Oltraggio e Resistenza a Pubblico Ufficiale: Quando il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito importanti principi in materia di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, chiarendo i requisiti di ammissibilità dei ricorsi e la legittimità delle pene previste. Questa decisione offre spunti fondamentali sulla differenza tra un’efficace contestazione legale e una mera riproposizione di argomenti già valutati, destinata al fallimento. Analizziamo insieme i dettagli di questo caso.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una manifestazione durante la quale un operatore di polizia, incaricato di effettuare videoriprese, veniva avvicinato e minacciato da un individuo, che gli impediva di continuare il suo lavoro. Un secondo soggetto, nel medesimo contesto, pronunciava espressioni offensive nei confronti dell’operatore. Entrambi venivano successivamente condannati per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale dalla Corte d’Appello.
Contro questa sentenza, i due condannati proponevano ricorso in Cassazione, sollevando due questioni principali: la mancata acquisizione di una prova ritenuta decisiva (le videoriprese complete) e un dubbio di legittimità costituzionale sulla pena prevista per il reato di oltraggio.
I Motivi del Ricorso e l’Oltraggio e Resistenza
I ricorrenti lamentavano che la Corte d’Appello avesse erroneamente negato l’acquisizione delle videoriprese effettuate dall’operatore. A loro dire, tali filmati avrebbero potuto dimostrare una versione dei fatti diversa da quella accertata in giudizio. Inoltre, veniva sollevata una questione di costituzionalità, già proposta dal Tribunale, circa la parità di trattamento sanzionatorio tra il reato di oltraggio e quello, più grave, di resistenza a pubblico ufficiale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, confermando integralmente la decisione della Corte d’Appello. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi distinti.
In primo luogo, i motivi di ricorso sono stati giudicati generici e meramente ripetitivi. I ricorrenti, infatti, non hanno fatto altro che riproporre le stesse censure già esaminate e motivatamente respinte nel giudizio di secondo grado, senza introdurre elementi di critica specifici contro la logicità e la coerenza della sentenza impugnata. Questo tipo di ricorso, meramente oppositivo, non rispetta i requisiti tecnici richiesti per l’accesso al giudizio di legittimità.
La Questione della Prova Video e la Pena per Oltraggio
La Cassazione ha condiviso la valutazione della Corte d’Appello riguardo all’inutilità della videoripresa. Era stato infatti accertato che l’operatore aveva interrotto la registrazione proprio nel momento in cui uno degli imputati lo aveva avvicinato e minacciato. Pertanto, il video non avrebbe potuto aggiungere alcun elemento utile o diverso da quanto già emerso dalle testimonianze, inclusa quella di un altro agente presente e dal materiale video prodotto dalla stessa difesa.
Sul secondo punto, la Corte ha dichiarato la questione di costituzionalità manifestamente infondata. Ha richiamato una recentissima pronuncia della Corte Costituzionale (n. 166/2024), la quale ha stabilito che non è irragionevole prevedere la stessa pena minima per i reati di oltraggio e resistenza (art. 337 c.p.).
le motivazioni
Le motivazioni della Cassazione si concentrano sulla distinzione tra un legittimo motivo di ricorso e una sterile riproposizione di doglianze. Un ricorso per essere ammissibile deve confrontarsi criticamente con la sentenza impugnata, evidenziandone vizi logici o giuridici specifici, e non può limitarsi a reiterare argomenti già disattesi. Per quanto riguarda la questione di costituzionalità, la Corte ha spiegato che la scelta del legislatore di equiparare la pena minima per l’oltraggio e la resistenza è pienamente legittima. Sebbene le condotte siano diverse, entrambe le fattispecie condividono una “medesima direzione offensiva” verso il regolare svolgimento della pubblica funzione, un bene protetto a livello costituzionale dall’art. 97 della Costituzione. Questa comunanza di offesa giustifica una risposta sanzionatoria simile nella sua soglia minima.
le conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito: i ricorsi in Cassazione devono essere tecnicamente solidi e non possono essere una semplice ripetizione delle argomentazioni dei gradi precedenti. Dal punto di vista sostanziale, viene consolidato il principio secondo cui l’offesa al prestigio e al corretto operato della pubblica amministrazione è un valore di primaria importanza, la cui tutela giustifica scelte sanzionatorie severe e parificate per reati come l’oltraggio e la resistenza, anche se le modalità di aggressione sono diverse. La decisione, pertanto, rafforza la tutela dei pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni e delimita con chiarezza i confini del diritto di critica e di manifestazione del dissenso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i suoi motivi erano generici, meramente oppositivi e si limitavano a ripetere censure che erano già state esaminate e respinte con adeguata motivazione dalla Corte d’Appello.
Perché la videoripresa non è stata considerata una prova decisiva?
La videoripresa non è stata considerata decisiva perché la Corte ha ritenuto la sua acquisizione inutile. L’operatore di polizia aveva infatti chiarito di aver interrotto le riprese non appena uno degli imputati si era avvicinato minacciosamente, impedendogli di filmare oltre. I fatti erano comunque stati provati da altre testimonianze.
È legittimo che l’oltraggio e la resistenza a pubblico ufficiale abbiano la stessa pena minima?
Sì. La Corte di Cassazione, richiamando una sentenza della Corte Costituzionale, ha stabilito che non è irragionevole né arbitrario. Entrambi i reati, pur con condotte diverse, offendono il medesimo bene giuridico: il regolare svolgimento della pubblica funzione, tutelato dall’articolo 97 della Costituzione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1488 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1488 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a TRIESTE il 13/06/1959 COGNOME NOME nato a GORIZIA il 11/10/1962
avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di NOME COGNOME e NOME, ribaditi nella memoria, con i quali si contesta l’affermazione di respor sabilit mancata assunzione di una prova decisiva in relazione ai reati di resistenza e di oltraggio, so inammissibili per genericità, risultando meramente oppositivi e reiterando :ensure g esaminate e motivatamente disattese in sentenza;
rilevato che la con ampia e diffusa motivazione la Corte di appello ha g ustificat mancata acquisizione delle videoriprese effettuate dall’operante in servizio, incaricato prop di effettuare riprese in occasione di una manifestazione del MTL e di eventual disordini incidenti, spiegando che sarebbe stata inutile dal momento che l’operante avev i chiarito aver interrotto le riprese non appena il COGNOME gli si era avvicinato e minacci impedendogli di effettuare altre riprese, anche dopo che si era qualificato, come eri desumibi dalle dichiarazioni dello stesso teste a difesa e dal COGNOME che aveva vi:st: il col circondato nonché dal DVD prodotto dalla difesa, sicché le espressioni offensive pronunciate dallo Zuzek integrano l’oltraggio (pag.6-9), considerato, che anche il motivo relativo alla pena prevista per l’oltraggio oggetto questione di costituzionalità proposta dal Tribunale di Trieste, è del tutto infondi t:o al della pronuncia della Corte cost. n.166 del 23.10.2024 che ha ritenuto non fondata l questione, atteso che la “nuova” fattispecie di oltraggio condivide ora con la f.lAispec resistenza a un pubblico ufficiale di cui all’art. 337 cod. pen., pur nella diversità CiE le condotte sanzionate, una medesima direzione offensiva rispetto al regolare svolgir lento dell pubblica funzione, bene di immediata rilevanza costituzionale ai sensi dell’art. 97, comm secondo, Cost. il che rende non manifestamente irragionevole, né arbitraria, l’i scelta legislatore di prevedere la medesima pena minima per i entrambi i reati;
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguent condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di uro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ielle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.