Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 49501 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 49501 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI NAPOLI nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gen. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Nessun difensore è presente.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
1. Con sentenza del 5/12/2022 la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli del 1/6/2022 appellata da NOME COGNOME ha assolto l’imputato dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto dichiarando l’immediata perdita di efficacia della misura cautelare in atto e la conseguente liberazione dello stesso.
Con la sentenza di primo grado il COGNOME, imputato del reato p. e p. dall’art. 624bis cod. pen. perché al fine di trarne profitto si impossessava di n,4 ruote, sottraendole al veicolo FIAT Punto TARGA_VEICOLO di proprietà di COGNOME NOME, dopo essersi introdotto nell’area condominiale destinata al parcheggio e pertinente l’abitazione della persona offesa, in San Giorgio a Cremano (Na) il 30.1.21, con la recidiva reiterata, era stato condannato, riqualificata l’originaria imputazione in quella di cui agli artt. 624, 625,n 2 e 7 cod. pen., con le generiche equivalenti alle contestate aggravanti, alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 300 di multaz
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il Procuratore Generale di Napoli, deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. contraddittorietà e manifesta illogicità della moti vazione posta a fondamento della decisione di assoluzione.
Evidenzia il PG ricorrente che la Corte d’Appello di Napoli ha assolto l’imputato in quanto ha ritenuto non sufficiente per la condanna il rinvenimento dell’impronta palmare del COGNOME sull’auto dalla quale erano state sottratte le quattro ruote. E a tale conclusione è pervenuta motivando la propria decisione assolutoria sul fatto che «l’impronta veniva rinvenuta in una parte alta del paraurti anteriore sinistro e non in luogo inaccessibile o nascosto, non potendosi escludere che il COGNOME abbia toccato occasionalmente la vettura, magari involontariamente, e non necessariamente nel contesto in cui veniva realizzato il furto dei pneumatici». E sul rilievo che «era stata rinvenuta un’unica isolata impronta incompatibile con le uniche e concrete manovre necessarie ad asportare le 4 ruote»; ed ancora sulla circostanza «dell’impossibilità di datare con esattezza il momento in cui l’impronta veniva lasciata».
Ebbene, la Corte territoriale, per il PG ricorrente, sarebbe pervenuta a tale conclusione sull’erroneo presupposto che l’impronta palmare sia stata rinvenuta nella parte alta del paraurti anteriore sinistro, luogo facilmente accessibile. Tale asserzione, tuttavia, sarebbe in pieno contrasto con i rilievi tecnici effettuati da Carabinieri, dai quali emerge che un frammento d’impronta veniva riscontrato in corrispondenza del passaruota posteriore sinistro (il richiamo è al verbale di rilievi
tecnici del 30/1/21 e alla foto a pag. 6 del verbale, nella quale è visibile un nastro adesivo che circoscrive la zona del rinvenimento dell’impronta).
La Corte territoriale, dunque, cadrebbe in errore non solo nell’individuazione del luogo di rinvenimento dell’impronta, ma anche nel ritenere che tale luogo sia facilmente raggiungibile con la mano, nonostante in merito a tale questionefosse già intervenuta la Corte di Cassazione, adita dalla difesa dell’imputato su ricorso avverso la decisione del Tribunale del Riesame di Napoli del 27/1/22 che aveva confermato l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP in data 1/12/21 nei confronti del COGNOME. Ed infatti, la Corte di Cassazione con sentenza n. 547/22 emessa in data 5/5/2022, su analoghi motivi della difesa, evidenziava che l’ipotesi difensiva, in merito alla possibilità che l’impronta potesse essere stata apposta facilmente in quanto correlata alle dimensioni della persona «è del tutto astratta e generica senza nemmeno indicarsi le dimensioni dell’indagato che avrebbero dovuto giustificare il contatto causale in questione (laddove riesce davvero difficile ipotizzare che una persona adulta abbia potuto accidentalmente toccare il punto dell’autovettura ove si trova il passaruota che, di là delle specifiche misure relative a quel determinato veicolo, è pacifico che si trovi nella parte bassa di esso)».
Nonostante tale pronunzia di legittimità, ci si duole che la Corte partenopea abbia omesso ogni valutazione in merito a quanto già valutato dalla Corte di legittimità su identici motivi della difesa, nonostante fosse intervenuta nel medesimo giudizio e, con motivazione contraddittoria e illogica rispetto agli elementi di accusa presenti in atti, ha assolto l’imputato COGNOME ritenendo validi i motivi della difesa tra l’altro già rigettati in sede cautelare.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe.
Il proposto motivo è infondato e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato.
Non pare rilevante l’imprecisione in cui incorre la sentenza impugnata laddove a pag. 3 si legge che l’impronta venne rinvenuta nella «parte alta del paraurti anteriore sinistro», mentre, come rilevava il giudice di primo grado a pag. 1 della propria sentenza, la stessa veniva rinvenuta «in corrispondenza del passaruota posteriore sinistro».
L’impronta è comunque una. E anche la sua esatta collocazione non muta il fatto che la stessa sia stata rinvenuta in corrispondenza del passaruota (il c.d. parasassi) e, dunque, come rileva la Corte territoriale non in un luogo nascosto ed inaccessibile, ma in un punto dell’auto per il quale «non può escludersi che il COGNOME abbia toccato occasionalmente l’autovettura, magari involontariamente,
e non necessariamente nel contesto in cui veniva realizzato il furto dei pneumatici» (così pag. 3 del provvedimento impugnato).
Non va trascurato, peraltro, che i giudici del gravame del merito hanno ritenuto non raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio la prova della colpevolezza dell’imputato non solo in ragione del punto dell’auto in cui è stata rinvenuta l’impronta, ma dell’unicità della stessa (aspetto sul quale la Corte partenopea rileva che «se fosse stata lasciata dal ladro -atteso il tipo di furto- se ne sarebbero dovute trovare obiettivamente di più numerose apparendo altrimenti il fatto davvero incompatibile con le plurime e concrete manovre necessarie ad asportare le 4 ruote dell’autovettura») e dell’impossibilità di datare con esattezza il momento in cui venne lasciata.
Ciò a fronte di un imputato che ha negato ogni addebito, rappresentando di abitare in un paese vicino a quello in cui il furto è stato perpetrato e come non potesse perciò escludersi che abbia avuto un contatto casuale con l’auto nei giorni precedenti.
Né paiono rilevanti -come ritiene il PG ricorrente- le diverse conclusioni cui si era pervenuti in ambito cautelare, atteso il diverso punto di riferimento (la gravità indiziaria) rispetto alla prova necessaria per addivenirsi all’affermazione di penale responsabilità.
Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il PG ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell’ennesimo giudice del fatto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Il GLYPH sigliere est sore GLYPH Così deciso in Roma il 15 novembre 2023