Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23919 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
SECONDA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23919 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/05/2025
– Presidente –
NOME IMPERIALI NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 10/01/1989
avverso la sentenza del 27/06/2024 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 27 giugno 2024 con la quale la Corte di Appello di Bologna, ha confermato la sentenza emessa, in data 26 gennaio 2021, con cui il Tribunale di Modena, lo ha condannato alla pena di mesi 3 di reclusione ed euro 300,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 648 cod. pen.
Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta travisamento della prova nonchØ carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità.
La Corte territoriale avrebbe fondato la condanna esclusivamente sulle dichiarazioni rese dal M.llo COGNOME senza tenere conto del fatto che lo stesso non avrebbe partecipato
all’operazione che ha condotto al rinvenimento della bicicletta di provenienza furtiva descritta nel capo di imputazione nonchØ dell’evidente contraddizione tra quanto affermato dal M.llo COGNOME in ordine al rinvenimento della citata bicicletta nella disponibilità del Ghabbar e quanto dichiarato dal Car. COGNOME il quale ha riferito di aver tratto in arresto il ricorrente per il reato di furto e non per il reato di ricettazione di una bicicletta.
I giudici di merito avrebbero, inoltre, travisato il verbale di restituzione redatto dall’App.to NOME– COGNOME non tenendo conto del fatto che tale atto non contiene alcun riferimento in ordine alla riconducibilità al ricorrente della bicicletta restituita, previo riconoscimento, alla persona offesa.
La difesa ha, infine, rimarcato l’assoluta carenza di motivazione in ordine alla riconducibilità al Ghabbar della bicicletta rinvenuta presso i moduli abitativi provvisori oggetto di perquisizione piuttosto che ad uno degli altri soggetti arrestati insieme al ricorrente per il reato di furto.
Il difensore del ricorrente, in data 07 maggio 2025, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
La motivazione della sentenza impugnata risulta carente ed erronea in ordine alla dimostrazione della penale responsabilità dell’imputato; i giudici di appello si sono limitati ad affermare, con motivazione stringata e congetturale, che il COGNOME sarebbe stato ‘in possesso del velocipede sottratto alla Pugliese … in occasione della commissione di altro illecito, relativamente al quale COGNOME veniva arrestato in flagranza’ (pag. 2 della sentenza impugnata).
La Corte di merito, aderendo all’omologa ricostruzione dei fatti indicata dal primo giudice, ha fondato tale affermazione esclusivamente sulle dichiarazioni testimoniali rese dal M.llo COGNOME e sul contenuto del verbale di riconoscimento e restituzione all’avente diritto NOME COGNOME senza indicare gli elementi univocamente diretti a dimostrare tali apodittiche affermazioni e senza tenere conto dell’insieme di elementi logico-fattuali emersi nel corso dell’istruttoria dibattimentale.
La difesa ha correttamente eccepito come la decisione sia fondata su un evidente travisamento delle prove dichiarative e documentali assunte dal primo giudice, che il giudice di legittimità Ł autorizzato a consultare in ragione della natura del vizio denunciato dal ricorrente.
Deve essere, in primo luogo, notato che, diversamente da quanto erroneamente affermato dai giudici di appello, il verbale di restituzione sottoscritto dalla persona offesa non contiene alcun riferimento alla riconducibilità al Ghabbar della bicicletta sottratta alla Pugliese con conseguente travisamento di tale prova documentale.
Va, inoltre, rimarcato che il M.llo COGNOME ha riferito di non aver partecipato all’arresto del Ghabbar per il reato di furto (arresto posto in essere da ufficiali di p.g. della Stazione dei Carabinieri di Mirandola), che al momento dell’arresto il ricorrente ed i suoi complici non avevano nella loro disponibilità la bicicletta di cui al capo di imputazione in quanto detto velocipede veniva rinvenuto nel
corso della perquisizione successivamente svolta presso i moduli abitativi provvisori di San Felice sul Panaro ‘ luogo ove NOME COGNOME e NOME erano stati notati negli ultimi tempi piø volte stazionare ‘ (vedi pag. 3 del verbale di arresto datato 6 febbraio 2017 nonchØ pag. 8 della trascrizione della fonoregistrazione dell’esame del Carabiniere NOME COGNOME).
Orbene deve ritenersi che entrambi i giudici di merito siano incorsi nel lamentato travisamento processuale in quanto hanno assunto un falso dato processuale (il rinvenimento delle bcicletta di provenienza furtiva nella disponibilità del Ghabbar al momento del suo arresto) a fondamento tanto dei profili oggettivi del fatto reato contestato all’imputato quanto dei profili soggettivi.
Di conseguenza risulta fondata la deduzione del denunciato vizio di travisamento della prova, che si configura quando l’errore accertato, come nel caso di specie, Ł idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato probatorio travisato (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 – 01).
Appare doveroso aggiungere che il criterio di attribuzione della responsabilità cui ha fatto ricorso il giudice d’appello, aderendo ad analoga impostazione della sentenza di primo grado, si fonda su di un inaccettabile parametro di verosimiglianza, che non corrisponde al canone normativo di indispensabile valutazione della colpevolezza penale.
Le motivazioni della sentenza di primo grado e di quella d’appello si basano su un argomentare che mette apoditticamente in linea le ambigue circostanze di fatto sopra indicate per dedurne un quadro indiziario di tale gravità da fondare la responsabilità penale dell’imputato. Tuttavia, il nesso motivazionale utilizzato appare molto labile e sostanzialmente frutto di un salto logico: non Ł stato, in particolare, specificato per quale motivo il rinvenimento della bicicletta provento di furto in un modulo abitativo in passato frequentato dal ricorrente fosse circostanza idonea e sufficiente a dimostrare il coinvolgimento del COGNOME nel contestato reato di ricettazione, a maggior ragione in considerazione del fatto che tale abitazione presentava gli infissi forzati ed era, quindi, accessibile a chiunque.
¨ evidente come la Corte di merito avrebbe dovuto interrogarsi sulla valenza di tale prova indiziaria a superare il vaglio del criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio necessario per fondare l’accusa ai sensi dell’art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
Il rispetto del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio sottende, infatti, una motivazione adeguata, che rifletta una valutazione completa del compendio probatorio, letto anche alla luce del contributo conoscitivo e critico offerto dalla difesa, e dia conto dunque delle criticità emerse, risolvendole sulla base degli elementi che valgono a suffragare l’assunto accusatorio, in assenza di residue ipotesi alternative, adeguatezza motivazionale non riscontrabile nel caso di specie.
In conclusione, deve darsi atto di come la motivazione del provvedimento impugnato non si riveli coerente al canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio, previsto dall’art. 533 cod. proc. pen. con la necessità che i giudici rimodulino le proprie affermazioni circa la responsabilità del ricorrente in ordine al reato di ricettazione e si conformino al canone valutativo della responsabilità penale costituzionalmente orientato.
Ne consegue l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bologna, che si pronuncerà sulle criticità esaminate dal Collegio, in piena aderenza ai principi ermeneutici indicati, ma con altrettanta ampia libertà
del giudice del rinvio di orientarsi nel senso di riproporre l’esito decisorio già adottato ovvero di discostarsene.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna.
Così Ł deciso, 13/05/2025 Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME