Oltraggio a pubblico ufficiale: la Cassazione chiarisce i limiti del ricorso
Recentemente, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso di oltraggio a pubblico ufficiale, fornendo importanti chiarimenti sui limiti del ricorso in sede di legittimità. Con una sintetica ma decisa ordinanza, i giudici hanno dichiarato inammissibile l’impugnazione di un cittadino, condannandolo al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un individuo, ritenuto responsabile dei reati di resistenza e oltraggio a un pubblico ufficiale, secondo quanto previsto dagli articoli 337 e 341-bis del codice penale.
Non accettando la sentenza di secondo grado, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, concentrando le proprie difese esclusivamente sulla presunta insussistenza del reato di oltraggio. La sua tesi si basava su una richiesta di “valutazione alternativa della vicenda”, sostenendo che le sue affermazioni non costituissero un’offesa penalmente rilevante.
La Decisione della Cassazione e il reato di oltraggio a pubblico ufficiale
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (cioè non stabilisce se l’imputato sia colpevole o innocente), ma si ferma a un livello precedente: stabilisce che il ricorso, per come è stato presentato, non può essere giudicato.
La Corte ha ritenuto che le censure mosse dall’imputato fossero semplici “doglianze in punto di fatto”. In altre parole, il ricorrente non contestava una violazione di legge o un’illogicità palese nella motivazione della sentenza d’appello, ma si limitava a proporre una propria versione dei fatti, diversa da quella accertata dai giudici di merito. Questo tipo di contestazione non è consentito nel giudizio di Cassazione, che è un giudizio di legittimità e non un terzo grado di merito.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della motivazione risiede nella distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici dei gradi precedenti. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che il ragionamento seguito dai giudici sia logico e coerente.
Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno osservato che la Corte d’Appello aveva motivato la sua decisione con “argomentazioni non manifestamente illogiche” e “conformi alla giurisprudenza”. Un elemento fattuale, sottolineato dalla Cassazione come decisivo, è stato che “le frasi oltraggiose sono state pronunciate alla presenza del proprietario e del cliente ove si era svolta la vicenda”. Questo dettaglio è cruciale perché il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 341-bis c.p., richiede esplicitamente che l’offesa avvenga “in presenza di più persone”. La conferma di questa circostanza da parte dei giudici di merito ha reso la condanna immune da censure di legittimità.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è una terza opportunità per ridiscutere i fatti. Per avere successo, un ricorso deve concentrarsi su precise violazioni di legge o su vizi logici evidenti e insuperabili nella motivazione della sentenza impugnata. Proporre una semplice “lettura alternativa” degli eventi è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’ulteriore sanzione del pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con la condanna al versamento di 3.000 euro.
Perché il ricorso per oltraggio a pubblico ufficiale è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le critiche del ricorrente si basavano su una diversa valutazione dei fatti (doglianze di fatto) e non su violazioni di legge o vizi logici della motivazione, un tipo di censura non consentito in sede di Cassazione.
Quale elemento del reato di oltraggio a pubblico ufficiale è stato considerato decisivo dalla Corte?
La Corte ha sottolineato che le frasi oltraggiose sono state pronunciate alla presenza di altre persone (il proprietario e un cliente del luogo dove si è svolta la vicenda), integrando così il requisito della pubblicità dell’offesa richiesto dall’art. 341-bis del codice penale.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Oltre a vedere la sua condanna diventare definitiva, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35304 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35304 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO Berisa
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le censure attinenti alla ritenuta responsabilità per il reato di cui all’art. 34I-bis cod. pen., dedotte nell’unico motivo di ricorso, non so consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mer doglianze in punto di fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazion alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. pag. 2-3); basti sottolineare che le fr oltraggiose sono state pronunciate alla presenza del proprietario e del cliente ove si era svolta la vicenda;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/09/2025