinteresse dellÕimputato, il 7 gennaio 2025, con la quale si insiste per lÕaccoglimento del ricorso.
Oggetto dellÕimpugnazione è la sentenza con la quale il Tribunale di Paola, confermando la condanna pronunciata in primo grado dal Giudice di pace di Scalea,
ha ritenuto NOME COGNOME responsabile del reato di cui allÕart. 581 cod. pen., per aver percosso NOME COGNOME
Il ricorso, proposto nellÕinteresse dellÕimputato, si compone di quattro motivi dÕimpugnazione.
2.1. Il primo deduce violazione dellÕart. 23, comma 2, d.l. n. 137 del 2020, nella parte in cui la parte appellante non ha avuto comunicazione delle conclusioni del Pubblico Ministero, limitando il suo diritto di difesa.
2.2. Il secondo deduce violazione dellÕart. 605 cod. proc. pen., nella parte in cui il Tribunale avrebbe confermato la sentenza impugnata fondando lÕaccertamento della responsabilitˆ dellÕimputato sulla sola delle risultanze processuali e non giˆ sulla necessaria certezza derivante, essa stessa, dal superamento di ogni ragionevole dubbio.
2.3. Il terzo deduce violazione dellÕart. 78 cod. proc. pen. nella parte in cui la persona offesa avrebbe proceduto direttamente alla notifica della dichiarazione di costituzione di parte civile (tra lÕaltro ai sensi della legge n. 53 del 1994 e non tramite ufficiale giudiziario) senza il previo deposito in cancelleria dellÕatto di costituzione.
2.4. Il quarto, in ultimo, deduce lÕilleggibilitˆ della copia notificata del decreto che dispone il giudizio.
Il primo motivo di ricorso è fondato e tanto impone di rilevare la sopravvenuta prescrizione del reato.
Va premesso che nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale (ai sensi dellÕart. 94 d. lgs. n. 150 del 2022), l’omessa comunicazione al difensore dell’imputato delle conclusioni scritte del Procuratore generale integra una nullitˆ generale a regime intermedio, derivante dalla inosservanza delle disposizioni concernenti l’intervento dell’imputato (art. 178, lett. c, cod. proc. pen.); nullitˆ che, prodottasi nella fase del giudizio e non avendovi la parte assistito, pu˜ essere eccepita con il ricorso per cassazione art. 180 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 34790 del 16/09/2022, DÕIncalci, Rv. 283901).
La sanzione, per come si è detto, è a tutela dellÕineludibile esigenza di garantire il rituale dellÕimputato; intervento che non pu˜ essere restrittivamente inteso nel senso di mera presenza fisica nel procedimento, ma come partecipazione attiva e cosciente del reale protagonista della vicenda processuale, al quale deve garantirsi l’effettivo esercizio dei diritti e delle facoltˆ
di cui lo stesso è titolare (Sez. 1, n. 4242 del 20/06/1997, Masone, Rv. 208597); tanto più alla luce del carattere “cartolare” della partecipazione e del contraddittorio cui la partecipazione è funzionale (Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H., Rv. 281152).
Ebbene, in concreto, per come emerge dal doveroso esame degli atti processuali (ai quali questa Corte pu˜ accedere in ragione della natura processuale del vizio), le conclusioni del Pubblico Ministero sono state depositate (di tanto dˆ atto la stessa sentenza), ma non risultano essere state comunicate e la difesa ha (tempestivamente) eccepito la relativa nullitˆ.
Tanto permette di rilevare lÕintervenuta prescrizione, avvenuta, in assenza di atti interruttivi rilevati, il 22 novembre 2024.
CosicchŽ, la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, agli effetti penali, per essersi il reato ascritto estinto per intervenuta prescrizione e con rinvio, agli effetti civili, al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perchŽ il reato è estinto per prescrizione. Annulla la medesima sentenza agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Cos’ deciso il 21 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME