Oltraggio a Pubblico Ufficiale: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 39953/2024, ha fornito un’importante precisazione sui limiti del ricorso in sede di legittimità, in particolare per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. La decisione ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un organo che vigila sulla corretta applicazione della legge. Vediamo nel dettaglio cosa è successo e quali sono le implicazioni di questa pronuncia.
I Fatti del Processo: La Condanna per Oltraggio
Tre individui erano stati condannati in primo e secondo grado per il reato previsto dall’art. 341-bis del codice penale, ovvero oltraggio a pubblico ufficiale. La Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza del 18 gennaio 2024, aveva confermato la loro colpevolezza. Avverso tale decisione, gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, sperando di ottenere un annullamento della condanna.
I Motivi del Ricorso e i Limiti del Giudizio di Legittimità
Nel loro ricorso, gli imputati non hanno sollevato questioni relative a presunti errori di diritto commessi dai giudici di merito. Piuttosto, hanno basato le loro difese su una critica alla valutazione delle prove, in particolare delle dichiarazioni rese dagli agenti verbalizzanti.
In sostanza, i ricorrenti hanno cercato di:
1. Contestare il collegamento tra la loro condotta e l’attività istituzionale svolta dal pubblico ufficiale in quel momento.
2. Mettere in discussione la sussistenza di uno degli elementi costitutivi del reato, ovvero la presenza di più persone al momento del fatto.
Queste argomentazioni, tuttavia, si configuravano come una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, un’operazione che esula dalle competenze della Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale ha dichiarato i ricorsi inammissibili. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. Essi, infatti, si traducevano in “mere doglianze in punto di fatto”, sviluppate sulla base di una proposta “alternativa valutazione delle risultanze di prova”.
Le Motivazioni
La Corte ha chiarito che il suo compito non è quello di riesaminare i fatti e decidere se la ricostruzione della Corte d’Appello sia quella ‘giusta’ o ‘migliore’, ma solo di verificare se quella ricostruzione sia il frutto di un’applicazione corretta della legge e di un ragionamento logico e non contraddittorio. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva già puntualmente esaminato e disatteso, con argomenti giuridicamente corretti, le stesse deduzioni difensive che sono state poi riproposte in Cassazione.
Di conseguenza, tentare di ottenere dalla Cassazione una nuova e diversa lettura delle prove raccolte è un’operazione destinata al fallimento. Il ricorso è stato quindi rigettato e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda impugnare una sentenza penale davanti alla Corte di Cassazione. Il ricorso deve essere fondato su vizi di legittimità, come l’errata applicazione di una norma di legge o un vizio di motivazione della sentenza (ad esempio, manifesta illogicità), e non su un semplice disaccordo con la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito. Proporre argomenti che attengono al merito della vicenda non solo porta a una dichiarazione di inammissibilità, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, il che significa che il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi inferiori, non riesaminare le prove o stabilire una nuova ricostruzione dei fatti.
Per quale motivo il ricorso per oltraggio a pubblico ufficiale è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano “mere doglianze in punto di fatto”. I ricorrenti, cioè, non hanno lamentato un errore di diritto, ma hanno semplicemente proposto una valutazione delle prove diversa da quella fatta dalla Corte d’Appello, un’operazione non consentita in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
In caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al pagamento di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39953 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39953 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a LANCIANO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a LANCIANO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a LANCIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
I comuni motivi dedotti nei ricorsi avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 341-bis cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sviluppate sulla scorta di un’alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti e genericamente volti a contestare il collegamento tra la condotta e l’attività istituzionale in corso nonché la presenza di più persone, punti della decisione della sentenza impugnata che sono stati puntualmente esaminati disattendendo, con corretti argomenti giuridici, le deduzioni difensive, oggi riproposte;
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 ottobre 2024
Il Consigliere estglsore
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