Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20021 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20021 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LECCE il 28/05/1998
avverso la sentenza del 13/11/2024 della Corte d’appello di Lecce Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo qua disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.
Il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME con requisitoria scri chiedeva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Lecce confermava la responsabilità di NOME COGNOME pe reati di tentata rapina aggravata, danneggiamento, oltraggio a pubblico uffici evasione.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduce
2.1. violazione di legge (art. 56, comma 3, 628, comma 3, cod. pen.) e viz motivazione in ordine 4.( la conferma della responsabilità per il reato di tentata ra aggravata: si deduceva che avrebbe dovuto riconoscersi la desistenza in ragione del che l’abbandono dell’azione delittuosa sarebbe avvenuta quando il ricorrente aveva an il dominio dell’iniziativa criminale senza alcuna costrizione esterna e che la reazio vittima avrebbe avuto solo l’effetto di attivare una virtuosa rivalutazione della c
2.2. violazione di legge (art. 341-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ord conferma della responsabilità per il reato di oltraggio: mancherebbe la condizione “presenza di più persone”; invero tutti presenti avrebbero rivestito la qualifica di ufficiali e sarebbero stati intenti a compiere atti d’ufficio sicché la condotta cont avrebbe avuto alcuna “rilevanza esterna”;
2.3. violazione di legge (art. 635 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordi conferma della responsabilità per il reato di danneggiamento: mancherebbe la prova d “contestualità” delle minacce con il lancio dei sassi, sicché il danneggiamento non s punibile;
2.4. violazione di legge (artt. 81, 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in definizione del trattamento sanzionatorio: non sarebbe stato sufficientemente giusti il riconoscimento della recidiva ed il suo effetto sulla sanzione; inoltre non sare fornita un’adeguata motivazione a sostegno della quantificazione degli aumenti p continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso che contesta la motivazione della sentenza impugna nella parte in cui non ha riconosciuto l’esimente della desistenza non supera la s ammissibilità in quanto manifestamente infondato.
Il Collegio riafferma che in tema di desistenza dal delitto e di recesso at decisione, rispettivamente, di interrompere l’azione criminosa o di consumare una di condotta finalizzata a scongiurare l’evento deve essere il frutto di una scelta vo dell’agente, non riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volontà o neces da fattori esterni (tra le altre: Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, dep.2019, T., Rv – 01). E che, pertanto, la mancata consumazione del delitto deve dipendere d volontarietà, che non deve essere intesa come spontaneità, per cui la scelta proseguire nell’azione deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di interiore, indipendente da circostanze esterne che rendono irrealizzabile o troppo ris
il proseguimento dell’azione criminosa (Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018, Ferdico e Rv. 272535; Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, dep. 2019, T, Rv. 275647).
Quanto alla necessità che la desistenza intervenga prima della “perfezione” condotta che integra il tentativo il Collegio riafferma che nei reati di danno a form è configurabile la desistenza volontaria solo nella fase del tentativo incompiuto, os a quando non siano stati posti in essere gli atti da cui origina il processo causal produrre l’evento (Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, COGNOME, Rv. 271435 – 01).
Sul punto il Collegio riafferma che per ritenere “compiuto” il tentativo la valu della idoneità degli atti deve essere effettuata attraverso un giudizio di postuma, da effettuare con riferimento alla situazione che si presentava all’impu momento del compimento degli atti, in base alle condizioni prevedibili del caso ( altre: Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019, COGNOME, Rv. 277032 – 02).
Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di ap rilevava che la condotta del COGNOME aveva perfezionato il tentativo di rapina da l’aggressione predatoria era stata interrotta solo dalla reazione della vittima, fattore esterno, che si frapponeva alla prosecuzione dell’azione, senza la condotta criminosa sarebbe senz’altro continuata (pag. 4 della sentenza impugnata)
2. Il secondo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il collegio riafferma che in tema di oltraggio, l’offesa all’onore ed al pres pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di almeno due persone, tra le qua possono computarsi quei soggetti che, pur non direttamente attinti dall’offesa, as alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni, essendo integrato il requisito della di persone unicamente da persone estranee alla pubblica amministrazione (ossia “civili”), ovvero da persone che, pur rivestendo la qualifica di pubblico ufficia presenti in quel determinato contesto spazio-temporale non per lo stesso motivo d’u in relazione al quale la condotta oltraggiosa sia posta in essere dall’agente (Sez. 6 del 18/01/2022, COGNOME, Rv. 282999 – 01; Sez. 6, n. 30136 del 09/06/2021, Leocata 281838 – 01 ). Segnatamente si ribadisce che «il requisito della pluralità di pers cui presenza deve svolgersi la condotta oltraggiosa è integrato unicamente da per estranee alla pubblica amministrazione (ossia dai “civili”) ovvero da persone ch rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, siano presenti in quel determinato spaziotemporale non per lo stesso motivo d’ufficio in relazione al quale la co oltraggiosa sia posta in essere dall’agente. E’ indispensabile, quindi, che la frase o raggiunga persone estranee non soltanto ai pubblici ufficiali direttamente investi offese, ma anche alle pubbliche funzioni in corso di svolgimento, atteso che solo condizioni può crearsi il pericolo alla considerazione sociale ed all’autorevolez pubblica amministrazione» (Sez. 6, n. 6604 del 18/01/2022, § 3).
Nel caso di specie la condotta di oltraggio è stata consumata all’interno degl della Questura alla presenza di agenti di pubblica sicurezza impegnati nel compim di atti di ufficio e, segnatamente, nella identificazione degli autori dell’ag Dunque, tenuto conto delle consolidate indicazioni ermeneutiche richiamate, il rea oltraggio non sussiste.
Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatament reato di oltraggio perché il fatto non sussiste e la pena deve essere riterminata el mesi sei di reclusione e duecentoottantadue euro di multa inflitti in relazione di cui all’art. 341-bis cod. pen.
Il terzo motivo di ricorso, che contesta la motivazione in ordine alla sus del danneggiamento, rilevando la mancanza di contestualità tra la minaccia e l’azi danneggiamento è manifestamente infondato.
Invero la Corte di appello, ha effettuato una accurata e persuasiva analis prove raccolte rilevando come le stesse indicassero univocamente che la minacci all’o ed il lancio dei sassi fossero stati posti in essere «senza soluzione di continuit della senza impugnata).
Rispetto a tale ricostruzione – che confermava quella effettuata dal tribun ricorso si configura come meramente reiterativo delle doglianze proposte con la p impugnazione.
Infine, sono manifestamente infondate anche le doglianze relative al tratta sanzionatorio.
Quanto agli oneri motivazionali che incombono sul giudice il Collegio riafferma ch tema di recidiva facoltativa, è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivaz ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa. (Sez. U, n. 27/10/2011, dep. 2012, Marciano’, Rv. 251690 – 01). E che il giudice, nel determin pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena ba anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei satellite (Conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01) . (Sez. U, n. 47127 del 24/06/ COGNOME, Rv. 282269 – 01)
Contrariamente a quanto dedotto la Corte di appello onorava gli oneri motivazion individuati dalla Cassazione e forniva una accurata giustificazione sia in ord sussistenza della recidiva che all’ammontare degli aumenti per la continuazione.
Con riguardo alla recidiva la Corte rilevava, infatti, che i numerosi prec vantati, relativi alla pregressa consumazione di reati contro il patrimonio, tratte una personalità caratterizzata da ingravescente pericolosità, il che giusti riconoscimento dell’aggravante.
Del pari la Corte, contrariamente a quanto dedotto, ha offerto una giustifica precisa ed individualizzata in ordine a tutti gli aumenti per la continuazione dispo
6 della sentenza impugnata).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di oltraggio pe il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di mesi 6 di reclusione ed euro
multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso, il giorno 11 aprile 2025
Il Consigliere estensore
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La Presidente