Oltraggio a Pubblico Ufficiale: La Cassazione Conferma la Condanna per Fatti in Luogo Aperto al Pubblico
La recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un caso di oltraggio a pubblico ufficiale, chiarendo i presupposti necessari per la configurazione del reato, in particolare quando l’evento si verifica in un luogo aperto al pubblico come un’area di servizio. Questa decisione ribadisce principi consolidati e sottolinea i limiti dell’impugnazione in sede di legittimità. Analizziamo la pronuncia e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti di Causa
Un cittadino veniva condannato per il reato di oltraggio a un pubblico ufficiale. La vicenda si era svolta all’interno di un’area di servizio carburanti. A seguito della condanna in primo grado, la sentenza veniva confermata anche dalla Corte d’Appello di Milano.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, contestando la sussistenza degli elementi costitutivi del reato. In particolare, la sua difesa si concentrava sulla presunta mancanza del requisito della “presenza di più persone”, elemento indispensabile affinché l’offesa possa essere qualificata come oltraggio ai sensi del codice penale.
La Decisione della Corte sull’Oltraggio a Pubblico Ufficiale
La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che i motivi presentati dal ricorrente fossero infondati, in quanto costituiti da “doglianze generiche e meramente riproduttive” di argomenti già adeguatamente esaminati e respinti con motivazioni giuridicamente corrette dalla Corte d’Appello.
La Cassazione non ha, quindi, riesaminato nel merito la vicenda, ma si è concentrata sulla correttezza formale e giuridica della sentenza impugnata e sulla validità dei motivi di ricorso. La genericità e la ripetitività delle censure hanno portato inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della decisione risiede nella conferma della corretta valutazione operata dal giudice di merito. La Corte ha evidenziato che la Corte d’Appello aveva già risposto in modo esauriente alle obiezioni della difesa. In particolare, era stata accertata la sussistenza di tutti gli elementi necessari per configurare il reato di oltraggio a pubblico ufficiale.
Il punto cruciale, contestato dal ricorrente, era la presenza di più persone in un luogo pubblico o aperto al pubblico. La Cassazione ha implicitamente confermato che un’area di servizio carburanti è, per sua natura, un luogo aperto al pubblico. La sentenza di merito aveva attestato che il fatto si era svolto in presenza di altre persone, rendendo così l’offesa percepibile da terzi e lesiva del prestigio della pubblica amministrazione rappresentata dall’ufficiale.
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché tentava di ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte di Cassazione, infatti, ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge (errori di diritto), non di ricostruire gli avvenimenti (errori di fatto). Essendo i motivi del ricorso privi di specifiche critiche giuridiche alla sentenza impugnata, sono stati qualificati come generici e, di conseguenza, rigettati.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale in materia di oltraggio a pubblico ufficiale: il reato si perfeziona quando l’offesa avviene in un luogo pubblico o aperto al pubblico e alla presenza di almeno due persone (oltre all’offeso e all’agente). Una stazione di servizio rientra pienamente in questa categoria di luoghi.
Inoltre, la decisione serve da monito sull’importanza di formulare ricorsi per Cassazione basati su precisi vizi di legge. Le impugnazioni fondate su contestazioni generiche o sulla mera riproposizione di argomenti già disattesi sono destinate all’inammissibilità, con l’ulteriore aggravio per il ricorrente della condanna al pagamento delle spese e di una sanzione a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Quando un luogo è considerato ‘aperto al pubblico’ ai fini del reato di oltraggio?
Secondo la decisione, un’area di servizio carburanti è qualificata come luogo aperto al pubblico, poiché è un’area accessibile a una pluralità indeterminata di persone, soddisfacendo così uno dei requisiti per la configurazione del reato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi addotti erano generici e riproducevano questioni già correttamente valutate e respinte dalla Corte d’Appello. La Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso specifico è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1069 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1069 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TORRE ANNUNZIATA il 19/07/1985
avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legg sede di legittimità, in quanto costituiti da doglianze generiche e meramente riproduttive profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corret:ti argomenti giuridic giudice di merito ed in particolare sull’effettiva presenza di più persone necessarie a della configurazione dell’oltraggio fondata sull’essere avvenuto il fatto all’attestata pre di più persone e in un’area carburanti, per ciò solo aperta al pubblico;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.