Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 9432 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9432 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nata il DATA_NASCITA nella Repubblica Dominicana avverso la sentenza del 15/05/2025 della Corte d’appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza per avvenuta estinzione del reato;
udito l’AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello condannava NOME per oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis cod. pen.), previa riqualificazione del fatt
originariamente contestato come violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 cod. pen.) e poi ritenuto, in primo grado, configurante una resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.).
Avverso la sentenza della Corte d’appello ha presentato ricorso l’imputata, per il tramite dell’AVV_NOTAIO, deducendo due motivi di ricorso.
2.1. Errata applicazione dell’art. 341-bis, comma 4, cod. pen.
Premesso che la riparazione ex art. 341-bis, comma 4, cod. pen. poteva essere realizzata soltanto dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado, che riqualificò a sua volta il reato in oltraggio, l’imputata, appena il titolo di reat ha reso possibile, ha provveduto in tal senso, inviando all’ente di appartenenza e al soggetto direttamente interessato una lettera di scuse e copia degli assegni circolari, «a valere quale risarcimento del danno».
2.2. Mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione.
Il fatto fu commesso nel 2018 e, quindi, prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 150 del 2022, che escluse la particolare tenuità del fatto per i delitti di cui ag artt. 336, 337 e 341-bis cod. pen., ove commessi nei confronti di un pubblico ufficiale o di un agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria. Ciò precisato, all’applicazione della disposizione può provvedere la Corte di Cassazione d’ufficio, in presenza dei presupposti da essa stessa richiesti e nel caso di specie ricorrenti.
L’imputata era infatti incensurata; non risulta sia successivamente incorsa in vicende penali rilevanti o che abbia subito procedimenti penali; la sentenza impugnata ha notevolmente ridimensionato la portata della vicenda, derubricando il reato in oltraggio; la pena edittale è molto vicina al minimo; la stessa Corte d’appello ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche.
Acquista inoltre rilievo, in virtù della modifica operata dall’art. 1, comma 1, lett. c) n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la condotta successiva alla commissione del reato (disposizione applicabile retroattivamente, trattandosi di norma penale sostanziale favorevole, come già chiarito, con riferimento ad analogo aspetto, da Sez. U, n. 13681 del 25 febbraio 2016, Tushaj, Rv. 266594).
La ricorrente ha presentato una memoria, depositando la copia delle raccomandate inviate al soggetto interessato e all’ente, contenenti le scuse e il risarcimento del danno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è infondato.
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1.1. Per effetto della riqualificazione soltanto in appello del reato come oltraggio, la ricorrente lamenta di essersi vista sottrarre la possibilità di ottener l’estinzione del reato in seguito alla riparazione del danno la quale – per espresso disposto dell’art. 341-bis, comma 4, cod. pen., avrebbe dovuto avvenire «prima del giudizio» e chiede che, pertanto, la disposizione operi in questa sede.
Ma a tale esito non è possibile pervenire.
1.2. Premesso che non constano precedenti in termini di questa Corte, l’art. 341-bis, comma 4, cod. pen. non è applicabile al caso in oggetto in modo diretto, ostandovi il dato letterale, ma neppure in via analogica, poiché dell’analogia mancano i presupposti, e cioè l’eadem ratio e, prima ancora, una lacuna.
In tema di oltraggio a pubblico ufficiale, va infatti ricordato che la causa di estinzione del reato di cui all’art. 341-bis, comma terzo, cod. pen. trova applicazione a condizione che il risarcimento del danno sia integrale, avvenga nei confronti della persona offesa e dell’ente di appartenenza della medesima e sia effettuato prima del giudizio, in quanto la sua previsione ha carattere deflattivo e la concreta operatività non può essere rimessa a una scelta di opportunità dell’imputato, maturata all’esito dello svolgimento del dibattimento (Sez. 6, n. 50996 del 12/09/2019, Caresana, Rv. 277443).
Detto con parole diverse, la causa di estinzione del reato di oltraggio persegue una duplice funzione.
Per un verso, ha uno scopo premiale, come si evince dal fatto che il risarcimento deve essere «spontaneo» (la disposizione legislativa usa l’avverbio «spontaneamente», e non quello «volontariamente» che ricorre, invece, in altri testi, quali l’art. 56, commi terzo e quarto, cod. pen.), sicché vuole incentivare nella prospettiva riparatoria/risocializzatrice – il fattivo adeguamento del reo ai valori sociali offesi mediante la commissione del fatto.
Per altro verso, esibisce uno scopo deflattivo, quale emerge, appunto, dallo sbarramento temporale («prima del giudizio») imposto dal legislatore alla sua attivazione.
Ebbene, nessuna di queste due proiezioni teleologiche si invererebbe nel caso in oggetto, in cui l’imputata ha risarcito il danno soltanto dopo che la sentenza d’appello ha riqualificato il fatto e, dunque (assai verosimilmente), in modo poco «spontaneo».
1.3. Né v’è ragione di dubitare della legittimità costituzionale della disposizione, là dove appone un limite cronologico alla possibilità che il risarcimento conduca all’estinzione del reato (il profilo, a rigore, non è stato dedotto in termini specifici dal ricorrente), tale disciplina apparendo, al contrario in linea con le indicate finalità.
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09)
Sul punto, valgano gli insegnamenti giurisprudenziali nella materia – finitima – dell’oblazione che, come noto, rappresenta un meccanismo di depenalizzazione – “in fatto” – e che, quindi, comunque porta all’estinzione del reato (seppur lasciando residuare l’illiceità del fatto, che muta la sua natura in illecito pena amministrativo).
In particolare, argomentando a partire da Sez. U, n. 7645 del 28/02/2006, Autolitano, Rv. 233029, questa Corte, sempre nella sua più autorevole composizione, aveva chiarito, con riferimento ad una situazione assimilabile a quella in oggetto, che nel caso in cui è contestato un reato per il quale non è consentita l’oblazione ordinaria di cui all’art. 162 cod. pen. né quella speciale prevista dall’art. 162-bis cod. pen., l’imputato, qualora ritenga che il fatto poss essere diversamente qualificato in un reato che ammetta l’oblazione, ha l’onere di sollecitare il giudice alla riqualificazione del fatto e, contestualmente, a formular istanza di oblazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale espressa richiesta, il diritto a fruire dell’oblazione stessa resta precluso ove il giud provveda d’ufficio ex art. 521 cod. proc. pen., con la sentenza che definisce il giudizio, ad assegnare al fatto la diversa qualificazione che consentirebbe l’applicazione del beneficio (Sez. U, n. 32351 del 26/06/2014, COGNOME, Rv. 259925).
E la Corte costituzionale (sent. n. 192 del 2020) ha fugato i dubbi di legittimità costituzionale prospettati dai giudici di merito in relazione al “diritto vivent formatosi a seguito dei due citati interventi di legittimità a Sezioni Unit confermando (con una pronuncia di rigetto) la configurabilità di «un onere dell’imputato, il quale si sia visto contestare in forma chiara e precisa il fat addebitatogli, con l’indicazione degli articoli di legge che si assumono violati, secondo quanto prescritto dall’art. 429, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., di esercitare prontamente e tempestivamente il suo diritto di difesa riguardo all’inquadramento giuridico della vicenda».
La Consulta ha in tal senso precisato che «una cosa è il mutamento del dato storico su cui si basa l’accusa, legato alle risultanze probatorie: mutamento che l’imputato non sarebbe tenuto ad “antivedere”, per adeguare ad esso le proprie strategie . Altra cosa, invece, è la sussunzione del dato storico sub specie iuris, ossia il suo inquadramento sotto l’uno o l’altro titolo di reato: tema sul quale l’imputato potrebbe invece interloquire subito, nell’esercizio del suo diritto di difesa».
La conclusione è stata che «tale diritto, a contestare la qualificazione giuridica prescelta dal pubblico ministero, si traduce – per ripetere la formula della sentenza n. 32351 del 2014 delle Sezioni unite – anche in un onere, “al fine di scongiurare l’insorgere di effetti preclusivi che il sistema è fisiologicamente chiamato a
predisporre a salvaguardia dello stesso ordo iudiciorum”», e cioè per evitare che l’imputato “lucri” uno slittamento in avanti del termine per – nel nostro caso risarcire il danno «che erode, senza adeguata giustificazione, gli effetti deflattiv del meccanismo, permettendogli di “regolarsi” secondo gli esiti, a lui più o meno favorevoli, dell’istruttoria dibattimentale».
1.4. Ciò, mutatis mutandis, è quanto si sarebbe verificato nel caso di specie, in cui: il mutamento della qualifica giuridica del fatto in oltraggio era prevedibil ben poteva ritenersi che la difesa fosse, dunque, tenuta a prevederlo; ciò nondimeno, la riqualificazione in oltraggio non fu sollecitata al Giudice di primo grado, né fu per tempo disposto il risarcimento.
1.5. Con riguardo al caso in oggetto, mutuando quasi testualmente gli insegnamenti giurisprudenziali poc’anzi richiamati e concernenti l’affine tema dell’oblazione, è dunque possibile enunciare il seguente principio di diritto.
In tema di art. 341-bis, comma 4, cod. pen., l’imputato, qualora ritenga che il fatto possa essere diversamente qualificato in un reato che ammetta l’estinzione a seguito di risarcimento, ha l’onere di sollecitare il giudice alla riqualificazione fatto e, contestualmente, provvedere al risarcimento nei termini previsti dalla disposizione citata, con la conseguenza che, in caso contrario, il diritto alla dichiarazione di estinzione del delitto di oltraggio resta precluso ove il giudic provveda di ufficio – con la sentenza che definisce il giudizio di primo grado o nei gradi successivi -, ad assegnare al fatto la diversa qualificazione che consentirebbe l’applicazione della disposizione in oggetto.
1.6. Sulla base di tale regula iuris, il motivo va, quindi, dichiarato infondato.
Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso.
2.1. La ricorrente, la quale non aveva dedotto il motivo in appello, ha richiamato una pronuncia di questa Corte secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d’appello che non abbia rilevato ex officio, alla stregua di quanto previsto dall’art. 129 cod. proc. pen., la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv, 28416).
Precisato che, in tale precedente, la causa di non punibilità non fu riconosciuta, essendosi ritenuta la doglianza non adeguatamente argomentata con la specifica indicazione delle ragioni legittimanti la pretesa, resta pur sempre fermo che questo è Giudice di legittimità e che, dunque, non può esprimere giudizi in fatto, sicché il suo potere d’ufficio è limitato a situazioni affatto particolari, d esulano margini di apprezzamento discrezionale.
2.2. Quello concreto non è il caso.
Pur disponendo un trattamento benevolo sul piano sanzionatorio, la Corte d’appello ha infatti richiamato «la pluralità e la carica offensiva delle espression proferite». Sebbene in modo implicito, ha quindi espresso un giudizio sulla “non” tenuità del fatto sotto il profilo oggettivo (dell’offesa), prim’ancora che soggetti (della colpevolezza).
E non illogicamente, d’altronde, visto che, come risulta dalla motivazione, l’imputata: si era rifiutata di esibire al controllore il biglietto nell’au aggredendolo verbalmente; ne discese contro le indicazioni di questi, che fu costretto ad inseguirla; una volta a terra, insistette nel diniego di esibir documenti, sempre condendo il rifiuto con insulti; anche dopo l’intervento della polizia stradale, continuò ad imprecare, minacciare ed offendere il pubblico ufficiale che redigeva il verbale di contestazione; persistette in tale condotta pure successivamente, al punto che i poliziotti dovettero trattenerla fisicamente, poiché aveva tentato di aggredire il controllore.
Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12/02/2026