Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22836 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 22836 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Algeria il 27/07/1978
avverso la sentenza emessa in data 08/11/2024 dalla Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte depositate in data 19/05/2025 con le quali il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte depositate in data 29/05/2025 dall ‘ avv. NOME COGNOME difensore del ricorrente, che ha chiesto l ‘ accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova confermava la pronuncia emessa in data 23/01/2024 con la quale il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Genova , all’esito di rito abbreviato, aveva dichiarato NOME COGNOME responsabile dei reati di cui agli artt. 337, 341 bis , 635, comma secondo n. 1, in relazione all’art. 625 n. 7, 493 ter cod. pen., e di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975, con conseguente irrogazione della pena di un anno di reclusione ed euro 400,00 di multa, in aumento sulla sanzione di anni cinque mesi quattro di reclusione ed euro 1600,00 di multa già irrogata con sentenza in data 14/12/2022 della Corte di appello di Genova (irrevocabile il 31/03/2023) per i delitti già giudicati di rapina e lesioni personali.
Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, l’imputato articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. la violazione degli artt. 15, 337 e 341bis cod. pen. per non avere la Corte di appello ritenuto assorbito il reato di oltraggio contestato al capo 2) di imputazione in quello di resistenza a pubblico ufficiale sub capo 1).
Rileva il ricorrente che l’espressione ingiuriosa proferita dall’imputato , in quanto pronunciata contestualmente ad una frase a contenuto intimidatorio, costituisce una modalità della minaccia ed è sorretta dall ‘ unico fine di opporsi all ‘ operato dei pubblici ufficiali, ravvisandosi pertanto il solo reato di resistenza.
2.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 442 codice di rito , nonché la manifesta contraddittorietà della motivazione per non avere la Corte di appello computato la diminuente per il rito abbreviato nella misura della metà con riferimento alla contravvenzione di cui al capo 4) e, in ogni caso, per avere motivato ‘in modo incomprensibile’ i singoli passaggi del calcolo della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il primo motivo è manifestamente infondato.
Dalle due sentenze di merito emerge, in punto di fatto, che il 15/08/2021 NOME COGNOME era sottoposto a controllo da agenti della Polizia Locale di Genova che lo avevano osservato intento ad effettuare il prelievo di un numero ingente di pacchetti di sigarette presso un distributore automatico, utilizzando una carta di credito. Richiesto di esibire tale documento per verificarne l ‘ intestazione, l ‘ imputato reagiva ingiuriando i pubblici ufficiali con parole offensive e
minacciandoli proferendo le frasi ‘ vi ammazzo … prendo una bottiglia e la rompo e vi taglio la gola a tutti … vi taglio la gola … se vi trovo fuori ve lo faccio vedere io cosa succede ‘ .
A fronte di tale ricostruzione fattuale, la Corte di appello ha escluso l ‘assorbimento del reato di oltraggio a pubblico ufficiale in quello di resistenza applicando correttamente il consolidato principio di diritto (che qui si ribadisce) secondo cui il delitto di cui all’art.341bis cod. pen., non è assorbito, bensì concorre con il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, anche nel caso in cui, come nella specie, la condotta offensiva sia finalizzata ad opporsi al compimento di un atto di ufficio del pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 39980 del 17/05/2018, COGNOME, Rv. 273769; Sez. 6, n. 23684 del 14/05/2015, COGNOME, Rv. 263813; Sez. 5 n. 49478 del 09/10/2013, COGNOME, Rv. 257830).
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che la direzione della condotta ingiuriosa allo scopo di opporsi all’azione del pubblico ufficiale è irrilevante ai fini dell’assorbimento del delitto di oltraggio in quello di resistenza del quale l’ingiuria, a differenza della minaccia, non è elemento costitutivo, come correttamente osservato nella sentenza impugnata; che tale finalità è altrettanto irrilevante ai fini della esclusione dell’elemento psicologico del reato di cui all ‘ art. 341- bis cod. pen. che è rappresentato dal dolo generico (anche in forma eventuale) e cioè dalla consapevolezza del soggetto agente di utilizzare espressioni socialmente interpretabili come offensive, a prescindere dai particolari motivi che abbiano determinato la condotta ingiuriosa.
2. E ‘ invece fondato il secondo motivo di ricorso.
Con l ‘ atto di appello l ‘ odierno ricorrente aveva censurato la sentenza di primo grado anche nella parte in cui la riduzione per il rito abbreviato non era stata operata nella misura della metà con riferimento alla contravvenzione contestata al capo 4), come previsto dall ‘ art. 442 comma 2 cod. proc. pen.
La Corte di merito ha ritenuto infondata la doglianza assumendo che da ‘ un agevole calcolo matematico ‘ si ricavava che il giudice di prime cure aveva determinato per l ‘ ipotesi contravvenzionale una pena detentiva pari a mesi due di reclusione, poi ridotta della metà (mesi uno) per il rito.
L ‘ iter argomentativo posto a base di tale assunto (pag. 4 della sentenza impugnata) non consente, tuttavia, di ricostruire il calcolo della pena nel suo complesso nei termini indicati dal collegio di secondo grado e di individuare la corretta riduzione operata per la contravvenzione.
La sentenza impugnata va dunque annullata sul punto per nuovo giudizio che dovrà tenere conto del principio di diritto affermato di recente nella pronuncia delle Sezioni Unite in data 27/02/2025 nell’ambito del procedimento n. 34910/2024
NRG (emessa successivamente al proposto ricorso e, allo stato, non ancora massimata) secondo cui nel caso di delitti e contravvenzioni posti in continuazione ed oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di cui all’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, va operata, sulla pena inflitta per i delitti, nella misura di un terzo e, sulla pena applicata per le contravvenzioni, nella misura della metà.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla riduzione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Genova. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e definitivo l ‘ accertamento di responsabilità.
Così deciso il giorno 04/06/2025