Oltraggio a pubblico ufficiale: ricorso inammissibile in Cassazione
Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale richiede, per la sua configurazione, che l’offesa avvenga in luogo pubblico e alla presenza di più persone. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i limiti della contestazione di questo elemento oggettivo, sottolineando l’importanza del valore probatorio degli atti redatti dalle forze dell’ordine.
I fatti di causa
Il caso trae origine da una condanna inflitta dalla Corte di Appello di Milano nei confronti di un cittadino accusato di aver rivolto espressioni ingiuriose a degli operanti all’interno di una stazione ferroviaria. Il condannato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la mancanza di prove circa la presenza effettiva di altre persone che avessero udito le offese, contestando quindi la sussistenza stessa del reato.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno rilevato che la difesa si era limitata a riproporre le medesime doglianze già espresse nel grado precedente, senza offrire nuovi elementi critici o confutare in modo specifico le risultanze processuali. In particolare, è stato evidenziato come il verbale redatto dai pubblici ufficiali intervenuti desse atto della presenza di numerosi passanti, rendendo l’offesa percepibile da una pluralità di soggetti.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla genericità del ricorso. Per contestare l’elemento oggettivo dell’oltraggio a pubblico ufficiale, non è sufficiente una negazione astratta della presenza di terzi. Il ricorrente non ha chiarito se intendesse negare la presenza fisica di persone nella stazione o la loro capacità di udire le frasi. Inoltre, il contenuto del verbale degli operanti non è stato tacciato di falsità né adeguatamente confutato, rimanendo dunque una prova solida della sussistenza del reato. La reiterazione di motivi già esaminati e respinti dai giudici di merito rende il ricorso privo della specificità necessaria per il vaglio della Cassazione.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che la prova della presenza di più persone può derivare direttamente dalle annotazioni di polizia, se non smentite da prove contrarie. L’inammissibilità del ricorso ha comportato per il ricorrente non solo la conferma della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento evidenzia come la strategia difensiva debba necessariamente confrontarsi con il rigore dei verbali ufficiali e con l’obbligo di specificità dei motivi di impugnazione.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione è considerato generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Qual è l’elemento oggettivo fondamentale nell’oltraggio a pubblico ufficiale?
L’offesa deve avvenire in luogo pubblico o aperto al pubblico e deve essere percepita da almeno due persone oltre al pubblico ufficiale offeso.
Che valore ha il verbale delle forze dell’ordine in questo tipo di reato?
Il verbale fa fede dei fatti avvenuti in presenza dei pubblici ufficiali, inclusa la presenza di terze persone, a meno che non venga provata la falsità dell’atto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49567 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49567 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FUSCALDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si censura la sentenza nella parte in cui evidenzia l sussistenza dell’elemento oggettivo della presenza delle persone è generico e riproduttivo d identica censura; che in ordine alla genericità si rileva come non è dato comprendere se ricorrente contesti la decisione nella parte in cui ha dato atto della presenza di più per presso la stazione ferroviaria ovvero che le stesse abbiano sentito le frasi offensive rivol ordine alla reiterazione della doglianza, si osserva che la Corte di appello ha dato atto delle persone presenti secondo quanto specificamente apprezzabile dal verbale redatto dagli operanti il cui contenuto non risulta adeguatamente confutato né tacciato di falsità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2023.