Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1607 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1607 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GRUMO APPULA il 28/02/1992
avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna, resa dal Tribunale in sede, nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, alla pena di mesi otto di reclusione, riconosciute le circostanze attenwinti generiche.
Considerato che il motivo dedotto (violazione dell’art. 533, comma I, cod. proc. pen. in relazione al principio di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio) non è consentito in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, in sede di merito, e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza.
Reputato che la Corte territoriale, con apprezzamento di fatto immune da illogicità e, dunque, incensurabile in sede di legittimità, ha motivato la confe rma dell’affermazione di responsabilità in termini di certezza, in modo coerente rispetto al canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio, previsto dall’art. 533 c3d. proc. pen.
Rilevato, infatti, che risulta dalla motivazione, sia nel contenuto che nella forma utilizzata dall’estensore, il criterio di attribuzione della responsabilità, c ha fatto ricorso la Corte d’appello, fondato su parametri del tutto in linea con quello normativo di indispensabile valutazione della colpevolezza penale, del superamento dell’oltre ogni ragionevole dubbio e non già di mera plausibilità o la semplice verosimiglianza, sia pur dotata di forte plausibilità, della ricostruzione adottata, così assicurando lo standard richiesto dal legislatore, in conformità all’art. 27 Cost. (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430, in mot.).
Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente