Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42389 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42389 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PATERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso riportandosi alla requisitoria scritta già depositata.
udito il difensore
L’avvocato COGNOME NOME si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l’accoglimento dello stesso.
Ritenuto in fatto
La sentenza impugnata è della Corte d’appello di Catania del 29 giugno 2022, che ha confermato la sentenza del locale tribunale, a sua volta dichiarativa della penale responsabilit di NOME per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, commesso in qualità di amministratore della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 29 ottobre 2015.
1.11 ricorso per cassazione ha articolato due motivi, qui enunciati nei limiti strettamen necessari di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
1.1. Il primo motivo ha dedotto inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, causa dell’assunta, omessa citazione dell’imputato per il giudizio di appello.
1.2. Il secondo motivo ha lamentato inosservanza della legge penale di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in quanto l’imputato sarebbe stato ritenuto responsabile del deli contestato in assenza della prova del dolo specifico, necessaria in relazione alla fattispecie bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione od omessa tenuta delle scritture contabili.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
1.11 primo motivo, che assorbe il secondo, coglie nel segno.
Allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un “error in procedendo” ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fa e, per risolvere la relativa questione, può accedere all’esame diretto degli atti processuali, resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità motivazione (Cass. sez. U n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092).
Ebbene, mentre il decreto di citazione per il giudizio di appello risulta notificato “in propr difensore di fiducia dell’imputato, AVV_NOTAIO, non è stata rinvenuta traccia d notificazione dell’atto all’imputato, che – dichiarato assente all’udienza del 29 giugno 2 celebrata dinanzi al giudice di secondo grado – aveva precedentemente dichiarato domicilio, per le notificazioni, in Tremestieri Etneo, INDIRIZZO.
Ne consegue, pertanto, la nullità assoluta ed insanabile della sentenza di secondo grado, ai sensi dell’art. 179 primo comma cod. proc. pen., per l’omessa citazione dell’imputato.
Il Presidente
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 14/09/2023
Il consigliere estensore