Oltraggio e Resistenza: Quando Due Reati Possono Coesistere
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, è tornata a pronunciarsi sul delicato rapporto tra i reati di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, chiarendo un punto fondamentale per la difesa degli imputati: il reato di oltraggio non viene assorbito da quello di resistenza. Questa decisione sottolinea come due condotte, sebbene contestuali, possano mantenere la loro autonomia giuridica e portare a una doppia condanna.
I fatti del processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro la sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per i delitti di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. La difesa sosteneva, tra i vari motivi, la violazione del principio del ne bis in idem sostanziale. Secondo la tesi difensiva, la condotta oltraggiosa avrebbe dovuto considerarsi assorbita in quella, più grave, di resistenza, evitando così una doppia punizione per un comportamento ritenuto unitario.
La decisione della Corte di Cassazione sul rapporto tra oltraggio e resistenza
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi che meritano un’attenta analisi: la manifesta infondatezza del motivo relativo al ne bis in idem e la genericità degli altri argomenti proposti.
Le motivazioni
La Corte ha innanzitutto ribadito un orientamento giurisprudenziale consolidato: i reati di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale tutelano beni giuridici differenti e presentano elementi costitutivi distinti. L’oltraggio è posto a tutela dell’onore e del prestigio del pubblico ufficiale, mentre la resistenza protegge la libertà di azione della Pubblica Amministrazione. Pertanto, non è possibile applicare il principio di assorbimento: le offese verbali (oltraggio) non costituiscono un elemento necessario della violenza o minaccia fisica (resistenza). Di conseguenza, le due condotte possono concorrere e giustificare una duplice condanna senza violare il principio del ne bis in idem.
In secondo luogo, i giudici hanno qualificato gli altri motivi di ricorso come generici e meramente ripetitivi di argomentazioni già esaminate e respinte con motivazione adeguata dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha evidenziato come la Corte territoriale avesse già spiegato in modo congruo le ragioni alla base del trattamento sanzionatorio applicato, rendendo il ricorso su questo punto privo di reale contenuto critico.
Le conclusioni
L’ordinanza ha conseguenze pratiche immediate. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso rende definitiva la condanna inflitta nei gradi di merito. Inoltre, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma significativa in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia conferma che presentare un ricorso in Cassazione basato su argomenti già ampiamente dibattuti o su tesi giuridiche non supportate dalla giurisprudenza consolidata espone al rischio non solo di un rigetto, but anche di sanzioni economiche aggiuntive.
Commettere il reato di resistenza a pubblico ufficiale assorbe anche quello di oltraggio?
No, secondo la Corte di Cassazione il reato di oltraggio non è assorbito da quello di resistenza. Si tratta di due reati distinti che possono coesistere, in quanto tutelano beni giuridici diversi (l’onore del pubblico ufficiale per l’oltraggio, la libertà di azione della Pubblica Amministrazione per la resistenza) e non vi è un rapporto di specialità tale da giustificare l’assorbimento.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione è considerato generico e ripetitivo?
Se un ricorso si limita a riproporre argomenti già esaminati e motivatamente respinti nei precedenti gradi di giudizio, senza introdurre nuove e specifiche critiche alla sentenza impugnata, la Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile per genericità e natura reiterativa.
Qual è la conseguenza di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41318 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41318 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
36/RG. 21569
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigra”e indicata per il delitto di resistenza e oltraggio; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto il ricorso inammissibile:
perché manifestamente infondato quanto all’asserita violazione del ne bis in »deq sostanziale, non essendo il reato di oltraggio assorbito in quello di resistenza (ex Sez. 6, n. 39980 del 17/05/2018, P., Rv. 273769);
perché generico e reiterativo di argomenti giuridici, già vagliati e disattesi con cor-etTh argomentazioni avendo la Corte distrettuale congruamente spiegato le ragioni pc n te Q3 fondamento del trattamento sanzionatorio (pag. 5 e 6 della sentenza);
ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l’inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2025.