Oltraggio a Pubblico Ufficiale: Quando il Ricorso in Cassazione è Destinato a Fallire
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, fornisce un chiaro esempio di come un ricorso basato su motivi generici e ripetitivi sia destinato all’insuccesso. Il caso in esame riguarda una condanna per oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento, confermata in appello e poi impugnata in Cassazione. Analizziamo insieme la vicenda e le importanti lezioni che se ne possono trarre.
I Fatti del Caso
Un uomo veniva condannato in primo e secondo grado per due reati distinti:
1. Danneggiamento (art. 635 c.p.): per aver infranto il finestrino di un vagone ferroviario.
2. Oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.): per aver pronunciato espressioni offensive all’indirizzo degli agenti intervenuti nella stazione ferroviaria, un luogo pubblico, alla presenza di altre persone e mentre gli ufficiali svolgevano le loro funzioni di controllo e sicurezza.
L’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, contestando le conclusioni a cui erano giunti i giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente: valuta se il ricorso stesso ha i requisiti per essere esaminato. In questo caso, i giudici hanno ritenuto che i motivi presentati fossero “generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese” nella sentenza d’appello.
Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Respinto?
La Corte ha spiegato in modo dettagliato le ragioni dell’inammissibilità, analizzando separatamente le censure relative ai due reati.
La Censura sull’Oltraggio a Pubblico Ufficiale
Per quanto riguarda l’oltraggio a pubblico ufficiale, il ricorrente contestava la sussistenza degli elementi del reato. La Cassazione ha però evidenziato come la Corte d’Appello avesse già motivato in modo corretto e completo su questo punto. La sentenza impugnata aveva infatti accertato che:
– Le espressioni oltraggiose erano state pronunciate in un luogo pubblico (la stazione ferroviaria).
– Erano presenti più persone.
– Le offese erano rivolte a pubblici ufficiali “a causa e nel corso dello svolgimento dell’attività di ufficio”, ovvero durante un’operazione di controllo e identificazione finalizzata alla pubblica sicurezza.
Tutti gli elementi costitutivi del reato erano quindi presenti e correttamente argomentati. Riproporre la stessa contestazione in Cassazione senza nuovi argomenti di diritto è stato ritenuto un motivo generico e, quindi, inammissibile.
La Censura sul Danneggiamento
Anche la contestazione relativa al danneggiamento è stata respinta. L’imputato negava di essere l’autore della rottura del finestrino. La Cassazione ha però sottolineato che la valutazione della Corte d’Appello non era affatto illogica. Anzi, si basava su due elementi di prova convergenti e solidi:
1. La testimonianza del capotreno, che aveva visto l’imputato scagliarsi contro il treno.
2. La prova fisica, ovvero le ferite sanguinanti che l’imputato aveva sulle mani, considerate una “evidente conseguenza dei colpi inferti al finestrino”.
Poiché la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti (compito dei giudici di primo e secondo grado), ma solo verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione, non ha potuto far altro che constatare la coerenza del ragionamento dei giudici d’appello e dichiarare inammissibile anche questo motivo di ricorso.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche dalla Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ripresentare le stesse argomentazioni di fatto già discusse. Per avere successo in Cassazione, è necessario sollevare questioni di pura legittimità, ovvero dimostrare che i giudici dei gradi precedenti hanno applicato la legge in modo errato o hanno motivato la loro decisione in modo manifestamente illogico. Un ricorso che si limita a contestare la valutazione delle prove, senza evidenziare vizi specifici, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento di spese e sanzioni pecuniarie.
Perché il ricorso per oltraggio a pubblico ufficiale è stato dichiarato inammissibile?
Perché i motivi erano generici e ripetitivi di censure già correttamente respinte dalla Corte d’Appello, la quale aveva già accertato la presenza di tutti gli elementi del reato: offese in luogo pubblico, alla presenza di più persone e contro ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni.
Quali prove sono state considerate decisive per la condanna per danneggiamento?
Le prove decisive sono state la testimonianza del capotreno, che ha visto l’imputato scagliarsi contro il treno, e la presenza di ferite fresche e sanguinanti sulle mani dell’imputato, considerate una conseguenza diretta della rottura del finestrino.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta che la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione e al versamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende, come stabilito nel dispositivo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23363 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23363 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BRUSCIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di reati cui agli art. 341-bis e 635 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata che, ai fini della configurabilità del reato di oltraggio per la presenza di più persone e della pubblicità del luogo, ha dato atto che le espressioni oltraggiose venivano pronunciate dall’imputato nella stazione ferroviaria, all’indirizzo dei pubblici ufficiali “a causa e nel corso dello svolgimento dell’attività di ufficio”; e ciò i quanto gli operanti ponevano in essere un’attività di controllo finalizzata alla pubblica sicurezza, estrinsecatasi nell’identificazione dell’imputato, nella ricostruzione dei fatti e nell’assicurare l’arrivo dei soccorsi, e in tale contesto si collocano le espressioni oltraggiose dell’imputato. Per quanto poi riguarda la censura relativa all’identificazione dell’imputato come colui che operò il danneggiamento del vagone ferroviario, infrangendone un finestrino, la Corte territoriale valorizza, in modo certamente non illogico, le circostanze che il capotreno vedeva COGNOME scagliarsi contro il treno in corso e, soprattutto, che il predetto aveva delle ferite alle mani, ancora sanguinanti, evidente conseguenza dei colpi inferti al finestrino.
Considerato che all’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 maggio 2024
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