Oltraggio a Pubblico Ufficiale: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non può trasformarsi in una terza valutazione dei fatti. Il caso riguarda una condanna per oltraggio a pubblico ufficiale, dove i motivi del ricorso sono stati ritenuti non idonei a superare il vaglio della Suprema Corte, portando a una declaratoria di inammissibilità. Analizziamo la vicenda per comprendere le ragioni di tale decisione.
I Fatti del Caso
Una persona veniva condannata in primo grado e in appello per il reato di oltraggio a un pubblico ufficiale. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’imputata aveva proferito espressioni offensive all’indirizzo di un ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, in un luogo pubblico e alla presenza di alcuni passanti. La difesa decideva di impugnare la sentenza d’appello, presentando ricorso in Cassazione basato su due motivi principali: una contestazione sulla dinamica dei fatti e una critica sul trattamento sanzionatorio applicato.
L’Analisi della Cassazione e il reato di Oltraggio a pubblico ufficiale
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, ritenendoli infondati e inammissibili.
Il Primo Motivo: la Ricostruzione dei Fatti
La ricorrente contestava la sussistenza del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, sostenendo che non vi fosse prova certa della presenza dei passanti, elemento necessario per la configurazione del delitto. La Corte ha respinto questa argomentazione, chiarendo che la relazione di servizio menzionava espressamente la presenza di persone che avevano assistito alla scena. Secondo i giudici, il fatto che questi testimoni non fossero stati successivamente identificati è irrilevante. Ciò che conta per la legge è che l’offesa avvenga “in presenza di più persone”, non che queste vengano identificate anagraficamente. Inoltre, la Corte ha sottolineato che le espressioni utilizzate erano oggettivamente idonee a ledere l’onore e il prestigio del pubblico ufficiale, integrando pienamente la fattispecie di reato.
Il Secondo Motivo: il Trattamento Sanzionatorio
Il secondo motivo di ricorso riguardava la pena inflitta. La difesa sosteneva che le particolari condizioni psichiche della ricorrente avrebbero dovuto portare a una valutazione più mite, anche in relazione al riconoscimento della recidiva. Anche questo motivo è stato giudicato inammissibile perché “aspecifico”. La Corte ha osservato che il ricorso si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dai giudici di merito, senza considerare che questi ultimi avevano già compiutamente esaminato e motivato la loro decisione sul punto. La valutazione delle condizioni personali dell’imputato e la conseguente determinazione della pena rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non possono essere oggetto di una nuova valutazione in sede di legittimità, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica o contraddittoria, cosa non riscontrata nel caso di specie.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile si fonda sul principio secondo cui la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di ricostruire i fatti o di valutare nuovamente le prove, ma di verificare che i giudici dei gradi inferiori abbiano applicato correttamente la legge e abbiano fornito una motivazione logica e coerente. Nel caso in esame, i motivi del ricorso non evidenziavano vizi di legge o di motivazione, ma si limitavano a proporre una lettura alternativa dei fatti e delle circostanze personali, tentando di ottenere un terzo grado di giudizio di merito, che non è consentito dalla legge. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: un ricorso per cassazione, per avere successo, deve essere fondato su precise censure di diritto o su vizi logici della motivazione della sentenza impugnata. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione dei giudici di merito. Riproporre questioni fattuali già esaminate o criticare genericamente la valutazione del giudice sulla pena, senza individuare un errore giuridico specifico, porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Per configurare il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, è necessario che i testimoni presenti vengano identificati?
No, secondo l’ordinanza, la legge richiede unicamente la presenza di più persone al momento del fatto. La circostanza che tali persone non siano state successivamente identificate non è rilevante per la sussistenza del reato, purché la loro presenza sia stata accertata, ad esempio tramite una relazione di servizio.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione una nuova valutazione delle condizioni psicologiche dell’imputato per ottenere una pena più lieve?
No, la valutazione delle condizioni personali dell’imputato e la commisurazione della pena rientrano nelle competenze del giudice di merito. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione della sentenza impugnata è manifestamente illogica, contraddittoria o inesistente, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva e non può più essere contestata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44315 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44315 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
ritenuto che il primo motivo di ricorso ripropone una questione in fatto già compiutamente esaminata dal giudice di merito che, in relazione al reato di oltraggip i ha chiarito come nella relazione di servizio si dia atto della presenza di passanti che hanno assistito al fatto, né rileva la circostanza che i predetti non siano stati identificati; tanto meno è dubitabile che le espressioni usate possano ritenersi integranti l’offesa all’onore ed al prestigio richiesta dalla norma incriminatrice;
rilevato che il motivo concernente il trattamento sanzionatorio è aspecifico, limitandosi a ribadire che le condizioni psichiche della ricorrente avrebbero giustificato una diversa valutazione, anche in relazione al riconoscimento della recidiva, omettendo di considerare che tale aspetto è stato compiutamente vagliato dai giudici di merito, con motivazione insindacabile in questa sede;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 ottobre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente