Oltraggio a pubblico ufficiale: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
L’ordinanza n. 5023/2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile l’impugnazione di un cittadino, confermando la decisione dei giudici di merito e ribadendo un principio fondamentale: il giudizio di legittimità non può trasformarsi in una terza valutazione dei fatti. Analizziamo insieme la vicenda e le motivazioni della Corte.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un intervento di alcuni pubblici ufficiali per sedare un’aggressione ai danni di una donna. Durante l’intervento, un uomo offendeva gli agenti alla presenza di almeno altre due persone, due muratori che si erano avvicinati per prestare soccorso. Per tale comportamento, l’uomo veniva condannato in primo grado e in appello per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 341-bis del codice penale.
I Motivi del Ricorso e l’Oltraggio a Pubblico Ufficiale
L’imputato decideva di presentare ricorso in Cassazione, basando la sua difesa su tre motivi principali:
1.  Violazione di legge sulla presenza di più persone: Secondo la difesa, non era stato adeguatamente provato il presupposto della presenza di più persone, elemento costitutivo del reato di oltraggio a pubblico ufficiale.
2.  Mancata applicazione della particolare tenuità del fatto: L’imputato sosteneva che la sua condotta dovesse essere considerata non punibile ai sensi dell’art. 131-bis c.p., data la sua presunta minima offensività.
3.  Diniego delle attenuanti generiche: Infine, si lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto tutti i motivi del ricorso manifestamente infondati, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno chiarito che le doglianze presentate dall’imputato non evidenziavano vizi di legittimità (come una violazione di legge o una motivazione manifestamente illogica), ma miravano a ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità.
Sul primo motivo, la Corte ha sottolineato come la Corte d’Appello avesse già correttamente accertato la presenza di altre persone (i due muratori), elemento sufficiente a integrare il reato. Tentare di contestare questa ricostruzione significa chiedere un riesame del merito.
Anche il secondo motivo, relativo alla particolare tenuità del fatto, è stato respinto perché si traduceva in una richiesta di rilettura delle emergenze probatorie, già adeguatamente analizzate nel giudizio di secondo grado.
Infine, riguardo alle attenuanti generiche, la Suprema Corte ha confermato la correttezza della decisione impugnata. I giudici di merito avevano infatti motivato il diniego sulla base della consistenza e gravità del fatto, avvenuto in un contesto antigiuridico, e sull’assenza di elementi positivi a favore dell’imputato.
Conclusioni: I Limiti del Giudizio di Cassazione
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione è giudice della legittimità, non del fatto. Il suo compito non è stabilire se i fatti si siano svolti in un modo o in un altro, ma verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente. Le richieste che si traducono in una semplice ‘rivalutazione delle prove’ vengono, come in questo caso, dichiarate inammissibili. La decisione comporta la condanna definitiva dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le argomentazioni della difesa non contestavano vizi di legittimità (come errori di diritto o motivazioni illogiche), ma miravano a ottenere una nuova e non consentita rivalutazione delle prove e dei fatti già correttamente esaminati dalla Corte d’Appello.
Quale presupposto del reato di oltraggio a pubblico ufficiale è stato decisivo nel caso?
Il presupposto decisivo, contestato dal ricorrente ma confermato dalla Corte, è stata la presenza di più persone (nella fattispecie, due muratori) al momento dell’offesa. Questo elemento è costitutivo del reato previsto dall’art. 341-bis del codice penale.
Per quale motivo non sono state concesse le attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche non sono state concesse perché la decisione dei giudici di merito, confermata dalla Cassazione, ha tenuto conto della consistenza e della gravità del fatto, avvenuto in un contesto antigiuridico, e della mancanza di elementi positivamente valutabili a favore dell’imputato che potessero giustificare una diminuzione della pena.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5023 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 5023  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla contestata ipotesi di cui all’art. 341-bis cod. pen., quanto al presupposto presenza di altre persone, tende a chiedere una non consentita rivalutazione ed alternativa rilettura delle fonti di prova che la Corte di appello ha dimostrato di aver correttam apprezzato specie nella parte in cui ha, in via preliminare, dato atto che i pubblici ufficiali erano intervenuti per impedire che una donna continuasse a subire percosse alla presenza di almeno due altri muratori che si erano avvicinati in soccorso della parte offesa;
rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si rivolgono censure alla esclusa causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. nella parte si vorrebbe veicolare una riduttiva lettura delle emergenze probatorie adeguatamente analizzate dalla Corte di appello;
ritenuto che manifestamente infondato risulta il terzo motivo avendo la decisione, dopo aver analizzato la consistenza e gravità del fatto in un contesto antigiuridico, dato conto d assenza di elementi positivamente valorizzabili per le richieste attenuanti generiche anche ragione della complessivamente congrua determinazione della pena da parte del Tribunale;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/01/2024.