Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25523 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25523 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LIMBADI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
‘grgil Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo udito il difensore
Trattazione scritta
V-L
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME impugna, a mezzo di difensore, la sentenza della Corte di appello di Catanzaro con la quale è stata confermata la condanna, resa dal Tribunale di Vibo Valentia, in data 12 luglio 2019, alla pena di mesi otto di reclusione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in relazione al reato CA.)kni44(4 di cui all’art ·75 1 ix 2 / d. Igs. n. 159 del 6 settembre 2011, per mancata osservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, disposta il 19 dicembre 2014, con particolare riferimento alle prescrizioni imposte relative al divieto di associarsi a persone che hanno subito condanne o sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza e hanno l’obbligo di soggiorno.
2. Avverso il descritto provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, denunciando erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine al reato di cui al capo A dell’imputazione travisamento probatorio, nonché contraddittorietà e illogicità della motivazione.
Premessi cenni relativi all’ammissibilità della deduzione del vizio di travisamento della prova nell’ipotesi di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità, il ricorrente rileva che, nel caso in esame, ricorrono i presupposti di ammissibilità della censura perché entrambi i giudici di merito sono incorsi in un travisamento manifesto del compendio probatorio.
La Corte di appello di Catanzaro non avrebbe valutato le deduzioni difensive limitandosi all’illustrazione dei motivi di gravame solo enunciati ma in alcuna parte confutati.
La sentenza impugnata, poi, nulla affermerebbe circa l’iter logico seguito e non avrebbe alcuna capacità dimostrativa del diniego delle censure difensive, quanto all’applicazione dell’art 75 cit. nonché al dedotto vizio di mancanza assoluta di motivazione sulla diminuzione della pena per effetto della scelta del rito abbreviato.
Si deduce l’insussistenza degli elementi costitutivi del reato con violazione dei principi di offensività e proporzionalità.
Per rispondere del reato in oggetto il sorvegliato deve aver posto in essere condotte espressive di un’effettiva volontà di ribellione all’obbligo o al divieto di soggiorno, alle significative misure che detto obbligo o divieto accompagnano, caratterizzano, connotano, prescrizione la cui elusione comporta una sostanziale vanificazione della misura. Peraltro, si ritiene che la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che il rispetto del principio di
proporzionalità non consente di equiparare ogni defaillance comportamentale anche se ascrivibile a un soggetto qualificato come pericoloso.
Nel caso di specie, dunque, vi sarebbe sproporzione tra la condotta inoffensiva e il ritenuto profilo illecito del comportamento penale.
Si ritiene, infatti, un volontario sconfinamento, per circa 300 metri, nel territorio VComune di Rombiolo, dedotto dalla deposizione testimoniale di testi di polizia giudiziaria, i quali non sarebbero stati in grado, comunque, di riferire con certezza quale strada abbia precedentemente percorso l’autovettura sulla quale 5 e4otelt viaggiava COGNOME e se fosse transitato nel tratto sta-re dotato di segnaletica sul confine tra i due comuni.
Nel provvedimento impugnato si è esposto, anzi, come l’elaborato tecnico non sia stato in grado di accertare con certezza la strada percorsa precedentemente dal COGNOME e, quindi, dell’assenza di ogni certezza circa il passaggio, da parte di COGNOME, attraverso la rotatoria corredata da apposita segnaletica.
La motivazione, quindi, per il ricorrente, è contraddittoria e inoltre si rimarca che, nel tratto dove stato fermato COGNOME, non vi era segnaletica o altro elemento da cui desumere lo sconfinamento.
Si tratta, infatti, di un tratto di strada che permetteva di raggiungere l’abitazione di COGNOME e che distava da questa soltanto 500 metri, senza alcuna necessità di fare inversione di marcia. Sullo stesso tratto stradale poi si rimarca che vi è un bivio che porta a sinistra, verso il comune di Limbadi e a destra verso quello di Rombiolo, rilevando, in ogni caso, che il punto dove COGNOME è stato controllato non era dotato di segnalazioni. Del resto, il teste di polizia giudiziaria COGNOME ha esposto di non essere a conoscenza del punto di confine tra i due comuni.
Dunque, si riscontra l’illogicità della motivazione atteso che i testi di Polizia giudiziaria non hanno mai accertato che NOME è passato attraverso la rotatoria, dotata di segnaletica.
La Sostituta Procuratrice generale di questa Corte, V. INDIRIZZO, intervenuta con richieste scritte, in assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale delle parti, ex art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come prorogato, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente deve osservarsi che il difensore ha fatto pervenire dichiarazione di adesione all’astensione di categoria, indetta anche per l’odierna udienza, con p. e. c. trasmessa in data 1° febbraio 2024.
Tuttavia, il Collegio osserva che, nel giudizio di cassazione celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica, in assenza di tempestive richieste di discussione orale, è priva di effetti l’istanza di rinvio presentata dal difensore che dichiari di aderire all’astensione collettiva proclamata dai competenti organismi di categoria, non avendo l’istante diritto di partecipare all’udienza camerale (Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, COGNOME Tomba, Rv. 284786 – 01: in motivazione la Corte ha precisato che il rinvio può essere concesso solo in relazione ad atti o adempimenti per i quali sia prevista la presenza del difensore e che, dunque, in caso di trattazione scritta, rimangono del tutto irrilevanti, ai fini dell’accoglimento dell’istanza, ulteriori circostanze quali la data di scadenza del termine previsto per la trasmissione delle conclusioni o se tale termine ricada nel periodo di astensione. Conf. Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Rv. 282067 01).
1. Il ricorso è fondato.
1.1.Va premesso che la sentenza di primo grado ha ritenuto penalmente irrilevanti sei episodi di frequentazione con soggetti pregiudicati, pur contestati nell’imputazione, oltre alla violazione dell’obbligo di soggiorno, dichiarando COGNOME responsabile del reato ascrittogli, individuato, soltanto, nel corpo della motivazione, nella violazione dell’obbligo, ma senza provvedere a pronunciare l’assoluzione dell’imputato dagli altri episodi contestati.
Né la Corte di appello ha fatto chiarezza sul punto. La questione dell’interpretazione della condotta in violazione del divieto di lasciare il Comune di Rombiolo e, quindi, la violazione dell’obbligo di soggiorno accertata in data 3 luglio 2018, è, invero, l’unica condotta sulla quale la Corte territoriale si sofferma nella motivazione sottoposta a censura da parte del ricorrente.
Rispetto alla descritta pronuncia di primo grado, deve rilevarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione non contestuali, come nel caso al vaglio, il carattere unitario della sentenza, in conformità al quale l’uno e l’altra, quali sue parti, si integrano naturalmente a vicenda, non sempre determina l’applicazione del principio generale della prevalenza del primo in funzione della sua natura di immediata espressione della volontà decisoria del giudice.
Invero, laddove nel dispositivo ricorra un errore materiale obiettivamente riconoscibile, il contrasto con la motivazione è meramente apparente, con la conseguenza che è consentito fare riferimento a quest’ultima per determinare l’effettiva portata del dispositivo, individuare l’errore che lo affligge ed eliminarne
gli effetti, giacché essa, permettendo di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente la volontà del giudice, conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni fondanti la decisione (Sez. F, n. 47576 del 09/09/2014, COGNOME, Rv. 261402 – 01, fattispecie relativa proprio ad un caso di mancata menzione, nel dispositivo, dell’assoluzione dell’imputato in relazione ad un segmento della condotta nonostante che la motivazione evidenziasse la chiara ed univoca volontà dei giudici di ritenerlo colpevole solo in relazione ad altra parte addebitatagli nell’ambito di un’unitaria contestazione di calunnia; conf. Sez. 6, n. 48846 del 17/11/2022, F., – 01; Sez. 6, n. 1397 del 15/09/2015, dep. 2016, Loielo, Rv. 266495 – 01).
1.2.Ciò posto, quanto all’ambito di cognizione del presente giudizio, limitato, come del resto le censure proposte con il ricorso, alla violazione dell’obbligo di soggiorno, descritta nella imputazione, si osserva che COGNOME risulta essere stato fermato, secondo i giudici di merito, a circa quattrocento metri dalla sua abitazione sita nel Comune ove questi aveva l’obbligo di soggiornare, senza che, però, gli operanti di polizia giudiziaria, escussi quali testi, abbiano potuto affermare con inconfutabile certezza, secondo quanto riportato dalla sentenza di appello, che l’imputato sia transitato per la strada in cui era installato il cartello con l’indicazione del Comune in cui il tratto percorso ricadeva.
Del resto, la motivazione svolta sul punto dalla Corte territoriale si esprime in termini perplessi (“…non puo’, quindi, affermarsi con certezza che il mancuso non sia passato attraverso la rotatoria corredata di apposita segnaletica” (p. 2) e, in sostanza, intrinsecamente illogici, posta l’insuperabile incertezza probatoria, residuata anche all’esito del giudizio di secondo grado, su una circostanza decisiva, di cui rende conto la motivazione del provvedimento impugnato.
1.3.La motivazione, dunque, appare del tutto incoerente rispetto al canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio, previsto dall’art. 533 cod. proc. pen., sia nel contenuto, sia nella forma utilizzata dall’estensore.
Il criterio di attribuzione della responsabilità, cui ha fatto ricorso la Corte d’appello, si fonda infatti, su parametri non in linea con quello normativo di indispensabile valutazione della colpevolezza penale.
Si tratta, come è noto, di parametro di verifica, obbligatoriamente prescritto dall’art. 533 cod. proc. pen. che, connesso alla presunzione di innocenza o non colpevolezza, richiede il superamento dell’oltre ogni ragionevole dubbio e non già la mera plausibilità o la semplice verosimiglianza, sia pur dotata di forte plausibilità, della ricostruzione adottata, così non assicurando lo standard richiesto dal legislatore, in conformità all’art. 27 Cost. (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430, in mot.).
Proprio in contrasto con tale canone di giudizio, i giudici di appello hanno ragionato in termini di incertezza rispetto alla percorrenza, da parte dell’imputato, dell’unico tratto stradale nel quale era segnalato il cambio di Comune rispetto a quello ove questi aveva l’obbligo di soggiornare, elemento dunque, che presenta inevitabili e irreparabili ricadute sull’incertezza dell’elemento soggettivo del reato, per l’unico episodio devoluto alla Corte territoriale all’esito del primo grado di giudizio, per il quale COGNOME ha riportato condanna.
2.Deriva da quanto sin qui esposto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, dovendosi constatare l’incertezza probatoria rispetto al reato ascritto all’imputato, come delimitato dalla sentenza di primo grado, che, dunque, non costituisce reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso il 9 febbraio 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente