Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 11177 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 11177 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Vittoria il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/03,e23 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO, per le parti civili COGNOME NOME, COGNOME NOME; nonché AVV_NOTAIO, per la parte civile COGNOME NOME che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Caltanissetta, a seguito gravame interposto dall’imputato NOME COGNOME avverso la sentenza emessa in data 4 marzo 2022 dal Tribunale di Enna, in riforma della decisione ha asso l’imputato dal reato di cui all’art. 341-bis cod. pen. ascrittogli perché non per la particolare tenuità del fatto, confermando le statuizioni civili in favor parti offese costituite.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che a mezzo del difensore deduce:
2.1. Con il primo motivo violazione dell’art. 341-bis cod. pen. non essendo giustificata la necessaria percezione da parte dei presenti – diversi dalle p offese – delle ingiurie attribuite all’imputato.
Nonostante la questione fosse stata specificamente proposta in sede d appello – segnatamente con riguardo alle testimonianze di NOME COGNOME NOME, COGNOME e COGNOME che avevano escluso di aver sentito o percepito offese – la Corte di appello ha omesso di valutare a riguardo.
2.2. Con il secondo motivo vizio della motivazione in ordine alla sussisten della prova della colpevolezza del ricorrente, essendosi la sentenza esibi espressioni dubitative e probabilistiche in ordine ad una ricostruzione dei sommaria e generica.
2.3. Con il terzo motivo illogicità della motivazione in ordine al risarcim del danno e al pagamento delle spese del giudizio rispetto alla affermata asse di una reale ed incisiva portata offensiva delle espressioni attribuite al ric confermando le statuizioni civili senza giustificare la sussistenza del dann parti civili costituite.
Il Procuratore generale ha depositato memoria a sostegno del rigetto de ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Il primo e secondo motivo, riguardanti le ragioni della responsabili possono essere congiuntamente considerati, risultando infondati, lambend l’inammissibilità.
La sentenza impugnata ha correttamente ritenuto integrata la fattispec contestata in ragione della condotta più volte offensiva tenuta dal ricorrent confronti degli operanti, in luogo pubblico e alla presenza di più persone quelle destinatarie delle espressioni offensive -, non potendosi condivi l’assunto difensivo circa la necessità di accertare che tali espressioni dov anche essere percepite dagli astanti.
Osta, invero, a tale assunto il condivisibile principio secondo il quale a della configurabilità del reato di oltraggio di cui all’art. 341-bis cod sufficiente che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale possano e udite dai presenti, poiché già questa potenzialità costituisce un aggr psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per l per la pubblica amministrazione di cui fa parte, e ulteriori rispetto a ordinarie (Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Saad, Rv. 26654E).
Cosicché esula dal thema probandum il dedotto difensivo volto a provare che alcuni dei presenti non avessero percepito le offese rivolte ai Carabinieri e del generica è la censura riguardante la stura degli accadimenti.
3. Il terzo motivo è infondato.
Invero, non è esclusa la sussistenza del danno – destinato ad essere liquid in separata sede – dal riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai dell’art. 131-bis cod. pen. e della particolare modestia della offesa arrecata
Inoltre, incensurabile è la condanna del ricorrente al pagamento delle spe processuali sostenute dalle parti civili costituite in conformità al principio s il quale, in tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, pe della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022, il giudice che em sentenza ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. è tenuto a pronunciarsi sulla dom di restituzione o risarcimento presentata dalla parte civile e raccoglimento di costituisce il presupposto necessario e sufficiente per la liquidazione delle processuali sostenute dalla parte civile (Sez. 6, n. 50235 del 21/11/2 Terranova c/ Mannino, Rv. 285671).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute nel pres grado dalle parti civili costituite che si stima equo liquidare come in disposit
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle sp rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME nella misura di 3.686, oltre accessori di legge, e dalle parti civili NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME NOME liquida in complessivi euro 3.686 ol accessori di legge.
Così deciso il 27/02/2024.