Oltraggio a Pubblico Ufficiale: la Cassazione e i Limiti del Ricorso
L’oltraggio a pubblico ufficiale è un reato che tutela il prestigio della Pubblica Amministrazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per analizzare i requisiti di questa fattispecie e i limiti di ammissibilità di un ricorso. Nel caso specifico, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per aver offeso degli agenti, confermando la decisione dei giudici di merito.
I Fatti del Caso
Un automobilista, dopo essere stato sanzionato per sosta vietata, reagiva offendendo gli agenti operanti. La condotta si svolgeva sulla pubblica via, alla presenza non solo degli agenti ma anche di altri automobilisti e passanti. A rendere più grave il gesto, l’imputato lanciava del denaro verso i pubblici ufficiali. A seguito di questi eventi, l’uomo veniva condannato in primo e secondo grado per il reato di cui all’art. 341-bis del codice penale.
I Motivi del Ricorso e l’Oltraggio a Pubblico Ufficiale
L’imputato decideva di ricorrere in Cassazione, basando la sua difesa su tre argomenti principali:
1. Assenza del requisito della pluralità di persone: Secondo la difesa, non era stata raggiunta la prova della presenza di più persone, elemento costitutivo del reato.
2. Mancata applicazione della causa di non punibilità: Si lamentava il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis c.p.
3. Eccessività della pena: La sanzione inflitta (un mese e dieci giorni di reclusione) veniva considerata sproporzionata.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto tutte le argomentazioni, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su considerazioni sia di carattere procedurale che sostanziale.
Innanzitutto, i giudici hanno qualificato i motivi del ricorso come generici e meramente riproduttivi di censure già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve contenere critiche specifiche e puntuali alla sentenza impugnata, non limitarsi a ripetere argomenti già vagliati.
Nel merito, la Corte ha affrontato i singoli punti:
* Sulla presenza di più persone: La Cassazione ha confermato che la presenza di altri automobilisti, anche se appena sanzionati, e di semplici passanti sulla pubblica via è pienamente sufficiente a integrare il requisito richiesto dall’art. 341-bis c.p. L’offesa, per essere penalmente rilevante, deve poter essere percepita da un numero di persone (almeno due, oltre all’offeso e all’agente) che possano assistere all’umiliazione del pubblico ufficiale.
* Sulla particolare tenuità del fatto: La Corte ha ribadito un principio fondamentale: l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. non è un diritto dell’imputato, ma una valutazione discrezionale del giudice. Tale valutazione deve basarsi su elementi positivi che, nel caso in esame, mancavano. Al contrario, le modalità del fatto, in particolare il gesto di lanciare il denaro, e i precedenti penali dell’imputato sono stati considerati elementi ostativi al riconoscimento del beneficio.
* Sulla pena: La pena di un mese e dieci giorni di reclusione è stata giudicata “assai contenuta” e, quindi, tutt’altro che eccessiva.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è significativa perché riafferma diversi principi chiave in materia di oltraggio a pubblico ufficiale e di diritto processuale penale. In primo luogo, stabilisce che la genericità e la ripetitività dei motivi di ricorso ne determinano l’inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (in questo caso, 3.000 euro).
In secondo luogo, fornisce un’interpretazione pratica del requisito della “presenza di più persone”, confermando che un contesto di pubblica via, con la presenza di passanti e altri cittadini, è sufficiente a ledere il bene giuridico protetto dalla norma, ovvero il prestigio della Pubblica Amministrazione.
Infine, cristallizza la natura discrezionale della valutazione sulla particolare tenuità del fatto, che deve tenere conto non solo della gravità del reato in sé, ma anche della condotta complessiva dell’imputato e dei suoi precedenti.
Per configurare il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, la presenza di passanti casuali è sufficiente?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che la presenza di altri automobilisti e di passanti sulla pubblica via è sufficiente a integrare il requisito della presenza di più persone, necessario per la configurazione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.).
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) è un diritto dell’imputato?
No, la sentenza chiarisce che l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. non è un diritto dell’imputato. La sua concessione deve essere fondata su elementi positivi che, nel caso di specie, non sono emersi. Le modalità del fatto e i precedenti dell’imputato hanno giustificato la non applicazione di tale beneficio.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40398 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40398 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a RAVENNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 91/Rg NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza che ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 341-bis cod. pen. em rito abbreviato;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dall sede di legittimità, in quanto costituiti da doglianze generiche e meramente ripro profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti gi giudice di merito. In particolare, sull’effettiva presenza di più persone, neces della configurazione dell’oltraggio, questa è stata fondata sull’essere avvenuto i presenza di altri automobilisti appena sanzionati e passanti sulla pubblica via;
ritenuto che anche la censura relativa alla mancata applicazione della causa di non p di cui all’art. 131-bis cod. pen. e delle attenuanti generiche Acreiterativa in q è noto, non costituiscono un diritto dell’imputato, ma devono essere fondate su positivi non emersi e, nella specie, la sentenza impugnata risulta sorretta da su non illogica motivazione alla luce delle modalità del fatto, avvenuto anche con denaro agli operanti nonostante il ricorrente si trovasse in sosta vietata, e dei Passa rella;
ritenuto circa la censurata eccessività della pena / che questa è stata applicata in misura assai contenuta, pari ad un mese e 10 giorni di reclusione;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art proc. pen., ma non anche la liquidazione delle parti civili in quanto non risulta c apportato alcun contributo rilevante ai fini della decisione per contrastare l’avve a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (Sez. U, ord. n. 5466 de Rv. 226716).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 settembre 2024.