Oltraggio a Pubblico Ufficiale: Quando il Ricorso è Inammissibile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui requisiti del reato di oltraggio a pubblico ufficiale e sui criteri di valutazione per la concessione delle attenuanti generiche. Il caso riguarda un uomo che, già sottoposto a misure cautelari, ha offeso le forze dell’ordine all’interno di un bar. La Corte Suprema ha dichiarato inammissibile il suo ricorso, confermando la decisione della Corte d’Appello e fornendo principi utili per comprendere i limiti del diritto di impugnazione.
I Fatti alla Base della Vicenda
Un uomo, mentre si trovava all’interno di un bar, rivolgeva frasi offensive a due militari. La condotta si è verificata alla presenza non solo del gestore del locale, ma anche di altri avventori. È importante sottolineare che l’individuo era già gravato da una misura cautelare che prevedeva l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nonostante i tentativi dei militari di calmarlo, l’uomo, dopo essere tornato a casa, si ripresentava sul luogo dei fatti, palesando una condotta insistente e grave.
Condannato in appello, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione.
I Motivi del Ricorso e l’Oltraggio a Pubblico Ufficiale
Il ricorrente ha basato la sua difesa su due argomenti principali:
1.  Violazione di legge (art. 341-bis c.p.): Sosteneva che non fosse stata raggiunta la prova certa che altre persone, oltre al gestore del bar, avessero effettivamente percepito le offese. Questo elemento è cruciale, poiché il reato di oltraggio richiede che l’offesa avvenga in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone.
2.  Vizio di motivazione: Criticava la decisione dei giudici di merito di non concedergli le circostanze attenuanti generiche, ritenendo la motivazione insufficiente.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto entrambi i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile.
In primo luogo, i giudici hanno chiarito che il motivo relativo alla violazione dell’art. 341-bis c.p. era una mera riproposizione di una censura già adeguatamente affrontata e rigettata dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva correttamente evidenziato come la testimonianza del gestore del bar, che aveva confermato la percezione delle offese da parte degli altri avventori, fosse sufficiente a integrare il requisito della presenza di più persone. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: non è necessario sentire come testimone ogni singola persona presente al fatto per provare la pubblicità dell’offesa.
In secondo luogo, riguardo alla mancata concessione delle attenuanti, la Corte ha giudicato la motivazione della sentenza d’appello del tutto logica e non censurabile in sede di legittimità. I giudici di merito avevano infatti valorizzato elementi specifici e negativi: la condotta era stata posta in essere nonostante l’imputato fosse già sottoposto a un obbligo di presentazione alla polizia; i militari erano riusciti a calmarlo solo dopo numerosi tentativi; l’uomo era persino tornato sul posto dopo essere stato allontanato. Questi fattori, nel loro complesso, giustificavano ampiamente sia il diniego delle attenuanti sia l’adeguatezza della pena inflitta.
Le Conclusioni
La decisione della Cassazione conferma che non è possibile utilizzare il ricorso di legittimità per tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti già esaminati dai giudici di merito, specialmente quando la motivazione della sentenza impugnata è logica e coerente. Per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, la prova della percezione delle offese da parte di più persone può essere fornita anche indirettamente, senza la necessità di raccogliere la testimonianza di tutti i presenti. Infine, la valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche è un giudizio ampiamente discrezionale del giudice di merito, che non può essere sindacato in Cassazione se basato su argomentazioni non manifestamente illogiche, come nel caso di una condotta particolarmente grave e reiterata.
 
Per configurare il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, è necessario che tutti i presenti vengano sentiti come testimoni?
No, secondo la Corte non è necessario sentire ogni singola persona presente. La prova che più persone abbiano percepito l’offesa può essere raggiunta anche attraverso la testimonianza di una sola persona, come il gestore del bar, che confermi la presenza e la percezione da parte di altri avventori.
Perché sono state negate le circostanze attenuanti generiche all’imputato?
Le attenuanti sono state negate a causa della gravità complessiva della condotta. I giudici hanno considerato che l’imputato ha agito nonostante fosse già sottoposto a una misura cautelare, che ha richiesto vari tentativi per essere calmato e che è persino tornato sul luogo del fatto dopo essere stato allontanato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non viene esaminato nel merito. La sentenza impugnata diventa definitiva e l’imputato viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4998 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4998  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esamiNOME il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo con cui si deduce violazione di legge in ordine alla contesta ipotesi di cui all’art. 341-bis cod. pen. perché sarebbe rimasta indimostrata la circostanza altre persone, oltre al gestore del bar, avrebbero sentito le offese è riproduttivo di i censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in risalto come anche gli avventori del bar le avessero percepite come anche confermato dallo stesso gestore, avendo rilevato correttamente come non fosse necessario sentire ognuno degli astanti;
rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si censura, sotto il prof della motivazione, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche avendo la decisione evidenziato come il ricorrente avesse posto in essere la condotta nonostante fosse sottoposto a misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, valorizz come i militari fossero riusciti a riportarlo alla calma solo dopo vari tentativi, nuovamente ritornare, dopo essere rincasato, sullo stesso posto, motivazione in ordine all adeguatezza complessiva della determinazione della pena che, in quanto non illogica, si sottra al vaglio di legittimità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/01/2024.