Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41994 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41994 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TORREMAGGIORE il DATA_NASCITA DI COGNOME NOME nato a BIELLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il comune motivo con cui si deducono violazione di norma processuale e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui all’art. 341-bis cod la mancata sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria ex t. 20-bis cod. pen. risulta generico poiché privo di una effettiva censura nei confronti della decisione , che ha fatto preciso riferimento alla testimonianza del pubblico ufficiale ed all’esclusione di una prognosi positi ordine alla recidiva ed alle ragioni che facevano ritenere irrealistica la solvibilità del pecuniaria;
osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi quando gli s non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a ver (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, COGNOME, Rv. 246980).
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna de ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/09/2023.