Oltraggio a Pubblico Ufficiale: la Cassazione chiarisce i requisiti del reato
L’oltraggio a pubblico ufficiale è un reato che tutela l’onore e il prestigio della Pubblica Amministrazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 23348/2024, ha fornito importanti chiarimenti sui presupposti necessari perché tale reato si configuri, soffermandosi in particolare sul requisito della presenza di più persone e sulla non applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in caso di condotte reiterate e minacciose.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna inflitta a due persone dalla Corte d’Appello per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale in concorso, previsto dagli articoli 110 e 341-bis del codice penale. Le imputate avevano pronunciato espressioni offensive nei confronti di alcuni agenti durante lo svolgimento delle loro funzioni. Avverso tale sentenza, le due condannate hanno proposto ricorso per Cassazione, lamentando un’errata valutazione dei fatti e del diritto da parte del giudice di secondo grado.
La Decisione della Cassazione e i requisiti dell’oltraggio a pubblico ufficiale
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, ritenendoli generici e meramente riproduttivi di censure già correttamente esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. La decisione della Corte è fondamentale perché ribadisce, con solidi argomenti giuridici, i pilastri su cui si fonda l’accusa per questo specifico delitto.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su due punti cardine:
1. La Presenza di Più Persone e la Percezione dell’Offesa
Perché si configuri il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, l’offesa deve avvenire in un luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone. La difesa sosteneva la mancanza di prova su questo punto. La Cassazione, al contrario, ha confermato la correttezza della sentenza impugnata, la quale aveva accertato che le frasi offensive erano state pronunciate alla presenza di diversi testimoni.
Il principio di diritto applicato è di notevole importanza: non è necessaria la prova che i presenti abbiano effettivamente udito e compreso il contenuto delle offese. È sufficiente, infatti, la mera possibilità della percezione dell’offesa da parte loro. Questo orientamento, già consolidato (Cass. n. 29406/2018), amplia la portata della tutela, valorizzando il potenziale danno al prestigio della funzione pubblica che l’offesa può generare nel contesto sociale in cui viene proferita.
2. L’Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto
Un altro aspetto cruciale affrontato dalla Corte riguarda il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. I giudici hanno ritenuto, in modo logico e coerente, che la condotta delle imputate non potesse essere considerata di lieve entità. A pesare su questa valutazione è stata la reiterazione delle offese e, soprattutto, il fatto che le parole offensive fossero accompagnate da minacce di aggressione fisica.
Questa circostanza ha dimostrato un’intensità del dolo e un grado di offensività tali da superare la soglia della tenuità, manifestando un disprezzo per l’autorità pubblica che il legislatore ha inteso sanzionare penalmente.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida due principi fondamentali in materia di oltraggio a pubblico ufficiale:
1. Il requisito della presenza di più persone è integrato anche solo dalla potenziale percepibilità dell’offesa, senza che sia necessario dimostrare l’effettiva audizione da parte dei presenti.
2. La particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la condotta, per modalità e ripetitività, come nel caso di offese reiterate e minacce fisiche, dimostra una significativa gravità e un’intensa volontà criminosa.
Questa decisione serve come monito: la critica all’operato dei pubblici ufficiali è legittima, ma non deve mai trascendere nell’offesa personale e gratuita, specialmente quando avviene in un contesto pubblico che amplifica il danno al prestigio delle istituzioni.
Quando un’offesa a un agente diventa reato di oltraggio a pubblico ufficiale?
L’offesa all’onore e al prestigio di un pubblico ufficiale costituisce reato quando è pronunciata in un luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, mentre l’ufficiale sta compiendo un atto del proprio ufficio.
È necessario che le altre persone presenti sentano effettivamente l’insulto?
No. Secondo la Corte di Cassazione, per la configurabilità del reato è sufficiente la mera possibilità che l’offesa venga percepita dalle persone presenti, non essendo richiesta la prova che l’abbiano effettivamente udita.
Perché in questo caso non è stata riconosciuta la particolare tenuità del fatto?
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché le imputate non si sono limitate a un singolo episodio, ma hanno offeso ripetutamente i pubblici ufficiali, minacciando anche di aggredirli fisicamente. Tale comportamento è stato ritenuto di gravità tale da non poter essere considerato ‘tenue’.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23348 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23348 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a GELA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi dei ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 110 e 341-bis non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata. Invero, la Corte territoriale, ai fini della configurabilità del reato di oltraggio per la presenza di più persone e della pubblicità del luogo, ha dato atto che le espressioni oltraggiose venivano pronunciate dalle imputate alla presenza di persone diverse dagli operanti, come riferito da alcuni testimoni che assistevano al fatto e le cui dichiarazioni venivano riportate nell’annotazione di PG, utilizzabile avendo le imputate optato per il giudizio abbreviato; in tal modo ha fatto quindi buon governo del principio secondo il quale ai fini della configurabilità del reato di oltraggio di cui all’art. 341-bis co pen. è necessaria la prova della presenza di più persone e, ove questo presupposto risulti accertato, è sufficiente a far ritenere integrato il reato la mera possibilità della percezione dell’offesa da parte dei presenti (Sez. 6, n. 29406 del 06/06/2018, Ramondo, Rv. 273466 – 01). Quanto alla ritenuta insussistenza dei presupposti per dichiarare la particolare tenuità del fatto, la Corte territoriale ha, in modo non illogico, valorizzato la circostanza che le predette hanno reiteratamente offeso l’onore e il prestigio dei pubblici ufficiali operanti, minacciando di aggredirli fisicamente.
Considerato che all’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 maggio 2024
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