Oltraggio a pubblico ufficiale: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale torna al centro dell’attenzione della Suprema Corte con una decisione che ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: la specificità dei motivi di ricorso. Non basta contestare genericamente una condanna, ma è necessario smontare punto per punto le motivazioni del giudice di merito.
I fatti di causa
La vicenda trae origine dalla condanna di un cittadino per le condotte tenute nei confronti di pubblici ufficiali, configuranti il reato previsto dall’art. 341 bis del codice penale. Dopo la conferma della condanna in secondo grado da parte della Corte di Appello di Bologna, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione. La difesa sosteneva l’insussistenza degli elementi oggettivi del reato, cercando di ribaltare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici della settima sezione penale hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha evidenziato come l’atto di impugnazione fosse viziato da una genericità di fondo, contenendo addirittura riferimenti a titoli di reato (lesioni) del tutto estranei all’oggetto del processo in corso. Tale confusione terminologica e giuridica ha contribuito a rendere le censure proposte prive della necessaria pertinenza.
Le motivazioni
Le motivazioni
La Suprema Corte ha chiarito che il ricorso per Cassazione non può risolversi in una mera riproposizione delle tesi difensive già esposte e respinte nei precedenti gradi di giudizio. Nel caso di specie, l’imputato si è limitato a una rivendicazione apodittica della propria innocenza, senza muovere critiche specifiche e mirate alle argomentazioni giuridiche fornite dalla Corte d’Appello. I giudici di merito avevano infatti già analizzato con puntualità le condotte tenute, ritenendole perfettamente sovrapponibili alla fattispecie di oltraggio a pubblico ufficiale. La mancanza di un confronto critico con la sentenza impugnata determina inevitabilmente l’inammissibilità del ricorso.
Le conclusioni
La sentenza conferma che il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito in cui riaprire l’istruttoria sui fatti. Chi intende impugnare una condanna per oltraggio a pubblico ufficiale deve essere in grado di evidenziare errori logici o giuridici precisi nella motivazione della sentenza. L’inammissibilità del ricorso comporta, oltre alla definitività della condanna, anche pesanti conseguenze economiche: il ricorrente è stato infatti condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver attivato inutilmente la macchina giudiziaria.
Perché il ricorso per oltraggio a pubblico ufficiale è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché presentava motivi generici, riferimenti a reati estranei al processo e non contestava in modo specifico le motivazioni della sentenza di appello.
Cosa si intende per critica specifica nel ricorso in Cassazione?
Significa che il ricorrente deve indicare con precisione quali passaggi della sentenza impugnata siano errati dal punto di vista logico o giuridico, non limitandosi a ripetere la propria versione dei fatti.
Quali sono i costi per un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alle spese processuali, il ricorrente è tenuto al pagamento di una somma pecuniaria alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata determinata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40886 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40886 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; ,
/
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate, oltre ad un inconferen riferimento formale ad un titolo di reato estraneo alla regiudicanda ( si descrive l’imputazio cui al capo b in termini di lesioni), contiene una apodittica rivendicazione della tesi dif diretta a contrastare la insussistenza dei costituti oggettivi del reato di cui all’ad 341 b pen. alla luce delle condotte in fatto tenute dall’imputato, coincidenti con quelle contestat l’imputazione, aspetto già adeguatamente vagliati e disattesi con puntuali e corretti argome giuridici dal giudice di merito, rispetto al quale il ricorso difetta di ogni critica specifi rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2023.