Oltraggio a Pubblico Ufficiale: Quando il Ricorso in Cassazione è Inutile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24039/2024, ha fornito importanti chiarimenti sui limiti del ricorso per la cassazione in materia di oltraggio a pubblico ufficiale. Questa decisione sottolinea come la riproposizione di argomenti già vagliati e respinti nei gradi di merito conduca inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Analizziamo insieme i dettagli di questo caso.
I Fatti del Caso: Dall’Appello alla Cassazione
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un cittadino avverso una sentenza della Corte d’Appello di Messina, che lo aveva condannato per il reato previsto dall’art. 341 bis del codice penale. L’imputato, ritenendo ingiusta la condanna, decideva di rivolgersi alla Suprema Corte di Cassazione, ultimo grado di giudizio, per tentare di ottenere l’annullamento della decisione.
Le doglianze difensive si concentravano sulla presunta insussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato. Tuttavia, la difesa non introduceva nuovi e validi argomenti di diritto, limitandosi a ripresentare le stesse critiche già esaminate e rigettate dalla Corte d’Appello.
La Decisione della Cassazione sull’Oltraggio a Pubblico Ufficiale
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della vicenda, ma si concentra sulla correttezza procedurale e sulla validità dei motivi presentati. Secondo la Corte, i motivi del ricorso non erano consentiti in sede di legittimità, in quanto ‘meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito’.
In sostanza, la Cassazione ha stabilito che non è suo compito riesaminare i fatti già accertati dai tribunali precedenti, a meno che non vengano sollevate questioni di pura legittimità, come un errore nell’applicazione della legge o un vizio logico manifesto nella motivazione. Poiché nel caso di specie i motivi erano ripetitivi, il ricorso è stato respinto in via preliminare.
Le Motivazioni: I Requisiti del Reato Confermati
La Corte ha rafforzato la decisione dei giudici di merito, confermando che la loro analisi era stata giuridicamente corretta, puntuale e immune da incongruenze logiche. La motivazione della condanna per oltraggio a pubblico ufficiale poggiava su due pilastri fondamentali, entrambi ritenuti correttamente accertati:
La Correlazione Funzionale
I giudici hanno riscontrato un legame diretto tra la condotta oltraggiosa dell’imputato e l’attività d’ufficio svolta dalle persone offese. L’offesa non era generica, ma strettamente connessa all’esercizio delle loro funzioni pubbliche.
La Presenza di Più Persone
È stato confermato il requisito della pluralità di persone presenti al momento del fatto. L’art. 341 bis c.p. richiede infatti che l’offesa avvenga in un luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, elemento che garantisce una maggiore lesività dell’onore e del prestigio del pubblico ufficiale.
Poiché entrambi questi elementi costitutivi del reato erano stati puntualmente verificati, la Cassazione non ha ravvisato alcun motivo per mettere in discussione la sentenza impugnata.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto conseguenze significative per il ricorrente. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È, invece, uno strumento per controllare la corretta applicazione della legge. Quando un ricorso si limita a ripetere argomenti già respinti senza sollevare valide questioni di diritto, la sua sorte è segnata verso l’inammissibilità, con le relative conseguenze economiche per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice ripetizione di argomenti e censure già esaminati e correttamente respinti dai giudici dei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare nuove e valide questioni di legittimità.
Quali sono gli elementi essenziali del reato di oltraggio a pubblico ufficiale confermati in questa ordinanza?
Gli elementi essenziali del reato confermati sono due: la ‘correlazione funzionale’ tra la condotta offensiva e l’esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale, e il requisito della ‘pluralità di persone’ presenti al momento della condotta illecita.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24039 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24039 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a PATTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censur adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corrett puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergen acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche con specifico riguardo ai contestati tratti costitutivi del reato ex art 341 bis ascritto all’imputato, puntualmente riscontrati il versante della correlazione funzionale tra la condotta oltraggiosa e ‘attività d’uffici persone offese, sia in relazione al requisito della pluralità di persone presenti all’atto dell condotta rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 22 aprile 2024.