Oltraggio a pubblico ufficiale: i limiti del ricorso in Cassazione
Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale torna al centro dell’attenzione della Suprema Corte, che con una recente ordinanza ha chiarito i confini dell’ammissibilità dei ricorsi in materia penale. Quando si affronta un giudizio di legittimità, la precisione tecnica e la novità dei motivi sono elementi determinanti per evitare il rigetto immediato.
Il caso in esame
La vicenda trae origine dalla condanna di un cittadino per le espressioni offensive rivolte a un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni. Dopo la conferma della condanna in secondo grado, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione contestando sia la ricostruzione delle frasi pronunciate, sia la configurabilità stessa del reato previsto dall’art. 341-bis del Codice Penale.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno analizzato i motivi di doglianza, dichiarandoli inammissibili. La Corte ha evidenziato come il primo motivo di ricorso fosse stato dedotto per la prima volta solo in quella sede, risultando inoltre manifestamente infondato alla luce delle prove raccolte nei gradi precedenti. Il secondo motivo, invece, è stato giudicato come una mera ripetizione di censure già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri del diritto processuale penale. In primo luogo, non è consentito introdurre nel ricorso per Cassazione questioni che non siano state precedentemente sottoposte al vaglio dei giudici di merito, a meno che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio. In secondo luogo, il ricorso non può limitarsi a riproporre pedissequamente le stesse tesi difensive già disattese nei precedenti gradi di giudizio, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni fornite dalla sentenza impugnata. La Corte ha inoltre ravvisato una colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, applicando la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, in linea con i principi costituzionali.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito in cui ridiscutere i fatti, ma un controllo di stretta legalità. Per evitare la condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria, è necessario che il ricorso presenti motivi specifici, pertinenti e non meramente reiterativi. La conferma della condanna per oltraggio a pubblico ufficiale sottolinea la tutela rigorosa che l’ordinamento riserva al prestigio e alla funzione delle autorità pubbliche durante il loro operato.
Perché un motivo di ricorso può essere dichiarato inammissibile se presentato per la prima volta in Cassazione?
Il giudizio di Cassazione è limitato alla verifica della legittimità della sentenza impugnata. Introdurre temi nuovi impedisce alla Corte di valutare se il giudice di merito abbia commesso errori, poiché su quei temi il giudice non ha potuto esprimersi.
Cosa succede se il ricorso riproduce fedelmente i motivi dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per difetto di specificità. La legge richiede che il ricorrente contesti direttamente le motivazioni della sentenza di secondo grado, non limitandosi a ripetere quanto già sostenuto in precedenza.
Quali sono i costi in caso di ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e, solitamente, al versamento di una somma equitativa in favore della Cassa delle ammende, che nel caso analizzato è stata determinata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50617 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50617 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché: a) il primo motivo, oltre ad essere dedotto per la prima volta con il ricorso in esame, è manifestamente infondato stante la specifi ricostruzione del contenuto delle frasi pronunciate dal ricorrente contenuta a pagina 5 de sentenza di primo grado; b) il secondo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura ordine alla configurabilità del reato di cui all’art. 341-bis cod. pen. già adeguatamente vag disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine da 2 4);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa dell ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2023.